AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1995.421
Data decisione, Autorità: 12.01.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00421 DP 192/94 cm
Lugano 12 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi e Efrem Beretta, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Lorenzo Anastasi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 luglio 1994 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 15 giugno 1994 (no. 5233) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 10 novembre 1993 con la quale il Consorzio scolastico delle scuole elementari della __________ gli ha imposto il pagamento dei pasti consumati dai figli presso la mensa scolastica di __________ nel periodo gennaio 1987/novembre 1992;
viste le risposte:
25 luglio 1994 del Consorzio scolastico delle scuole elementari della __________ in __________;
24 agosto 1994 del Consiglio di Stato e del Dipartimento dell'istruzione e della cultura;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. In data 6 giugno 1979 il Consiglio di Stato ha approvato lo Statuto del Consorzio scolastico delle scuole elementari della __________ (in seguito: Consorzio), una corporazione di diritto pubblico costituita per una durata illimitata tra i comuni di __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ allo scopo (art. 2 Statuto) di costruire e amministrare un centro scolastico di scuola elementare.
Tra i vari compiti assunti dal Consorzio vi è anche quello di organizzare i trasporti e la refezione degli allievi. La versione originaria dell'art. 26 dello Statuto prevedeva che le relative spese, dedotti i sussidi cantonali e gli eventuali contributi delle famiglie, erano ripartite tra i comuni consorziati in ragione del numero degli allievi della scuola. A seguito di una modifica statutaria approvata dal Dipartimento dell'interno con risoluzione 19 giugno 1991, l'attuale art. 26 sancisce che le spese per la refezione sono coperte dal Consorzio (con un contributo per allievo equivalente al sussidio del Cantone per gli altri ordini di scuola) e dalle famiglie degli allievi (per la quota-parte restante); il contributo del Consorzio è ripartito tra i comuni consorziati in proporzione al numero degli allievi di ciascun Comune che frequentano la mensa.
B. In occasione di una seduta tenutasi il 5 ottobre 1987 la Delegazione del Consorzio ha dibattuto la questione legata all'organizzazione ed alla copertura delle spese della mensa scolastica.
La suggestione del Presidente __________ di affidare la gestione della mensa all'__________ di __________ consentendo al gestore di fatturare il costo integrale dei pasti alle famiglie (che a loro volta avrebbero incassato direttamente eventuali sussidi presso il rispettivo comune di domicilio) è stata avversata da __________, delegato dei Comuni della __________, il quale ha chiesto che gli oneri di refezione fossero ripartiti in parti uguali tra la famiglia, il Consorzio e il Comune di provenienza dell'allievo. Con cinque voti favorevoli e quello contrario di __________ la Delegazione ha infine accettato la proposta __________, identica - per quanto attiene alle modalità d'organizzazione della mensa presso il __________ - alla soluzione adottata dal Cantone per gli allievi della scuola media di __________.
C. A seguito di una denuncia sporta da __________ e di una lettera di lamentela sottoscritta da 22 genitori, nel mese di ottobre del 1987 il Consiglio di Stato, agente in veste di autorità di vigilanza, ha aperto un'inchiesta amministrativa sul funzionamento della mensa scolastica del Consorzio.
Le risultanze delle indagini condotte da un'apposita commissione hanno indotto il Governo a richiedere al Consorzio l'allestimento di uno studio circostanziato sulla possibilità di creare una mensa autonoma, una maggior chiarezza nella ripartizione degli oneri e un cambiamento del procedimento di fatturazione, nel senso di passare dal sistema gestore-famiglie al sistema gestore-consorzio e consorzio-famiglie (cfr. ris. no. 8306 del 23 dicembre 1987).
Il Consorzio si è adagiato alle direttive governative iniziando ad addebitare l'intero costo del vitto alle famiglie, le quali incassavano direttamente il sussidio dal proprio comune di domicilio. In seguito, applicando alla lettera il nuovo art. 26 dello Statuto, l'ente ha fatturato alle famiglie la loro quota-parte (corrisponden-te al prezzo ufficiale della refezione nei ristoranti scolastici del Cantone) ed ai rispettivi comuni di provenienza degli allievi la differenza. Per l'anno scolastico 1992/93 la partecipazione delle famiglie è stata dunque di fr. 5.50 per pasto, quella dei comuni di fr. 3.55. L'anno seguente il contributo comunale è salito a fr. 3.65 per compensare l'aumento del prezzo del pranzo scolastico presso il __________ (passato da fr. 9.05 a fr. 9.15).
