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Numero d'incarto:
52.1995.425
Data decisione, Autorità:
15.02.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00425
DP 234/91
leo
Lugano
15 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 maggio 1991 di
Parrocchia
di __________
rappr.
da: avv. __________,
contro
la
decisione 9 aprile 1991 (n. 2866) del Consiglio di Stato che accoglie
l'impugnativa presentata dalla __________;
avverso la risoluzione del Consiglio parrocchiale di
__________ relativa al prelievo di un'imposta parrocchiale per l'anno 1989 di
fr. 2'318.--;
preso atto della comunicazione 17 gennaio 1996 con cui
la Parrocchia di __________, richiamate le modifiche legislative intervenute
nel frattempo, dichiara di recedere dall' impugnativa;
ritenuto che il patrocinatore della resistente, con
lettera 3 giugno 1991, ha dichiarato che la società suddetta è stata liquidata
e radiata, non si giustifica pertanto la corresponsione di un'indennità per
ripetibili;
visti gli art. 272 vLT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
decreta:
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
Non
si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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