AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.4
Data decisione, Autorità: 28.08.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00004 DP 4/95 leo
Lugano 28 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 1994 di
Comune di __________ rappr. dal __________
contro
la decisione 13 dicembre 1994 (no. 207/1994) con la quale il Dipartimento delle istituzioni ha concesso a __________ la deroga d'orario per tenere aperto il ristorante __________ di __________ il venerdì fino alle ore 01.00;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con istanza 16 settembre 1994, __________, titolare della patente d'esercizio pubblico relativa al Ristorante __________ di __________ ha presentato al Dipartimento delle istituzioni una richiesta intesa all'ottenimento di una deroga agli orari di chiusura fino alle ore 01.00 per tutti i giorni della settimana.
L'autorità municipale, che all'inizio si era espressa favorevolmente alla concessione della deroga, purché limitata al solo giorno di venerdì, ha in seguito rettificato il proprio parere asserendo di essere incorsa in un errore ed ha preavvisato negativamente l'istanza.
B. Con risoluzione 13 dicembre 1994 il Dipartimento delle istituzioni ha accolto parzialmente l'istanza ed ha concesso la deroga ma limitatamente al venerdì, ritenendo che ciò fosse sufficiente per soddisfare le esigenze di ristorazione locale e turistica che si riscontrano nel comune di __________.
C. Con il presente tempestivo gravame il comune di __________ chiede ora l'annullamento della premessa risoluzione dipartimentale per motivi essenzialmente riferiti alla tutela della quiete pubblica.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Dipartimento delle istituzioni e la rilasciataria della controversa deroga d'orario all'appoggio di argomentazioni si di cui si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 60 LEP. Il ricorso é d'altro canto tempestivo. Modificando la propria giurisprudenza, con sentenza 1° febbraio 1995 in re B. e llcc il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere contro le decisioni dipartimentali anche al comune ove è posto l'esercizio pubblico, nella misura in cui dette decisioni autorizzano attività suscettibili di turbare l'ordine pubblico, della cui tutela è responsabile il comune (art. 107 LOC; 23 RALOC). E' senz'altro il caso nella fattispecie, per cui al comune di B. deve pure essere riconosciuta la legittimazione ricorsuale (art. 60 cpv. 1 LEP, 43 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Giusta l'art. 36 LEP:
"Gli esercizi pubblici non possono, di regola, essere aperti dalle ore 06.00 e devono essere chiusi e sgomberati a mezzanotte al più tardi, ritenuto, per i datori di alloggio, l'obbligo di accogliere ospiti e la facoltà di servir loro cibi e bevande a qualsiasi ora.
Il Dipartimento, sentito il Municipio interessato e tenuto conto delle esigenze locali e turistiche, d'ufficio o su richiesta, può stabilire o concedere deroghe d'orario per determinati periodi dell'anno.";
Le disposizioni riguardanti la concessione di deroghe servono a mitigare le conseguenze derivanti dalla rigida applicazione di una norma, quando circostanze particolari fanno apparire ingiustificato il sacrificio imposto all'amministrato dall'interesse pubblico che questa tutela (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, N. 222; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 36 B I seg.; STA 20.3.1991 in re E.).
Nella concessione di deroghe all'orario di chiusura degli esercizi pubblici, il Dipartimento delle istituzioni fruisce di un'ampia latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione delle circostanze particolari che legittimano l'adozione di provvedimenti volti ad attenuare le conseguenze derivanti dalla rigida applicazione del principio sancito dall'art. 36 LEP.
L'esercizio del potere discrezionale conferito da tale norma al Dipartimento delle istituzioni può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui appare abusivo, ovvero lesivo dei principi fondamentali del diritto in particolare di quelli riferiti alla parità di trattamento, all'adeguatezza ed alla neutralità economica delle misure di polizia;
Per costante giurisprudenza (cfr. STA 25 maggio 1993 in re M; 23 febbraio 1995 in re R) le molestie, affinché possano assurgere a motivo di diniego dell'autorizzazione eccezionale di deroga, devono essere confortate da sufficienti riscontri (indizi) probatori tali da far apparire come certa o comunque molto verosimile la messa in pericolo della quiete pubblica.
Ora, l'esercizio pubblico in rassegna è ubicato nella zona industriale di __________, discosto dal centro abitato, lungo una strada secondaria poco trafficata (via __________). Nella propria impugnativa il ricorrente invoca la protezione della quiete notturna ascrivendo al locale della resistente presunte turbative all'ordine pubblico senza tuttavia fornire il benché minimo supporto probatorio. Sollecitato al riguardo da questo tribunale con scritto 8 marzo 1995, l'insorgente si é limitato semplicemente a ribadire quanto già esposto in sede ricorsuale, omettendo anche in questa occasione di comprovare le asserite turbative.
D'altro canto é risaputo che il semplice preavviso negativo formulato dal ricorrente non basta a sostanziare le pretese molestie se non é suffragato da sufficienti elementi probatori, tanto più se, come in specie, si contrappone al preavviso favorevole della gendarmeria di __________.
In simili circostanze non si può dunque ragionevolmente sostenere che il Dipartimento abbia abusato del proprio potere di apprezzamento rilasciando alla resistente la richiesta deroga d'orario.
Ne discende che la decisione impugnata, immune da violazioni del diritto, non può che essere confermata.
Per questi motivi,
visti gli art. 36 e 60 LEP; 3, 18, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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