D. __________ e __________ hanno frequentato la scuola elementare consortile facendo regolarmente capo al servizio di refezione organizzato dal Consorzio. Il padre si è tuttavia rifiutato di pagare le consumazioni, resistendo alle varie procedure d'incasso avviate nei suoi confronti. Dopo vicissitudini giudiziali che ai fini della presente pronunzia non occorre evocare, con decisione 10 novembre 1993 il Consorzio scolastico ha fatturato a __________ la somma di complessivi fr. 8'791.45 relativa ai pasti ed alle bevande che i suoi figli avevano consumato presso la mensa dal gennaio 1987 al novembre 1992.
E. Con giudizio 31 maggio 1994 il Consiglio di Stato ha annullato la summenzionata decisione nella misura di fr. 7'753.45, accogliendo parzialmente l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Narrati i fatti ed esposte nel dettaglio le argomentazioni addotte dalle parti in causa, l'autorità di ricorso di prime cure ha constatato innanzi tutto che la querelata decisione si appoggia in parte sul vecchio art. 26 dello Statuto e in parte sulla nuova versione della medesima norma entrata in vigore nel 1991.
Esaminando la fattispecie alla luce di quest'ultimo disposto, il Governo ha reputato infondata la tesi della gratuità della refezione scolastica affacciata dall'insorgente. Il principio della partecipazione delle famiglie ai costi di refezione si fonda appunto sul nuovo art. 26 dello Statuto, norma approvata dal Dipartimento dell'interno con risoluzione 19 giugno 1991 rimasta inimpugnata e quindi cresciuta in giudicato. D'altra parte
La somma di fr. 7'753.45 esposta dal resistente in base al vecchio art. 26 dello Statuto è stata invece annullata poiché corrispondente alla globalità dei costi della refezione scolastica; dato che a far tempo dal gennaio 1987 il ricorrente non ha percepito sussidi dal proprio comune di domicilio, il Governo ha invitato il Consorzio ad emanare un nuovo conteggio limitato alla quota-parte effettivamente a carico della famiglia __________.
Quanto alla validità formale della decisione impugnata, l'Esecutivo cantonale ha rilevato in via abbondanziale che la Delegazione aveva autorizzato il Presidente e la segretaria del Consorzio ad emettere per ogni singolo allievo la fatturazione mensile delle consumazioni, ratificando peraltro il loro operato nel corso della seduta del 22 dicembre 1993.
F. Avverso la predetta pronunzia governativa __________ insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che venga annullata unitamente alla decisione 10 novembre 1993 resa dal Consorzio.
Esposta minuziosamente la cronistoria, in diritto l'insorgente ripropone essenzialmente le medesime critiche addotte in prima istanza.
Ribadisce dunque che l'impugnata decisione non è stata adottata dall'autorità competente nel rispetto della procedura sancita dalla LCCom e dalla LOC, il che comporterebbe la nullità o perlomeno l'annullabilità della medesima.
Quanto al nuovo art. 26 dello Statuto, insiste nell'affermare che la modifica della norma non è avvenuta nella forma e nei modi previsti dalla legge, poiché in violazione dell'art. 187 LOC essa non è mai stata pubblicata all'albo del Comune di __________; d'altro canto, il disposto statutario contrasterebbe con la legislazione imperativa cantonale (art. 110 Lsc 1958) che ponendo a carico dei comuni le spese della refezione assicurano alle famiglie la gratuità del vitto dispensato agli allievi delle scuole obbligatorie impossibilitati a rincasare per il pranzo.
Il ricorrente censura inoltre siccome iniqua la ripartizione delle spese di refezione scolastica operata dall'art. 26 dello Statuto consortile: la quota-parte di fr. 5.- posta a carico delle famiglie sarebbe troppo elevata tenuto conto del prezzo complessivo del pasto (fr. 8.70 nel 1991-92) e della qualità del cibo.
Contesta infine gli interessi e la tassa di giudizio che il Consorzio gli ha addebitato con la decisione del 10 novembre 1993.
G. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consorzio, il Consiglio di Stato e il Dipartimento dell'istruzione e della cultura, i quali contestano partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno ripresi nei considerandi che seguono.
H. In fase istruttoria il Tribunale ha accertato d'ufficio l'ammontare del sussidio elargito dallo Stato nell'ambito della refezione dispensata nei vari ordini di scuola del Cantone, dandone successivamente notizia alle parti. Il giudice delegato ha pure compulsato presso la Sezione degli enti locali l'incarto no. 648-RE-779 relativo all'approvazione della modifica dell'art. 26 dello Statuto, estraendo una fotocopia della dichiarazione 7 gennaio 1989 con la quale il Municipio di __________ conferma di aver regolarmente proceduto alle pubblicazioni di legge dopo che l'Assemblea comunale aveva deliberato sull'oggetto in discussione nel corso della seduta ordinaria tenutasi il 18 dicembre 1988.
Delle precise risultanze emergenti da tale documento, delle informazioni raccolte presso l'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici, così come delle osservazioni presentate a riguardo dagli interessati si dirà, ove occorresse, in seguito.
considerato, in diritto
La legittimazione attiva di __________ è indiscutibile; appare infatti innegabile che l'insorgente sia portatore di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi del giudizio impugnato per il pregiudizio che gli cagiona e che il gravame intende rimuovere (art. 209 lett. b LOC e 43 LPamm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 LPamm) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio dallo scrivente Tribunale (art. 18 LPamm).
In questa sede, oggetto dell'impugnativa sono in sostanza le decisioni notificate di mese in mese al ricorrente sotto forma di bolletta (fattura) per il pagamento della partecipazione ai costi sostenuti dal Consorzio per la refezione dei suoi figli nel periodo che va dal mese di settembre 1991 al mese di novembre del 1992.
Anche nella misura in cui è rivolta contro la decisione 10 novembre 1993 con cui il consorzio ha sollecitato il pagamento degli arretrati accumulati tra il mese di settembre 1991 ed il mese di novembre 1992, l'impugnativa va intesa come un ricorso proposto contro le singole bollette notificate al ricorrente in quel periodo. L'assenza di qualsiasi indicazione concernente i mezzi ed i termini di ricorso (art. 26 cpv. 2 LPamm) ed i dubbi che sussistevano attorno alla natura giuridica di tali atti amministrativi permettono infatti di configurare l'impugnativa interposta contro la predetta decisione alla stregua di un ricorso tempestivamente inoltrato contro le singole bollette (STA 29.3.1991 in re T. = RDAT I-1991 N. 14).
Poste queste premesse, la prima censura ricorsuale va disattesa.
Lo Statuto di un Consorzio può essere modificato in ogni tempo su proposta di un Comune membro, di uno degli organi del Consorzio o dell'Autorità cantonale di vigilanza (art. 10 cpv. 1 LCCom). Una tale modifica di natura volontaria soggiace sostanzialmente alla procedura di cui all'art. 7 LCCom (cfr. art. 10 cpv. 2 in fine LCCom), ovvero allo stesso iter di adozione di uno Statuto, equivalente a quello di adozione di un regolamento comunale (art. 7 cpv. 3 LCCom).
Il Consiglio consortile esamina dunque la proposta di modifica dello Statuto e la trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati (art. 10 cpv. 2 LCCom) per l'adozione da parte dei rispettivi Legislativi (art. 7 cpv. 2 LCCom). In applicazione analogica dell'art. 187 LOC, la modifica deve poi essere esposta alla cittadinanza previo avviso all'albo comunale e, una volta trascorsi i termini di pubblicazione, sottoposta per ratifica al Consiglio di Stato (art. 188 LOC e 7 cpv. 4 LCCom).
