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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.414
Data decisione, Autorità: 02.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00414 DP 164/95 cm
Lugano 2 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 giugno 1995 di
contro
la decisione 31 maggio 1995 (no. 3020) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 11 aprile 1995 dell'insorgente avverso la licenza edilizia 14 marzo 1995 rilasciata dal municipio di __________ a favore di __________ per l'ampliamento dell'abitazione sita al mapp. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
23 giugno 1995 di __________;
30 giugno 1995 del Dipartimento del territorio;
3 luglio 1995 del Consiglio di Stato e del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 7 febbraio 1995 __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione per l'ampliamento della sua casa di abitazione sita al mappale no. __________ di __________;
che alla domanda, pubblicata dal 17 febbraio al 3 marzo 1995, si é opposto il qui ricorrente, proprietario di un fondo sito nelle immediate vicinanze, contestando l'applicabilità delle norme incluse nella nuova variante di PR siccome contro la stessa egli ha interposto ricorso al Tribunale cantonale della pianificazione;
che, raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 14/28 marzo 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta;
che con giudizio 31 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dall'opponente;
che avverso il predetto giudizio governativo il ricorrente é insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Municipio di __________ ed il rilasciatario della licenza edilizia, postulando il rigetto dell'impugnativa;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 21 LE; 43, 46 Pamm): il ricorso é dunque ricevibile in ordine;
che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 Pamm);
che nel proprio assunto ricorsuale l'insorgente non censura la risoluzione impugnata bensì fornisce una sorta di "delucidazione" sui motivi che lo hanno indotto a formulare opposizione alla domanda di costruzione inoltrata dal resistente __________, riconoscendo altresì che la "futura costruzione non porta conseguenze a nessuno, specialmente a me";
che così stando le cose la risoluzione governativa deve essere confermata e l'impugnativa respinta;
che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti gli art.21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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