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Numero d'incarto:
52.1995.405
Data decisione, Autorità:
03.11.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00405
DP 155/95
leo
Lugano
3 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo
Petrini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 13 giugno 1995 di
contro
la
decisione 23 maggio 1995 (n. 2855) con cui il consiglio di Stato ha
parzialmente accolto il ricorso 11 aprile 1995 dell'insorgente avverso la licenza
edilizia 17 gennaio 1995 rilasciata dal municipio di __________ a favore di
__________ per l'ampliamento e la trasformazione della stalla sita al mapp.
__________ RFD di __________;
viste le risposte:
-
23
giugno 1995 del Municipio di __________;
-
30
giugno 1995 del Dipartimento del territorio;
-
3
luglio 1995 del Consiglio di Stato;
-
5
luglio 1995 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 7 ottobre 1994
__________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione
per l'ampliamento e la trasformazione in casa di abitazione della stalla sita
al mapp. __________ RFD di __________, di sua proprietà;
che alla domanda,
pubblicata dal 28 ottobre all'11 novembre 1994, si é opposto il vicino qui ricorrente;
che, raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 17 gennaio/28 marzo 1995 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza richiesta;
che con giudizio 23 maggio
1995 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa contro di essa
interposta dall'opponente __________ subordinando la validità della licenza
edilizia al preventivo inoltro al municipio di una lista con la descrizione dei
materiali utilizzati per i lavori;
che contro il predetto
giudizio governativo __________ é insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo riproponendo le censure già sollevate senza successo dinanzi
all'autorità di prime cure con riferimento all'incompletezza della domanda di costruzione,
all'applicazione di norme di PR non ancora in vigore ed alla violazione
dell'art. 32 NAPR per quanto riguarda la realizzazione del tetto-terrazzato;
che all'accoglimento del
ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Municipio di __________ ed il
rilasciatario della licenza edilizia, che con argomenti di cui si dirà semmai
più avanti postulano il rigetto dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e
la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 21 LE; 43,
46 PAmm): il ricorso é dunque ricevibile in ordine;
che, date le circostanze,
il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm);
che a torto l'insorgente
sostiene l'inapplicabilità delle normative incluse nella variante di PR,
approvata dal Consiglio di stato con risoluzione 10 gennaio 1995, a motivo del
fatto che contro la stessa egli ha interposto ricorso al Tribunale cantonale
della pianificazione del territorio (TPT);
che infatti il piano
regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato (art. 39
LALPT) ed i ricorsi contro di esso interposti davanti al TPT per legge non
hanno effetto sospensivo (art. 38 cpv. 5 LALPT), salvo decisione contraria del
Presidente del TPT dietro istanza del ricorrente (art.47 PAmm); ipotesi,
questa, che in concreto non si verifica;
che di conseguenza la
censurata licenza edilizia, in quanto posteriore all'approvazione della
variante di PR da parte del Consiglio di Stato, doveva essere emessa in
applicazione delle nuove normative;
che l'insorgente censura
altresì la validità della licenza in quanto dai piani annessi alla domanda non
risulterebbe la prevista demolizione della scala e del pianerottolo in sasso
esterni all'edificio;
che, per principio, i
progetti annessi alla domanda di costruzione servono innanzitutto a fornire
tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e
l'estensione delle opere oggetto della domanda (art. 11 RLE);
che, in effetti, i piani
presentati dal resistente __________, non riportano la scala e il pianerottolo
in sasso esistenti sulla facciata nord-est dell'edificio ma raffigurano unicamente
l'ampliamento previsto in quel punto;
che tuttavia tale omissione
non inficia la validità della licenza, la stessa potendo essere sanata
integrando i suddetti piani con le risultanze della documentazione fotografica
annessa alla domanda di costruzione da cui risulta perfettamente la presenza di
una scala esterna in sasso, con relativo pianerottolo, sulla facciata nord-est
dell'edificio;
che dalla suddetta
documentazione appare di conseguenza perfettamente deducibile la prevista
demolizione della scala e del pianerottolo esterni, necessaria per poter
procedere all'ampliamento
che in siffatte evenienze
l'annullamento della licenza edilizia per la citata omissione non entra in
considerazione;
che l'insorgente censura
infine la realizzazione della terrazza prevista a livello della soletta tra il
pianoterra e il primo piano, a suo avviso contraria all'art.32 NAPR che vieta
la costruzione di terrazze sul tetto degli edifici del nucleo;
che, come rettamente
affermato dall'autorità di prime cure nel giudizio impugnato, il citato divieto
trova applicazione solo nei casi in cui la realizzazione della terrazza
comporta la manomissione delle falde del tetto, ciò che nel caso di specie non
si verifica;
che, in concreto, la
terrazza in contestazione si configura soprattutto come un pianerottolo volto
ad agevolare l'ingresso all'appartamento del primo piano;
che, così stando le cose,
la censurata risoluzione governativa, immune da violazioni del diritto deve
essere confermata e l'impugnativa respinta;
che spese e tassa di
giustizia seguono la soccombenza;
visti
gli art. 11, 21 LE; 38, 39 LALPT; 32 NAPR di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 47,
60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.-- (ottocento) sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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