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Numero d'incarto:
52.1995.403
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00403
DP 152/95
leo
Lugano
27 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo sul ricorso 12 giugno 1995 di
rappr.
da: __________
patr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 23 maggio 1995 del Consiglio di Stato (n. 2888) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 marzo 1995
con cui il municipio di __________ ha sospeso per due anni l'esame della
domanda di costruzione da essa inoltrata per trasformare una sala da biliardo
in una sala giochi;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
__________ è titolare di una sala da biliardo situata a __________ in via
__________ (part. n. __________ RFD; zona C residenziale semi-intensiva). Nel
locale sono istallati 5 tavoli da biliardo.
Il 18 ottobre 1994 la predetta società ha chiesto al
municipio il permesso di trasformare parte del locale in una sala giochi vietata
ai minori di 18 anni. La domanda non ha suscitato opposizioni ed è stata
preavvisata favorevolmente da parte dell'autorità cantonale.
B. Con
decisione 22 marzo 1995 il municipio di __________ ha sospeso l'esame della
domanda giusta gli art. 57 e 65 LALPT, ritenendola in contrasto con gli studi
pianificatori in atto, che prevedono di considerare le sale giochi alla stregua
di attività moleste, ossia di attività incompatibili con la destinazione di
zona.
C. Con
giudizio 23 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'insorgente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'intervento
integrasse gli estremi del cambiamento di destinazione e si ponesse in contrasto
con le disposizioni di PR allo studio.
D. Contro
il predetto giudizio governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme al controverso
provvedimento di salvaguardia della pianificazione.
Secondo l'insorgente la prevista trasformazione non configurerebbe
un cambiamento di destinazione.
La nuova attività, del tutto analoga all'attuale, non
implicherebbe alcun aumento delle immissioni.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________,
che postulano la conferma della decisione censurata.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'impugnativa
sono indiscutibilmente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
-
Dato
che i fatti sono pacifici, il giudizio può essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
3.1.
Come rettamente rileva il Consiglio di Stato, richiamandosi alla giurisprudenza
di questo Tribunale, "per cambiamento di destinazione rilevante dal
profilo del diritto pianificatorio si intende generalmente una modifica delle
condizioni di utilizzazione di una costruzione esistente atta a produrre
ripercussioni sostanzialmente diverse e localmente percettibili sull'ordinamento
delle utilizzazioni (cfr. DFGP, Commento alla LPT, ad art. 22 N. 12; Scolari,
Commentario della LE, ad art. 39 N. 16 seg.). La modifica è rilevante ed
implica l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione, sia
quando comporta l'applicazione di norme edilizie diverse rispetto a quelle
applicabili all'uso preesistente, sia quando determina un'intensificazione dell'uso
delle opere di utilizzazione o un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni
ambientali (cfr. Dilger, Raumplanungrecht der Schweiz, § 10 N. 18; Leutenegger,
Das formelle Baurecht des Schweiz, 112, che addirittura sottopone all'obbligo
del permesso qualsiasi cambiamento delle finalità di un'opera edilizia).
Non tutte le modifiche delle condizioni d'uso sono soggette all'obbligo
del permesso. Nel rispetto del principio di proporzionalità esigono tuttavia
l'avvio di un procedimento di verifica preventiva della loro compatibilità con
l'ordinamento pianificatorio ed edilizio tutti i cambiamenti delle condizioni
di utilizzazione che interessano concretamente un bene giuridico tutelato da
norme di natura edilizia, pianificatoria od ambientale. Nei casi dubbi,
l'apertura di un simile procedimento non è soltanto auspicabile, ma si impone,
poiché soltanto in quest'ambito è possibile verificare compiutamente se sono
dati gli estremi di un cambiamento di destinazione (cfr. Mäder, Das
Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 211 pag.
99).
3.2. In concreto,
l'insorgente nega che la trasformazione di una sala da biliardo in una sala
giochi integri gli estremi del cambiamento di destinazione soggetto ad autorizzazione.
A suo avviso, l'attività dello stabilimento rimarrebbe sostanzialmente invariata.
L'obiezione non può essere accolta.
Vero è che tanto l'attività di una sala giochi attrezzata con
"slot machines", quanto l'attività di una sala da biliardo rientrano
nel novero delle attività commerciali destinate allo svago ed al divertimento.
Il confronto fra le due attività non può tuttavia limitarsi a considerare
soltanto questo aspetto, ma deve tener conto anche delle altre circostanze che
le caratterizzano. Non può in particolare ignorare gli aspetti infrastrutturali.
In quest'ottica, ben si deve ammettere che il cambiamento
totale degli impianti istallati nella sala da biliardo costituisca un evento
rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni. La sostituzione dei
tavoli da biliardo con impianti di diverso genere (slot machines) non permette
di prescindere dall'avvio di una procedura di verifica della conformità
dell'intervento con le prescrizioni edilizie, pianificatorie ed ambientali
concretamente applicabili. Anche se il genere di attività dello stabilimento
non subisce radicali cambiamenti, la sostanziale modifica delle infrastrutture
e delle condizioni d'esercizio configura un evento che giustifica ed impone
l'avvio di una procedura di rilascio del permesso (cfr. Mäder, op. cit., N. 185
seg.). La stessa ricorrente ha del resto avvertito quest'esigenza, inoltrando
spontaneamente la domanda di costruzione qui in esame.
