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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.390
Data decisione, Autorità: 01.06.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00390 DP 142/95 leo
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 28 maggio 1995 di
contro
la decisione 17 maggio 1995 del Consiglio di Stato (n. 2723) che modifica la decisione 26 aprile 1995 con cui lo stesso Consiglio respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 febbraio 1995 del Consiglio comunale di __________ che adotta il nuovo regolamento per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti;
richiamato l'art. 48 PAmm,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 20 febbraio 1995 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo regolamento per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti (RSRER);
che contro questa risoluzione __________, cittadino di __________ autoproclamatosi "defensor civitatis", è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestando le disposizioni che prevedono l'introduzione della cosiddetta tassa sul sacco;
che con giudizio 26 aprile 1995 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso a' sensi dei considerandi, ratificando sostanzialmente il regolamento, ma ritenendo che la delega al municipio del compito di fissare la data dell'entrata in vigore dello stesso fosse contraria al principio della sicurezza giuridica;
che di conseguenza il Consiglio di Stato ha imposto al municipio di "sottoporre al legislativo comunale una modifica dell'art. 42 RSRER che fissi in modo preciso il momento dell'entrata in vigore del regolamento";
che, accortosi, posteriormente al succitato giudizio, che l'art. 42 cpv. 2 RALOC permette espressamente al legislativo comunale di delegare al municipio il compito di stabilire la data dell'entrata in vigore dei regolamenti comunali, con decisione 17 maggio 1995, il Governo ha modificato d'ufficio il giudizio in questione, disponendo che il ricorso di __________ veniva respinto anziché genericamente "evaso ai sensi dei considerandi";
che contro questa nuova decisione del Consiglio di Stato, __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'accoglimento "con la modifica di tipo formale dell'art. 42 e con gli emendamenti transitori della città di __________ separatamente proposti dal ricorrente all'Autorità cantonale di Vigilanza (Consiglio di Stato o per delega in I. istanza al Dipartimento del territorio) parte integrante del presente gravame";
che dei motivi addotti dall'insorgente a sostegno del suo gravame si dirà se necessario più avanti;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che, notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm): il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo non è quindi dato per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo;
che le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità deputata all'approvazione dei regolamenti comunali (art. 188 LOC) non sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, poiché il Consiglio di Stato, in quest'ambito, statuisce quale autorità di vigilanza sui comuni;
che torna quindi applicabile l'art. 207 LOC che dichiara inappellabili le decisioni rese dal Consiglio di Stato in questa veste, riservando il diritto di ricorso unicamente a chi è leso nei suoi legittimi interessi;
che la decisione governativa non lede gli interessi dell'insorgente poiché non modifica a suo danno la situazione giuridica preesistente; il fatto che sia il municipio e non il consiglio comunale a stabilire la data dell'entrata in vigore del RSRER non lo tocca in modo diverso da qualsiasi altro cittadino;
che, così stando le cose, il ricorso va dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 188, 207 LOC; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 300.-- (trecento) è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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