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Numero d'incarto:
52.1995.412
Data decisione, Autorità:
19.12.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00412
DP 162/95
leo
Lugano
19 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 14 giugno 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 23 maggio 1995 del Consiglio di Stato (n. 2869) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 7 ottobre
1994 con cui il municipio di __________ sospende per due anni la domanda di
costruzione inoltrata dalla stessa ricorrente per l'edificazione della part.
n. __________ RFD;
viste le risposte:
-
28 giugno 1995 del Consiglio di
Stato;
-
3 luglio 1995 del municipio di
__________;
-
18 luglio 1995 del Dipartimento del
territorio;
preso atto della replica 30 agosto 1995
e delle dupliche:
-
8 settembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
14 settembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
18 settembre 1995 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La __________ è proprietaria
della part. n. __________ RFD di __________. Il fondo, a forma quadrangolare,
ha una superficie di 41'249 mq ed è incluso fra via __________ e via __________
ai margini della zona edificabile. Il PR 1976 ne ha assegnato una parte (circa
1/5 sul lato verso via __________) alla zona residenziale artigianale (RAr 4,
gravando il resto con vincoli per edifici pubblici (Ep/abitazioni economiche).
A più riprese l'azzonamento del fondo è stato oggetto di
studi pianificatori. A livello cantonale, il PD ha previsto in un primo tempo
di includere l'intero sedime nella zona agricola SAC. Tale prospettiva è
tuttavia venuta a cadere in seguito al ricorso interposto con successo dal
comune davanti al Gran Consiglio contro la relativa scheda di coordinamento. A
livello comunale il fondo è invece stato oggetto di attenzione nell'ambito
dello studio sulle varianti di ubicazione del centro sportivo allestito nel
maggio 1991 dal gruppo di lavoro incaricato della revisione del PR. La variante
C prevedeva di utilizzare tutto il fondo per la realizzazione di questa
infrastruttura e per la costruzione di una scuola materna. La variante D
prevedeva invece di utilizzare soltanto la parte gravata dal vincolo Ep.
Il 17 agosto 1993 il municipio ha sottoposto al Dipartimento
del territorio per l'esame preliminare il piano d'indirizzo allestito dal
gruppo di lavoro per la revisione del PR comunale. Questo documento prevedeva
di utilizzare l'area gravata dal vincolo Ep e parte della fascia edificabile
del fondo della ricorrente per realizzare il centro sportivo.
Il 3 marzo 1994 il Dipartimento del territorio ha
preavvisato favorevolmente il piano sottopostogli. In relazione al centro
sportivo ne ha sostanzialmente condiviso l'ubicazione. Ha tuttavia ritenuto
ingiustificato il mantenimento della parte residua della fascia edificabile
prevista dal PR 1976 lungo via __________.
Contemporaneamente, il municipio ha avviato la procedura di
espropriazione dell'intero fondo della ricorrente, per la quale il consiglio
comunale già nel 1991 aveva stanziato il credito necessario. Gli atti di
espropriazione sono stati esposti presso la cancelleria comunale dall'11 aprile
al 10 maggio 1994. Anziché il piano della variante C che prevedeva
l'utilizzazione di tutto il fondo, agli atti d'espropriazione è stato allegato
il piano della variante D elaborato dal gruppo di lavoro incaricato della revisione
del PR nell'ambito dello studio allestito nel 1991 sulle possibili ubicazioni
del centro sportivo.
B. Il 26 aprile 1995 la
__________ ha inoltrato al municipio di __________ una proposta di edificazione
del suo fondo che prevedeva di abbinare il centro sportivo ad un complesso insediativo
disposto sul lato verso via __________ e sul lato opposto verso via __________.
La proposta non ha avuto alcun seguito.
A fine maggio la ricorrente ha quindi chiesto al comune il permesso
di costruire quattro stabili abitativi disposti a schiera sulla fascia che il
PR 1976 assegna tuttora alla zona RAr 4.