Contrariamente agli assunti dell'insorgente, nella procedura di modifica dell'art. 26 dello Statuto del Consorzio non sono ravvisabili vizi od omissioni tali da inficiarne la validità. In particolare, l'allegazione ricorsuale secondo cui il Comune di __________ avrebbe omesso di pubblicare la norma oggetto di modifica e la risoluzione adottata a riguardo dall'Assemblea comunale si è rivelata assolutamente priva di fondamento. L'istruttoria di causa ha infatti permesso di accertare che in occasione della seduta tenutasi il 18 dicembre 1989 l'Assemblea comunale di __________ ha respinto all'unanimità dei presenti la proposta modifica dell'art. 26 dello Statuto consortile e che a seguito della successiva pubblicazione degli atti all'albo del Comune non è stato inoltrato alcun ricorso (cfr. dichiarazione 7 gennaio 1989 del Municipio di __________ nell'incarto no. 648-RE-779 della Sezione enti locali).
Appurato come la maggioranza del Legislativi facenti parte del Consorzio avessero adottato la nuova formulazione dell'art. 26 e le pubblicazioni fossero avvenute regolarmente in tutti i Comuni interessati senza dar luogo ad impugnazioni o referendum, in data 19 giugno 1991 il Dipartimento dell'interno ha approvato la modifica statutaria ritenendola peraltro conforme alle leggi vigenti.
Con la ratifica decisa dall'autorità competente (cfr. Regolamento del Consiglio di Stato circa la delega di decisioni ai suoi dipartimenti ed a istanze subordinate dell'8 maggio 1979) il nuovo art. 26 dello Statuto è diventato esecutivo e quindi concretamente applicabile (art. 190 LOC, per il doppio rinvio dato dagli art. 10 cpv. 2 e 7 LCCom).
Nella misura in cui l'insorgente ritiene che i propri figli debbano poter beneficiare del vitto scolastico senza pagare alcunché, occorre esaminare se la legge prevede in modo esplicito un simile privilegio.
4.1. Giusta l'art. 27 cpv. 2 Cost. "i Cantoni provvedono per un'istruzione primaria sufficiente, la quale deve stare esclusivamente sotto la direzione del potere civile. La medesima è obbligatoria e nelle scuole pubbliche gratuita".
L'istruzione primaria è dunque di esclusiva competenza dei Cantoni, i quali devono assicurare l'insegnamento e rendere la scuola accessibile a tutti gli abitanti della Svizzera. Quest'ultimi sono tenuti a frequentare le scuole primarie, ma in quelle pubbliche hanno il diritto di ricevere gratuitamente un'istruzione adeguata e sufficiente: la gratuità costituisce il corollario del carattere obbligatorio dell'istruzione primaria e ne garantisce l'adempimento (M. Borghi, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 53 ad art. 27).
Di regola, solo le lezioni tenute presso la scuola pubblica del comune di domicilio dell'allievo sono gratuite. Secondo la dottrina dominante e la giurisprudenza i mezzi didattici non rientrano nel novero delle prestazioni che l'ente pubblico deve fornire gratuitamente per ossequiare la norma costituzionale. La maggior parte delle legislazioni scolastiche cantonali, Ticino compreso (cfr. art. 7 cpv. 2 Lsc 1990), ha tuttavia esteso il principio della gratuità anche al materiale d'insegnamento (cfr. M. Borghi, op. cit., N. 60 ad art. 27 Cost.). Quanto alle spese di trasporto e di refezione, il Consiglio federale ha statuito che in virtù dell'art. 27 Cost. il Comune ha l'obbligo di assumersi i costi del viaggio in autocorriera se i suoi allievi, per raggiungere la scuola, devono percorrere a piedi un tragitto di lunghezza eccessiva; al contrario, il comune non è tenuto ad addossarsi l'onere del pranzo servito agli alunni che, per motivo della lontananza, non possono rientrare a casa a mezzogiorno (GAAC 1955 N. 10).
4.2. Nel nostro Cantone la materia scolastica è regolamentata principalmente dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 (Lsc 1990). Quest'ultima, entrata in vigore il 2 settembre 1991, ha abrogato solo alcuni articoli della precedente normativa del 1958 (Lsc 1958), la quale resta tuttora parzialmente in forza. I diversi gradi e i principali servizi scolastici sono retti, oltre che dalla Lsc, da altre leggi speciali (art. 5 Lsc 1990).
