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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.397
Data decisione, Autorità:
24.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00397
DP 148/95
leo
Lugano
24 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo
Petrini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 9 giugno 1995 di
contro
la
decisione 24 maggio 1995, no. 9/1995, del Dipartimento delle istituzioni,
Ufficio permessi e passaporti, che nega agli insorgenti il permesso di
esporre un pannello pubblicitario sulla facciata dell'autosilo in __________
a __________;
vista la risposta 19 giugno 1995 del Dipartimento
delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 24
maggio 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha negato alle ditte __________ e
__________ il permesso di esporre un pannello elettronico luminoso (superficie:
7 mq) per la diffusione d'informazioni e messaggi pubblicitari sulla facciata
dell'autosilo rivolta verso __________ a __________, ad un'altezza di 7,5 m dal
livello della strada;
che a detta dell'autorità
dipartimentale la posa del controverso pannello, trovandosi a breve distanza da
una passaggio pedonale come pure da una fermata per i bus, rappresenterebbe una
sorgente di pericolo per i pedoni compromettendo la sicurezza della strada;
che avverso la premessa
risoluzione le ditte __________ e __________ sono insorte davanti al Tribunale
cantonale amministrativo postulandone l'annullamento;
che, in sostanza, i
ricorrenti ritengono che la pubblica utilità di un siffatto impianto dovrebbe
prevalere sul pericolo per la sicurezza stradale, del tutto teorico, paventato
dall'autorità dipartimentale;
che a mente degli
insorgenti l'emanazione del controverso provvedimento di diniego
disattenderebbe il principio della proporzionalità;
che all'accoglimento del
ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni all'appoggio di
argomentazioni di cui si dirà all'occorrenza nei considerandi che seguono;
considerato, in
diritto:
che il ricorso,
tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 Lins e può essere deciso
sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm), ben bastando ai fini
del giudizio far capo alla documentazione allegata al ricorso;
che, giusta l'art. 4 Lins,
le insegne devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alla
sicurezza della circolazione;
che la pubblicità stradale
é regolata dagli art. 95 segg. OSS;
che l'art. 96 OSS vieta la
pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada,
cagionare confusioni con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia
a causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCStr.);
che in base alla predetta
norma la pubblicità stradale é specialmente vietata:
f. se abbaglia, lampeggia o produce effetti di luce
variabili;
che sotto la nozione di
pubblicità stradale che "lampeggia o produce effetti di luce
variabili" ricadono anche le insegne con scritte luminose in movimento
("bewegliche Leuchtschriften": cfr. M. Kung, Strassenreklamen im
Verkehrs-und Baurecht, pag. 70 no. 8.3);
che la controversa insegna
pubblicitaria prevista sulla facciata dell'autosilo in __________ a __________
é costituita da un pannello elettronico modulare (display) di 7 mq di
superficie gestito da un computer in grado di riprodurre scritte e disegni luminosi,
fissi o lampeggianti, consentendone l'immediata lettura;
che, nella misura in cui é
destinato anche alla diffusione di messaggi pubblicitari, il citato impianto
costituisce una pubblicità stradale (art. 95 OSS);
che i suddetti messaggi
pubblicitari vengono diffusi per lo più sotto forma di scritte luminose in
movimento, a volte accompagnate anche da disegni;
che pertanto tale forma di
pubblicità stradale non può essere autorizzata in quanto vietata dall'art. 96
cpv. 1 lett. f OSS;
che la posa del
controverso pannello avrebbe comunque dovuto essere negata in virtù della
disposizione generale dell'art. 96 cpv. 1 OSS (6 LCStr.);
che infatti non v'é chi
non veda come un siffatto impianto pubblicitario, destinato soprattutto a
richiamare l'attenzione dei conducenti che scendendo da via __________ entrano
in città, sia atto a distrarli dalla guida così da costituire una fonte di
pericolo tutt'altro che teorica per la sicurezza stradale (considerata la presenza
di passaggi pedonali e di semafori);
che di conseguenza
potendosi ravvisare nella decisione impugnata una violazione del diritto, il
ricorso deve essere respinto e la risoluzione dipartimentale confermata;
che spese e tassa di
giustizia seguono la soccombenza;
visti
gli art.4, 17 LIns; 6 LCStr.; 95 segg. OSS; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 600.-- (seicento) sono a carico delle ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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