Raccolto il preavviso negativo dei pianificatori, il 6 luglio
il municipio ha comunicato all'insorgente che la domanda era in contrasto con
gli studi pianificatori in atto e non rispettava comunque gli indici prescritti
per la zona RAr 4. Ha quindi avvertito l'insorgente che l'avvio della procedura
di pubblicazione rimaneva sospeso e l'ha invitata a comunicargli se la domanda
veniva mantenuta.
La ricorrente ha sollecito l'autorità comunale a precisarle i
motivi del contrasto. Il municipio non ha dato seguito alla richiesta.
All'inizio di settembre 1995, la __________ ha quindi
inoltrato una nuova domanda di costruzione, che riprendeva l'impostazione del
precedente progetto, ma riduceva l'altezza degli edifici (da m 13,50 a m 10,50)
e gli indici (i.s.: da 0,73 a 0,68; i.o. da 24.40 a 20.40) eliminando un piano.
Gli edifici sono inoltre stati spostati verso W in modo da lasciare libera
l'area che gli studi sull'ubicazione del centro sportivo (variante C) prevedono
di riservare alla scuola materna.
C. Con decisione 7 ottobre 1994
il municipio di __________ ha sospeso la decisione sulla domanda, ritenendola
contraria agli studi pianificatori in corso, che prevedevano di destinare
l'intero fondo della ricorrente alla realizzazione del centro sportivo.
D. Con giudizio 23 maggio 1995
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso interposta dalla __________.
Dopo aver escluso che si potesse rimproverare al municipio di
aver indebitamente procrastinato l'esame sulla domanda allo scopo di elaborare
gli studi atti a giustificare la decisione di sospensione, il Governo ha
ritenuto che la rappresentazione grafica del dicembre 1994 sul nuovo assetto pianificatorio
del fondo fosse sufficiente ad adottare il provvedimento censurato.
Il fondo, stando al Consiglio di Stato, sarebbe peraltro inedificabile
a causa della revoca dell'approvazione del PR disposta dallo stesso Governo il
13 luglio 1993.
E. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme al censurato
provvedimento di salvaguardia della pianificazione.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente rileva che sino
all'adozione della misura impugnata gli studi pianificatori prevedevano di
mantenere la fascia edificabile lungo via __________. La decisione di estendere
l'area destinata al centro sportivo a tutto il suo fondo sarebbe posteriore
all'adozione di tale provvedimento. L'indicazione data dal Dipartimento del
territorio nel preavviso del 3 marzo 1994 affinché fosse soppressa la fascia
edificabile lungo via __________ non sarebbe vincolante. Lo stesso municipio
non si sarebbe ancora determinato al riguardo. Inammissibile sarebbe comunque
giustificare un provvedimento di sospensione con determinazioni pianificatorie
assunte a posteriori. Ad ogni modo, anche se ciò fosse possibile, il piano
datato dicembre 1994 che prevede l'utilizzazione di tutto il fondo non potrebbe
essere considerato alla stregua di un atto pianificatorio suscettibile di
legittimare la sospensione avversata. Né potrebbero essere considerati tali gli
atti relativi alla procedura di espropriazione promossa dal municipio.
Prive di fondamento, conclude l'insorgente, sarebbero infine
le argomentazioni sviluppate dal Consiglio di Stato con riferimento alla revoca
dell'approvazione del PR disposta dallo stesso Governo nel 1993. Il fondo
sarebbe in ogni caso edificabile.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio (Sezione
della pianificazione urbanistica), senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________
contestando partitamente le tesi dell'insorgente.
G. In sede di replica e di
duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi,
allegazioni e domande.
H. D'ufficio, il Tribunale
cantonale amministrativo ha acquisito agli atti lo studio sulle varianti
d'ubicazione del centro sportivo elaborato nel maggio del 1991 dal gruppo di
lavoro per la revisione del PR, il rapporto di pianificazione ed il piano delle
zone del luglio 1995.