4.2.1. In Ticino sono obbligatorie per legge le scuole elementari e le scuole medie (art. 4 cpv. 2 Lsc 1990).
La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita. Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai comuni e dai consorzi nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari. Le spese di trasporto e la refezione degli allievi sono sussidiate dal Cantone e dai comuni nei limiti stabiliti dalle leggi speciali (art. 7 cpv. 1, 2 e 3 Lsc 1990). Dal tenore letterale di quest'ultima norma si desume con immediata evidenza che di principio l'ente pubblico non si assume integralmente le spese di trasporto e di refezione degli alunni: il verbo "sussidiare" (dal latino subsidiari: accorrere in rinforzo) indica, in virtù del suo stesso significato, che dal punto di vista finanziario il ruolo dell'ente pubblico è di mera natura ausiliaria e si limita ad un semplice quanto eventuale aiuto verso coloro che prioritariamente devono sobbarcarsi gli oneri di trasporto e di refezione, ossia le famiglie degli allievi. Fissato il principio, l'art. 7 cpv. 3 Lsc 1990 rinvia nondimeno alle leggi speciali la regolamentazione di dettaglio.
4.2.2. Fra queste, la Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 ed il relativo Regolamento di applicazione dell'11 marzo 1987, il cui art. 7 disciplina la refezione degli allievi della scuola media che non possono rientrare a casa a mezzogiorno, assicurando loro la possibilità di pranzare presso la mensa della sede frequentata o altrove (in altre mense o in esercizi pubblici) qualora il numero degli scolari non giustifichi l'istituzione della mensa. La medesima norma prevede chiaramente che il costo dei pasti nelle mense scolastiche, stabilito dal Consiglio di Stato in misura uniforme per tutte le sedi, è a carico delle famiglie (cfr. art. 7 cpv. 3 Regolamento sulla scuola media); per le refezioni fuori sede le famiglie pagano il medesimo importo di chi frequenta le mense scolastiche, atteso che l'eccedenza è a carico dello Stato (art. 7 cpv. 4).
Accertato che nella scuola media la refezione non è gratuita e che i genitori degli allievi impossibilitati a rincasare per il pranzo sono tenuti a sobbarcarsi perlomeno il costo dei pasti fissato dal Consiglio di Stato, resta da esaminare la situazione nelle altre scuole obbligatorie del Cantone, vale a dire nelle scuole elementari.
4.2.3. L'insegnamento nelle scuole elementari non è regolamentato da un'apposita legge. Per sapere chi ed in che misura si assume le spese di refezione in quest'ordine di scuola bisogna quindi riferirsi innanzi tutto alla disposizione generale di cui all'art. 7 cpv. 3 Lsc 1990, che di per sé non garantisce assolutamente la gratuità dei pasti scolastici (cfr. consid. 4.2.1). Contrariamente all'opinione dell'insorgente, neppure la vecchia legge, segnatamente l'art. 110 Lsc 1958, assicurano un simile privilegio agli alunni delle scuole elementari.
Ai sensi dell'art. 110 Lsc 1958 i comuni sede delle scuole organizzano a loro spese un servizio di refezione per gli allievi che non possono rincasare a mezzogiorno. Di primo acchito l'infelice formulazione della norma indurrebbe a credere che emanando l'art. 110 Lsc 1958 il Legislatore abbia voluto addossare ai Comuni non solo i costi d'organizzazione della mensa, ma anche quelli della fornitura del vitto, senza oneri per gli allievi. Il Regolamento per le scuole obbligatorie del 24 luglio 1959 consente tuttavia di dissipare qualsiasi dubbio a riguardo, specificando che le prestazioni del comune, rispettivamente del comune sede per le scuole consortili, si limitano al pagamento del contributo stabilito dal Consiglio di Stato ed alla messa a disposizione dei locali necessari, convenientemente arredati, illuminati e riscaldati; tali spese sono ripartite tra i comuni consorziati in proporzione degli allievi (cfr. art. 94 sub lett. c: prestazioni comunali).
Stante quanto precede, non v'è alcun dubbio che anche nelle scuole elementari il costo vero e proprio del pasto deve essere assunto in primis dalle famiglie e che l'intervento finanziario dell'ente pubblico riveste carattere meramente sussidiario. Nella misura in cui l'istituto delle mense scolastiche è stato concepito soprattutto in funzione degli alunni che non possono rincasare a mezzogiorno, è altrettanto certo che in mancanza di indicazioni contrarie i disposti di legge destinati a regolamentare la ripartizione delle spese di refezione si applicano principalmente a questa specifica categoria di utenti; non per nulla la legge associa sempre il servizio di mensa agli scolari che non possono rientrare a domicilio per il pranzo e in tema di suddivisione delle spese di refezione non opera distinzioni tra quest'ultimi e coloro che fanno capo alla ristorazione della scuola pur abitando nelle sue immediate vicinanze.
