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Numero d'incarto:
52.1995.395
Data decisione, Autorità:
28.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00395
DP 146/95
cm
Lugano
28 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 giugno 1995 di
contro
la
decisione 24 maggio 1995, no. 7/1995, del Dipartimento delle istituzioni,
Ufficio permessi e passaporti, che nega agli insorgenti il permesso di esporre
un pannello pubblicitario sulla facciata di uno stabile in via __________ a
__________;
vista la risposta 19 giugno 1995 del Dipartimento
delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 24
maggio 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha negato alle ditte __________ e
__________ il permesso di esporre un pannello elettronico luminoso (superficie:
7 mq) per la diffusione d'informazioni e messaggi pubblicitari, sulla facciata
rivolta verso via __________ dello stabile di proprietà __________ in via
__________ a __________, ad una altezza di 7,5 m dal livello della strada;
che a detta dell'autorità
dipartimentale la posa del controverso pannello "creerebbe, oltre che
problemi di sicurezza stradale, un eccessivo e intollerabile affollamento di
insegne e messaggi variabili nell'agglomerato di __________ ";
che avverso la premessa
risoluzione le ditte __________ e __________ sono insorte davanti al Tribunale
cantonale amministrativo postulandone l'annullamento;
che, in sostanza, i
ricorrenti ritengono che la pubblica utilità di un siffatto impianto dovrebbe
prevalere sul pericolo per la sicurezza stradale, del tutto teorico, paventato
dall'autorità dipartimentale;
che a mente degli
insorgenti l'emanazione del controverso provvedimento di diniego
disattenderebbe il principio della proporzionalità;
che all'accoglimento del
ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni all'appoggio di
argomentazioni di cui si dirà all'occorrenza nei considerandi che seguono;
Considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 Lins e può essere deciso
sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm), ben bastando ai fini
del giudizio far capo alla documentazione allegata al ricorso;
che, giusta l'art. 4 Lins,
le insegne devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alla
sicurezza della circolazione;
che la pubblicità
stradale é regolata dagli art. 95 segg. OSS;
che l'art. 96 OSS vieta
la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada,
cagionare confusioni con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia
a causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCStr.);
che in base alla predetta
norma la pubblicità stradale é specialmente vietata:
f. se abbaglia, lampeggia o produce effetti di luce
variabili;
che sotto la nozione di
pubblicità stradale che "lampeggia o produce effetti di luce
variabili" ricadono anche le insegne con scritte luminose in movimento
("bewegliche Leuchtschriften": cfr. M. Kung, Strassenreklamen im Verkehrs-und
Baurecht, pag. 70 no. 8.3);
che la controversa
insegna pubblicitaria prevista sulla facciata rivolta verso via __________
dello stabile sito all'angolo con via __________ a __________ é costituita da
un pannello elettronico modulare (display) di 7 mq di superficie gestito da un
computer in grado di riprodurre scritte e disegni luminosi, fissi o lampeggianti,
consentendone l'immediata lettura;
che, nella misura in cui
é destinato anche alla diffusione di messaggi pubblicitari, il citato impianto
costituisce una pubblicità stradale (art. 95 OSS);
che i suddetti messaggi
pubblicitari vengono diffusi per lo più sotto forma di scritte luminose in
movimento, a volte accompagnate anche da disegni;
che pertanto tale forma
di pubblicità stradale non può essere autorizzata in quanto vietata dall'art.
96 cpv. 1 lett. f OSS;
che la posa del
controverso pannello avrebbe comunque dovuto essere negata in virtù della
disposizione generale dell'art. 96 cvp. 1 OSS (art. 6 LCStr.);
che infatti non v'é chi
non veda come un siffatto impianto pubblicitario, destinato a richiamare
l'attenzione dei conducenti che scendono da via __________, sia atto a
distrarli dalla guida così da costituire una fonte di pericolo tutt'altro che
teorica per la sicurezza stradale;
che di conseguenza non
potendosi ravvisare nella decisione impugnata una violazione del diritto, il
ricorso deve essere respinto e la risoluzione dipartimentale confermata;
che spese e tassa di
giustizia seguono la soccombenza;
Per
questi motivi,
visti
gli art.4, 17 Lins; 6 LCStr.; 95 segg. OSS; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 600.--(seicento) sono a carico delle ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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