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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.400
Data decisione, Autorità: 11.09.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00400 DP 149/95 leo
Lugano 11 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Monica Del Tredici, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 giugno 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 maggio 1995 del Consiglio di Stato (n. 2881) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 febbraio 1995, con cui il Municipio di __________ le ha negato il rilascio del permesso in sanatoria per un capannone edificato abusivamente sulla part. no. __________RFD ed ha ordinato la demolizione del manufatto;
viste le risposte:
28 giugno 1995 del Consiglio di Stato;
30 giugno 1995 del Dipartimento del territorio;
5 luglio 1995 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la __________ é proprietaria della part. no. __________RFD di __________ (zona artigianale / industriale), sulla quale sorge un conglomerato di capannoni che occupano il 66% della superficie edificabile;
che all'inizio del 1993 la ricorrente ha edificato senza permesso un nuovo capannone, occupando ulteriori 348 mq della superficie edificabile;
che con decisione 22 febbraio 1995 il Municipio di __________ ha respinto la domanda in sanatoria ed ordinato la demolizione del nuovo fabbricato;
che con giudizio 23 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respigendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla ricorrente;
che contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, asserendo in sostanza:
. che il Consiglio di Stato, avendo omesso di indire il sopralluogo espressamente richiesto, avrebbe violato il suo diritto di essere sentita;
. che l'ordine di demolizione é una misura sproporzionata, in quanto il manufatto lede in misura minima l'interesse pubblico e non pregiudica in nessun modo quello dei proprietari dei fondi vicini;
che l'insorgente chiede pertanto l'annullamento dell'ordine di demolizione, postulando, in l'applicazione dell'art. 44 LE, il rilascio della licenza edilizia in sanatoria e la condanna ad una sanzione pecuniaria;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Municipio di __________, senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta gli art. 21 e 45 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria: il sopralluogo postulato dall'insorgente non appare infatti idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, le caratteristiche e l'ubicazione del manufatto emergendo chiaramente dagli atti;
che per il medesimo motivo deve essere respinta la censura della ricorrente secondo cui il Consiglio di Stato, non avendo esperito il sopralluogo, avrebbe violato il suo diritto di essere sentita;
che il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite senza permesso e in contrasto insanabile con l'ordinamento edilizio materialmente applicabile, tranne nei casi in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico (art. 43 LE);
che qualora tale misura risulti sproporzionata, il Municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria (art. 44 LE);
che in concreto si tratta di stabilire se il capannone abusivo é stato edificato in grave contrasto con l'ordinamento edilizio materialmente applicabile e se l'ordine di demolizione rispetta il principio della proporzionalità;
che conformemente all'art. 39 NAPR di __________ l'indice di occupazione massimo nella zona artigianale industriale é del 50%;
che con la realizzazione del capannone abusivo l'intero complesso, che prima dell'intervento occupava il 66 % della superficie edificabile, ora ne occupa il 78,5%;
che pertanto é evidente che la costruzione é stata eseguita in contrasto con il diritto edilizio materiale;
che l'aggravio del preesistente sorpasso dell'indice di occupazione non può essere ritenuto irrilevante se si considera che con il nuovo manufatto il complesso supera in misura superiore al 50% l'indice di occupazione massimo;
che anche il proprietario di un opera abusiva realizzata in malafede può censurare l'adeguatezza del provvedimento della demolizione; egli deve tuttavia sopportare che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'interesse pubblico tendente al ripristino di una situazione conforme al diritto e questo per evitare di incoraggiare abusi (DTF 108 Ia cons. 4b);
che la mala fede della ricorrente appare evidente: non poteva infatti ignorare che il municipio non avrebbe mai autorizzato ulteriori ampliamenti di un'opera esistente in contrasto con l'ordinamento edilizio vigente;
che il peso che l'autorità attribuisce all'interesse pubblico tendente al ripristino di una situazione conforme al diritto prevale nettamente sugli interessi privati dell'insorgente al mantenimento della costruzione abusiva;
che in tali circostanze non si può imputare all'autorità comunale di aver violato il principio della proporzionalità ordinando la demolizione di un'opera costruita in male fede, senza valido titolo autorizzativo e in grave contrasto con il diritto materiale applicabile;
che la richiesta della ricorrente, volta alla sostituzione dell'ordine di demolizione con la sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 44 LE, deve essere disattesa;
che, poiché la demolizione non appare sproporzionata, l'autorità non può limitare il proprio intervento alla sanzione pecuniaria, quale che sia l'ammontare, ma deve esigere il ripristino di una situazione conforme al diritto (cfr. art. 44 LE);
che in conclusione é incontestabile la legittimità dell'ordine di demolizione impartito all'insorgente, in quanto esso appare come l'unica misura atta a correggere la situazione d'illegalità creata dalla ricorrente;
che il ricorso deve quindi essere respinto, addebitando all'insorgente spese e tassa di giustizia.
visti gli art. 21, 43, 44, 45 LE; 39 NAPR di Iragna; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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