Secondo la ricorrente, la variante C emersa da questi
ulteriori accertamenti non potrebbe esserle opposta, poiché il municipio
avrebbe da tempo optato per la variante D, che non tocca la parte edificabile
del suo fondo. Lo dimostrerebbero gli atti prodotti nella procedura di
espropriazione.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono in effetti
pacificamente date.
- Il giudizio può essere reso
sulla base degli atti integrati dai documenti acquisiti d'ufficio da parte di
questo Tribunale (art. 18 PAmm).
Le ulteriori prove chieste dall'insorgente (richiamo di
verbali della commissione PR del comune, verbali di tutte le sedute del municipio
in cui si è discusso della revisione del PR, audizione testimoniali del
progettista, del pianificatore, di municipali e presidenti della commissione
PR) non appaiono atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio.
- 3.1. Secondo l'art. 65
LALPT, "in mancanza di una zona di pianificazione l'autorità cantonale o
il municipio devono sospendere per due anni al massimo la loro decisione quando
la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in
atto".
La norma, che ricalca l'art. 50 LE 1973, mira a salvaguardare
la pianificazione in via di elaborazione, attribuendo effetto anticipato
negativo al diritto in formazione e paralizzando l'applicabilità del diritto
vigente (RDAT 1987 N. 60; Scolari, Commentario della LE, ad art. 25 bis N. 2).
Scopo dell'art. 65 LALPT è quello di impedire che la pianificazione in atto
venga compromessa, resa troppo difficile o troppo onerosa da interventi
precedenti la sua entrata in vigore.
L'adozione di provvedimenti di salvaguardia della
pianificazione retti dall'art. 65 LALPT presuppone l'esistenza di uno studio pianificatorio,
ovvero di un progetto sommario di piano che possa essere consultato da parte
del privato e consenta di valutare l'incidenza della domanda di costruzione sulla
possibilità di attuazione del piano (cfr. art. 24 RLALPT; RDAT 1985, N. 85;
Scolari, op. cit., N. 85).
L'applicazione dell'art. 65 LALPT postula inoltre l'esistenza
di un contrasto di un certo rilievo fra le opere dedotte in edificazione e gli
obiettivi della pianificazione in corso. Il contrasto è dato in particolare nel
caso di proposte edificatorie interessanti "sedimi riservati ad
attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico, quali scuole, ospedali,
cimiteri, strade o aree per lo svago e la ricreazione, per la protezione delle
acque della natura o del paesaggio (cfr. art. 25 cpv. 2 lett. a RLALPT;
Scolari, op. cit., ad art. 25 bis LE N. 13).
3.2. Nel caso concreto, la ricorrente contesta anzitutto che
al momento dell'adozione del provvedimento in esame esistesse già un progetto
sommario di piano. Tale piano sarebbe stato allestito soltanto due mesi dopo
(dicembre 1994) e non le sarebbe pertanto opponibile.
Le obiezioni della ricorrente vanno disattese.
Gli accertamenti esperiti d'ufficio da questo Tribunale
presso l'Ufficio tecnico di __________ hanno infatti permesso di reperire una
variante pianificatoria, contrassegnata con la lettera C, che prevedeva di
utilizzare tutto il fondo della ricorrente per la realizzazione del centro
sportivo. In relazione a questo accertamento, la __________ obietta che il
municipio avrebbe rinunciato a questa variante, optando per la variante D
interessante soltanto la parte del fondo che risulta gravata dai vincoli Ep sanciti
dal PR vigente. Lo proverebbero gli atti prodotti dal comune nella procedura
espropriativa. Ora è vero che in questa procedura il comune si è richiamato
alla variante D. La domanda di espropriazione corrisponde tuttavia alla variante
C, poiché ha per oggetto tutto il fondo. Lo stesso dicasi per il credito
stanziato dal consiglio comunale nel 1991.