In quanto volto a contestare la necessità della procedura di
rilascio del permesso spontaneamente promossa dalla stessa ricorrente, il
ricorso va quindi respinto.
- 4.1.
Giusta l'art. 65 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione, il municipio
deve sospendere per due anni al massimo la sua decisione quando la domanda di
costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto.
Secondo l'art. 24 RLALPT, lo studio pianificatorio è
considerato in atto quando esiste un progetto sommario di piano.
L'art. 25 RLALPT precisa invece che una domanda di costruzione
è in contrasto con uno studio pianificatorio in atto quando l'esecuzione
dell'opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi
dello stesso. Esiste contrasto, soggiunge questa norma, segnatamente nel caso
di costruzione di edifici ed impianti su sedimi riservati ad attrezzature o
costruzioni di interesse pubblico e nel caso di sfruttamento del suolo non
compatibile con la destinazione prevista dal progetto di piano. Differenze
nelle altezze, nelle distanze e nell'indice di occupazione non giustificano, di
regola, una decisione di sospensione, tranne nel caso di grave contrasto con il
contenuto del progetto di piano o di imminenza della pubblicazione del piano
stesso.
Scopo precipuo di questa norma di salvaguardia della pianificazione
è quello di impedire che il processo pianificatorio venga compromesso o reso
troppo difficile da interventi attuati prima della sua conclusione.
4.2. Nel caso in esame, il
municipio di __________ ha fondato la decisione censurata sugli art. 45 cifra 1
e 5 cifra 11 lett. c delle NAPR in via di adozione. Riallacciandosi all'art. 28
delle NAPR vigenti, la prima disposizione mantiene l'attuale destinazione di
zona, permettendo l'edificazione di costruzioni residenziali con la possibilità
di inserirvi contenuti commerciali e artigianali non molesti. L'art. 5 cifra 11
delle NAPR in fieri affina invece la definizione del concetto di
"molestia" data dall'art. 40 lett. g delle NAPR attualmente in
vigore, precisando che rientrano nel novero delle attività moleste anche "
i cosiddetti impianti a grande affluenza, cioè suscettibili di provocare
immissioni non armonizzate con le caratteristiche della relativa zona tramite
una grande affluenza di pubblico, il richiamo di traffico veicolare, gli schiamazzi
notturni (in particolare: grandi magazzini, stazioni di servizio, sale giochi,
discoteche, ecc.)".
Orbene, dal profilo dell'art. 5 cifra 11 lett. c delle NAPR
in via di adozione, non v'è dubbio che l'apertura di una sala giochi nella zona
residenziale semi-intensiva di __________ costituisca un intervento contrario
alle previsioni del PR allo studio, suscettibile di intralciare il
conseguimento degli obiettivi perseguiti, in quanto comportante uno
sfruttamento del suolo non compatibile con la funzione prevista per la zona di
situazione (cfr. art. 25 RLALPT).
Se l'oggetto della contestazione fosse costituito dall'insediamento
ex novo di una sala giochi nella zona residenziale semi-intensiva di
__________, l'adozione di un provvedimento di salvaguardia della pianificazione
apparirebbe incontestabile. L'intervento in esame consiste tuttavia soltanto
nella trasformazione di una sala da biliardo esistente in contrasto con il
diritto in formazione in un locale destinato ad accogliere un numero equivalente
di slot machines. Esso implica soltanto la modifica delle infrastrutture e
delle condizioni d'esercizio di uno stabilimento esistente in apparente
contrasto con l'art. 5 cifra 11 lett. c delle NAPR in fieri.
Ai fini del giudizio si tratta quindi di verificare se il
semplice cambiamento del genere di attività ludica esercitata nella sala giochi
costituisca un intervento suscettibile di pregiudicare il processo
pianificatorio in atto.
Orbene, la questione va risolta sulla base di quanto dispone
l'art. 70 LALPT. In virtù di tale norma, edifici o impianti non conformi alla
funzione prevista per la zona di utilizzazione possono essere conservati. Sono
autorizzati solo lavori di manutenzione indispensabili.
Ampliamenti e migliorie tecniche del processo produttivo possono
essere eccezionalmente autorizzati soltanto a condizione che la destinazione
non sia di grave pregiudizio alla zona di utilizzazione e che siano rispettate
le altre disposizioni del piano.
Ora, la modifica delle istallazioni prospettata
dall'insorgente non costituisce né un ampliamento, né una miglioria tecnica del
processo produttivo. Si tratta per contro di un intervento destinato ad
aumentare l'attrattività e la redditività del locale.
Sotto questo profilo, la trasformazione in esame può quindi essere
considerata alla stregua di un intervento suscettibile di consolidare ed
aggravare il contrasto con la funzione prevista per la zona di utilizzazione.
In quanto atta a pregiudicare il processo pianificatorio in corso giustifica
pertanto l'adozione di un provvedimento cautelare fondato sull'art. 65 LALPT.
Per il che, il ricorso va respinto, confermando tanto la
decisione municipale impugnata, quanto quella governativa che l'avalla.
- La
tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 65, 70 LALPT; 24, 25 RLALPT; 43 NAPR di __________; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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