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Numero d'incarto:
52.1995.419
Data decisione, Autorità:
02.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00419
DP 260/93
cm
Lugano
2 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 15 settembre 1993 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 24 agosto 1993 (no. 6687) del Consiglio di Stato mediante la quale
è stato chiesto all'insorgente il rimborso del sussidio cantonale, percepito
per l'acquisto dell'abitazione al mappale no. __________ di __________;
viste le osservazioni 26 ottobre 1994
del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con risoluzione 4 ottobre 1988 (no. 6975), il Consiglio
di Stato ha concesso ai coniugi __________ e __________ un sussidio per
l'acquisto dell'abitazione sita al mappale no. __________ di __________;
che con decisione del 28 marzo 1990, l'Ufficio cantonale dell'abitazione
ha fissato l'ammontare del sussidio cantonale definitivo ed il periodo di
sussidiamento;
che, parallelamente, i signori __________ hanno chiesto ed ottenuto
dalla Confederazione dei sussidi per il medesimo scopo;
che nel gennaio del 1991, i coniugi __________ hanno preannunciato
l'intenzione di voler vendere il predetto immobile;
che con decisione 4 marzo 1991, l'Ufficio federale delle abitazioni
ha chiesto ai coniugi __________ il rimborso integrale dell'aiuto federale a
fondo perso in caso di vendita dell'abitazione ad un prezzo superiore al limite
di fr. 517'000.--;
che con decisione 22 marzo 1991, l'Ufficio cantonale
dell'abitazione ha pure richiesto a ciascuno dei due coniugi, debitori solidali,
il rimborso del sussidio cantonale di complessivi fr. 11'856.--
che con lettera 30 marzo 1992 al signor __________, l'Ufficio
federale dell'abitazione ha deciso di condonare a quest'ultimo il rimborso del
sussidio a fondo perso;
che nell'aprile del 1992 i coniugi __________ hanno proceduto
alla vendita della predetta abitazione di __________ per il prezzo di fr.
530'000.--;
che in seguito alla mancata intimazione alla signora
__________ della decisione 22 marzo 1991 dell'Ufficio cantonale dell'abitazione,
il Consiglio di Stato, reputandosi autorità competente a decidere in materia,
ha risolto il 24 agosto 1993 di chiedere ai signori __________ e __________,
debitori solidali, la restituzione dei sussidi cantonali elargiti per
l'acquisto della predetta proprietà immobiliare di __________;
che contro la predetta decisione governativa la signora
__________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento; afferma in sostanza che, analogamente a quanto deciso
dall'Ufficio federale dell'abitazione, anche l'autorità cantonale avrebbe
dovuto abbandonare la procedura di recupero dei sussidi versati, visto che la
vendita dell'abitazione è avvenuta senza conseguimento di alcun guadagno e che
per quanto riguarda il rimborso dei sussidi l'autorità cantonale è tenuta ad
applicare per analogia le disposizioni federali in materia a seguire quindi le
decisioni assunte dall'Ufficio federale dell'abitazione; chiede pure di essere
messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che da parte sua, il Consiglio di Stato si è opposto all'accoglimento
del gravame, sostenendo che il diritto cantonale non prevede che possa essere
condonata la restituzione dei sussidi versati per l'acquisto di abitazioni poi
alienate ad un prezzo superiore al limite fissato dalla competente autorità;
che con lettera 19 giugno 1996, l'Ufficio cantonale
dell'abitazione ha comunicato a questo Tribunale che la pratica in oggetto è
stata definitivamente chiusa, avendo il signor __________ provveduto a
rimborsare con saldo al 6 ottobre 1995, l'intero importo di fr. 11'856.--;
che, benché interpellata da questo Tribunale, la ricorrente
non ha presentato osservazioni in merito a quest'ultimo fatto.
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito, il Tribunale accerta
d'ufficio l'esistenza o meno delle premesse processuali (art. 3 PAmm);
che in particolare il Tribunale è tenuto ad esaminare se al momento
di rendere il proprio giudizio l'oggetto del contendere è ancora dato o se
invece, per fatti intervenuti successivamente all'inoltro del ricorso, lo stesso
non sia venuto meno;
che, per ciò che concerne la presente vertenza, si tratta di
esaminare la legittimità o meno della richiesta del Consiglio di Stato, volta
ad ottenere la restituzione da parte della signora __________ del sussidio
versato a lei e al marito per l'acquisto del sopracitato immobile di
__________;
che come accennato in narrativa, il Dipartimento delle Opere
sociali, Ufficio dell'abitazione, ha comunicato di aver ottenuto il rimborso
della predetta somma dal marito della ricorrente, solidalmente responsabile con
quest'ultima, e di ritenere pertanto la pratica chiusa per ciò che lo concerne;
che in seguito a quest'ultimo fatto è venuto meno l'oggetto
del contendere e quindi il gravame interposto dalla ricorrente contro la
decisione governativa qui dedotta in giudizio va stralciato dai ruoli in quanto
divenuto privo di oggetto.
che, visto l'esito, si prescinde dal percepire una tassa di
giustizia, rendendo così priva d'oggetto pure la richiesta di assistenza
giudiziaria.
visti
gli art. 3, 18, 28. 43, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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