A torto la ricorrente rimprovera quindi al municipio di
essersi determinato per l'utilizzazione di tutto il suo fondo soltanto dopo
aver adottato il provvedimento censurato.
L'ipotesi pianificatoria di cui il municipio si prevale per sospendere la
domanda di costruzione è stata peraltro rafforzata dalle risultanze dell'esame
preliminare operato dalla Sezione della pianificazione urbanistica sul progetto
di PR sottopostole dal comune. Già nel marzo del 1994 l'autorità cantonale,
avallando l'ubicazione del centro sportivo, invitava infatti il comune a
sopprimere la fascia edificabile del fondo della ricorrente. Già a quel momento
tornava quindi d'attualità la variante C, che il progetto di PR sottoposto per
esame all'autorità cantonale nell'estate del 1993 aveva apparentemente
abbandonato a vantaggio della variante D. Stando alla cronologia degli
avvenimenti sembrerebbe addirittura che sia stata questa indicazione ad indurre
la ricorrente ad inoltrare dapprima una proposta pianificatoria alternativa e
poi la prima domanda di costruzione.
Già per questo motivo, non essendo controversa l'intensità
del contrasto con gli studi pianificatori in corso, l'impugnativa dev'essere
disattesa.
3.3. Il ricorso andrebbe comunque respinto anche se si
volesse ammettere, contro l'evidenza dei fatti, che il municipio abbia sviluppato
le proposte pianificatorie contrarie agli interessi della ricorrente soltanto
dopo l'inoltro della domanda di costruzione e che i relativi piani siano stati
allestiti posteriormente alla decisione impugnata. Nei tempi di trattazione
della domanda di costruzione non è in effetti ravvisabile un ritardo tale da
esigere che il giudizio sulla legittimità del provvedimento censurato si fondi
sulle ipotesi pianificatorie anteriori, ovvero sul piano di indirizzi
sottoposto al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare. Gli
ulteriori sviluppi del processo pianificatorio non possono quindi essere
ignorati sulla base di considerazioni discendenti dal principio della buona
fede.
E quand'anche si volesse ammettere che l'autorità abbia indebitamente
ritardato l'esame della domanda allo scopo di elaborare proposte pianificatorie
contrarie al progetto in discussione, l'interesse pubblico legato all'attuazione
del centro sportivo sarebbe comunque da considerare prevalente sugli interessi
della ricorrente. Anche in questa ipotesi non vi sarebbe quindi spazio per accogliere
il ricorso.
- La domanda di costruzione è
stata sospesa ancor prima di essere pubblicata e trasmessa all'autorità
cantonale per le necessarie verifiche.
Al fine di evitare un inammissibile cumulo dei periodi di
sospensione, le misure di salvaguardia della panificazione vanno per principio
adottate soltanto dopo aver esperito la procedura di pubblicazione e di esame
da parte dei competenti servizi cantonali.
Anche se la ricorrente non ha sollevato contestazioni al
riguardo, la disattenzione procedurale in cui è incorso il municipio va nondimeno
rilevata d'ufficio. Non già annullando in ordine il provvedimento censurato (e
dando quindi modo all'autorità comunale di adottarne un altro una volta
esperite le necessarie formalità), bensì semplicemente ingiungendo al municipio
di porre rimedio all'omissione senza attendere la scadenza del termine di sospensione.
In esito alle
considerazioni dianzi esposte, la decisione municipale impugnata, immune da
violazioni del diritto, va quindi confermata.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE, 65 LALPT; 24, 25 RLALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Gli atti sono retrocessi al municipio di __________ affinché
pubblichi la domanda di costruzione e la trasmetta al Dipartimento del
territorio senza attendere la scadenza del termine di sospensione.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'200.-- è a carico della ricorrente che rifonderà fr. 1'200.-- al comune di
__________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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