La soluzione adottata dal legislatore cantonale risulta assolutamente conforme alle garanzie minime sancite dall'art. 27 Cost. (cfr. consid. 4.1.) e non appare destituita di coerenza se si pon mente al fatto che nelle scuole obbligatorie e negli altri ordini di scuola vige una regolamentazione sostanzialmente identica. Ad esempio, gli allievi delle scuole d'arti e mestieri e dei corsi per apprendisti contribuiscono nella misura del 56% al costo del pasto consumato in mensa (cfr. art. 161 Lsc 1958, il cui tenore è simile all'art. 110 della medesima legge; vedi pure Messaggio 8 ottobre 1980 del Consiglio di Stato su alcuni provvedimenti di risanamento finanziario in RVGC, sessione autunnale 1980, vol. 2, p. 903/4). Nelle scuole dell'infanzia i bambini sono addirittura tenuti a partecipare alla refezione e ciò previo pagamento di un'apposita tassa mensile da parte delle famiglie (art. 77 Regolamento per le scuole materne del 16 settembre 1975);
In quanto volta a propugnare la gratuità della refezione scolastica, l'impugnativa va quindi respinta.
Ai sensi dell'attuale art. 26 cpv. 1 dello Statuto:
Le spese per la refezione sono coperte:
a) dal Consorzio, con un contributo per allievo equivalente al sussidio del Cantone per gli altri ordini di scuola;
b) dalle famiglie degli allievi, per la quota-parte restante.
Diversamente dall'ordinamento previsto per gli allievi delle scuole cantonali, che suddivide le spese di refezione in modo paritetico tra lo Stato e le famiglie, la norma, estremamente chiara, dispone che le famiglie abbiano ad assumersi soltanto la differenza tra il costo effettivo del pasto ed il contributo erogato dal Cantone nelle scuole medie, medie-superiori e professionali; importo, quest'ultimo, che va a carico del Consorzio, il quale lo ripartisce tra i comuni consorziati in proporzione al numero degli allievi di ciascun comune che frequentano la mensa (art. 26 cpv. 2 Statuto).
In realtà, il Consorzio ha sinora capovolto la chiave di riparto.
Ha fatturato alle famiglie una partecipazione ai costi della mensa corrispondente al sussidio dello Stato, rispettivamente alla quota-parte che lo Stato addebita alle famiglie nelle mense delle scuole cantonali assumendosi la differenza tra questo importo ed il prezzo effettivo del pasto dispensato dalla mensa consortile: soluzione, questa, che, oltre a disattendere il chiaro precetto dell'art. 26 dello Statuto, va a scapito delle famiglie sintanto che il costo effettivo del pasto è inferiore al doppio del sussidio concesso dallo Stato nelle mense delle scuole cantonali.
Stando alle informazioni raccolte durante l'istruttoria, nel 1990 il contributo (sussidio) del Cantone ammontava a fr. 5.- per ogni pasto del valore effettivo di fr. 10.- consumato dagli allievi al prezzo di favore di fr. 5.-; a far tempo dal 1993 il costo complessivo del pranzo è salito a fr. 11.- facendo lievitare sia il contributo del Cantone (fr. 5.50) che il prezzo ufficiale (fr. 5.50) esposto agli alunni.
