AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.397
Data decisione, Autorità: 24.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00397 DP 148/95 leo
Lugano 24 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 giugno 1995 di
contro
la decisione 24 maggio 1995, no. 9/1995, del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che nega agli insorgenti il permesso di esporre un pannello pubblicitario sulla facciata dell'autosilo in __________ a __________;
vista la risposta 19 giugno 1995 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 24 maggio 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha negato alle ditte __________ e __________ il permesso di esporre un pannello elettronico luminoso (superficie: 7 mq) per la diffusione d'informazioni e messaggi pubblicitari sulla facciata dell'autosilo rivolta verso __________ a __________, ad un'altezza di 7,5 m dal livello della strada;
che a detta dell'autorità dipartimentale la posa del controverso pannello, trovandosi a breve distanza da una passaggio pedonale come pure da una fermata per i bus, rappresenterebbe una sorgente di pericolo per i pedoni compromettendo la sicurezza della strada;
che avverso la premessa risoluzione le ditte __________ e __________ sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento;
che, in sostanza, i ricorrenti ritengono che la pubblica utilità di un siffatto impianto dovrebbe prevalere sul pericolo per la sicurezza stradale, del tutto teorico, paventato dall'autorità dipartimentale;
che a mente degli insorgenti l'emanazione del controverso provvedimento di diniego disattenderebbe il principio della proporzionalità;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà all'occorrenza nei considerandi che seguono;
considerato, in diritto:
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 Lins e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm), ben bastando ai fini del giudizio far capo alla documentazione allegata al ricorso;
che, giusta l'art. 4 Lins, le insegne devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alla sicurezza della circolazione;
che la pubblicità stradale é regolata dagli art. 95 segg. OSS;
che l'art. 96 OSS vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusioni con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCStr.);
che in base alla predetta norma la pubblicità stradale é specialmente vietata:
f. se abbaglia, lampeggia o produce effetti di luce variabili;
che sotto la nozione di pubblicità stradale che "lampeggia o produce effetti di luce variabili" ricadono anche le insegne con scritte luminose in movimento ("bewegliche Leuchtschriften": cfr. M. Kung, Strassenreklamen im Verkehrs-und Baurecht, pag. 70 no. 8.3);
che la controversa insegna pubblicitaria prevista sulla facciata dell'autosilo in __________ a __________ é costituita da un pannello elettronico modulare (display) di 7 mq di superficie gestito da un computer in grado di riprodurre scritte e disegni luminosi, fissi o lampeggianti, consentendone l'immediata lettura;
che, nella misura in cui é destinato anche alla diffusione di messaggi pubblicitari, il citato impianto costituisce una pubblicità stradale (art. 95 OSS);
che i suddetti messaggi pubblicitari vengono diffusi per lo più sotto forma di scritte luminose in movimento, a volte accompagnate anche da disegni;
che pertanto tale forma di pubblicità stradale non può essere autorizzata in quanto vietata dall'art. 96 cpv. 1 lett. f OSS;
che la posa del controverso pannello avrebbe comunque dovuto essere negata in virtù della disposizione generale dell'art. 96 cpv. 1 OSS (6 LCStr.);
che infatti non v'é chi non veda come un siffatto impianto pubblicitario, destinato soprattutto a richiamare l'attenzione dei conducenti che scendendo da via __________ entrano in città, sia atto a distrarli dalla guida così da costituire una fonte di pericolo tutt'altro che teorica per la sicurezza stradale (considerata la presenza di passaggi pedonali e di semafori);
che di conseguenza potendosi ravvisare nella decisione impugnata una violazione del diritto, il ricorso deve essere respinto e la risoluzione dipartimentale confermata;
che spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza;
visti gli art.4, 17 LIns; 6 LCStr.; 95 segg. OSS; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- (seicento) sono a carico delle ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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