Stante quanto precede, una corretta applicazione dell'art. 26 dello Statuto impone la seguente ripartizione delle spese:
anno scolastico
prezzo del pasto c/o il __________
contributo Consorzio = sussidio dello Stato
quota-parte allievi
1991-92
fr. 8.70
fr. 5.-
fr. 3.70
1992-93 (fino al 31.12.92)
fr. 9.05
fr. 5.-
fr. 4.05
1992-93 (dal 1.1.93)
fr. 9.05
fr. 5.50
fr. 3.55
1993-94
fr. 9.15
fr. 5.50
fr. 3.65
Contrariamente agli assunti del ricorrente, le cifre esposte dimostrano inequivocabilmente come il prezzo del pranzo offerto dal __________ sia assai favorevole (è addirittura inferiore al costo effettivo della refezione preparata nelle mense scolastiche del Cantone) e come tale circostanza, associata alla chiave di ripartizione degli oneri prevista dallo Statuto, vada tutta ad assoluto vantaggio delle famiglie degli allievi del Consorzio. Il gravame si avvera nondimeno fondato laddove censura la ripartizione delle spese di refezione sin qui attuata dal Consorzio.
Così stando le cose, le fatture mensili inviate al ricorrente vanno quindi rettificate come segue:
mese
pasti
quota allievi
bibite
totale
09.91
15
3.70
15
70.50
10.91
18
3.70
18
84.60
11.91
12
3.70
12
56.40
12.91
11
3.70
11
51.70
01.92
15
3.70
15
70.50
02.92
12
3.70
12
56.40
03.92
11
3.70
11
51.70
04.92
12
3.70
12
56.40
05.92
15
3.70
15
70.50
06.92
7
3.70
7
32.90
09.92
16
4.05
16
80.80
10.92
17
4.05
17
85.85
11.92
12
4.05
12
60.60
6.1. In virtù di un principio generale del diritto, il debitore in ritardo nel pagamento di una somma di denaro è tenuto a corrispondere al creditore degli interessi di mora. Secondo il Tribunale federale, questa regola - codificata in diritto privato all'art. 104 cpv. 1 CO - è valida anche in diritto pubblico; il tasso usualmente applicato è del 5% (Imboden/Rhinow, op. cit., N. 31 B I; Grisel, Traité de droit administratif, p. 622; Knapp, Précis de droit administratif, N. 760). La giurisprudenza dello scrivente Tribunale è sostanzialmente orientata nella stessa direzione (RDAT 1980 N. 50).
La decisione con la quale il Consorzio ha addebitato al ricorrente gli interessi legali merita pertanto la più ampia tutela.
6.2. La tassa di giudizio di fr. 100.- che il Consorzio ha prelevato con la decisione del 10 novembre 1993 si appalesa per contro illegale.
Le tasse giudiziarie rientrano nel novero dei tributi causali, segnatamente degli emolumenti amministrativi (Grisel, op. cit., p. 609). Come tali, per essere validamente percepite devono fondarsi su una legge in senso formale (DTF 106 Ia 249) e rispettare il principio dell'equivalenza, nonché quello della copertura dei costi (DTF 120 Ia 171).
Nel caso di specie, la tassa di giudizio imposta al ricorrente risulta manifestamente sprovvista di una qualsiasi base legale volta a stabilire, accanto al principio, le premesse, la misura dell'imposizione e la cerchia dei soggetti fiscali.
Contrariamente all'opinione del Consiglio di Stato e del resistente, la controversa tassa non può essere prelevata in base all'art. 28 LPamm. In effetti questa norma torna applicabile unicamente ai giudizi resi dalle autorità amministrative del Cantone (cfr. in tal senso RDAT 1977 N. 33).
Per le stesse ragioni si giustifica l'assegnazione di congrue ripetibili al Consorzio, che ha dovuto farsi patrocinare da un legale (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 27 Cost.; 104 CO; 5 LPA; 92 ss., 110, 208, 209 LOC; 21, 22, 38 LCCom; 110 Lsc 1958; 4, 5, 7 Lsc 1990; 94 Regolamento per le scuole obbligatorie; 7 Regolamento di applicazione della legge sulla scuola media; 77 Regolamento per le scuole materne; 18, 28, 31 e 42 LPamm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 15 giugno 1994 (no. 5233) del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che il ricorrente è condannato a versare al Consorzio gli importi riportati dalle bollette notificategli mensilmente corretti nei limiti indicati al considerando 5, oltre agli interessi al 5% sulle singole rate a partire dal 30° giorno successivo alla loro intimazione.
La tassa di giudizio di fr. 1'000.- (mille) è a carico del ricorrente nella misura di fr. 800.- (ottocento) e del Consorzio per la differenza.
Il ricorrente rifonderà al Consorzio fr. 1'000.- (mille) a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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