AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.444
Data decisione, Autorità: 24.09.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00444
Lugano 24 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 luglio 1995 del
Comune di __________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 14 giugno 1995, no. 3363, del Consiglio di Stato che annulla la risoluzione 14 febbraio 1995 con cui il municipio di __________ ha negato a __________ e __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località __________ (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
17 luglio 1995 del Consiglio di Stato;
10 agosto 1995 del Dipartimento del territorio;
11 agosto 1995 del Dipartimento delle istituzioni;
17 agosto 1995 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I resistenti __________ e __________ sono comproprietari di un terreno prativo situato a __________, in località __________ nella zona residenziale R2 del PR. Il fondo, pianeggiante, confina verso N e verso E con un terreno in ripido pendio (part. __________ RT), che sale verso la strada che collega il paese al nucleo del __________.
Verso W e verso S, il fondo dei resistenti confina invece con un ampio appezzamento di terreno di proprietà del comune, gravato da vincoli AP/EP per la costruzione di attrezzature ed edifici scolastici (part. 197, 198 e 199 RT).
Il fondo non è raggiungibile con veicoli dalla pubblica via e non dispone nemmeno di diritti di passo sui fondi circostanti. Il PR, in quel comprensorio, non prevede d'altro canto di realizzare delle strade di quartiere o di servizio suscettibili di creare le premesse per accedere direttamente al fondo.
B. Il 14 maggio 1990 i resistenti hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare sul loro fondo.
La domanda è stata sospesa per due anni giusta l'art. 50 LE allora vigente in quanto atta a pregiudicare l'attuazione di una variante di PR, che prevedeva di estendere la zona AP/EP, inglobandovi anche il fondo dedotto in edificazione.
Con risoluzione del 10 novembre 1992 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in questione. Il provvedimento è tuttavia stato annullato dal Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), che con sentenza 28 gennaio 1994 ha accolto l'impugnativa contro di esso interposta dai coniugi __________. In sostanza, il TPT ha ritenuto che il comune non avesse adeguatamente giustificato l'esigenza di modificare il PR a soli quattro anni dalla sua entrata in vigore.
C. Sollecitato dai resistenti ad evadere la domanda di costruzione inoltrata nel 1990, il 29 marzo 1994 il municipio di __________ ha adottato un nuovo provvedimento di salvaguardia della pianificazione, rilevando che l'intervento si poneva in contrasto con gli ulteriori studi di PR promossi dal comune per giustificare la variante di cui si è detto.
Il provvedimento è stato tuttavia annullato dal Consiglio di Stato, che con decisione 8 giugno 1994, confermata da questo tribunale con sentenza del 20 settembre 1994, ha accolto l'impugnativa contro di esso interposta dai coniugi __________ ingiungendo al municipio di statuire senza ulteriori indugi sulla domanda di costruzione pendente.
D. Visti i ritardi frapposti dall'autorità comunale, l'8 febbraio 1994 i resistenti hanno sollecitato l'intervento del Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni per sbloccare l'evasione della pratica.
Pur non essendo stato chiamato a prender posizione sull'istanza, pochi giorni più tardi, il municipio ha tuttavia statuito sulla domanda di costruzione, respingendola con decisione del 14 febbraio 1995 per mancanza di un accesso sufficiente.
Contro questo rifiuto, i coniugi __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.
E. Interpretando l'istanza di intervento inoltratagli dai resistenti alla stregua di una denuncia all'autorità di vigilanza per inadempienza del comune dell'obbligo di urbanizzare tempestivamente i fondi edificabili, con decisione 14 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha anzitutto imposto al comune di concedere loro un passo pedonale ed una strada provvisoria di cantiere attraverso i fondi riservati alla costruzione del centro scolastico. Intervenendo quale autorità di vigilanza sui comuni, il Governo ha in sostanza ravvisato nella mancata urbanizzazione del fondo dei resistenti una violazione dell'obbligo sancito dall'art. 19 cpv. 2 LPT.
Con la stessa risoluzione, il Consiglio di Stato ha poi accolto parzialmente il ricorso interposto dai coniugi __________ contro il rifiuto della licenza, annullando il provvedimento impugnato ed ingiungendo al municipio di rilasciare l'autorizzazione richiesta assoggettandola alla condizione di arretrare il terrapieno a m 3.60 dal confine S.
In sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il passo pedonale che aveva imposto al comune di concedere attraverso i fondi riservati al centro scolastico costituisse un accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT.
L'arretramento del terrapieno è stato invece imposto a titolo di condizione della licenza allo scopo di far rientrare la costruzione nei limiti delle distanze da confine fissate dall'art. 9 NAPR.
F. Contro la predetta decisione governativa il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo ed ha interposto nel contempo ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale.
In quella sede il comune ha essenzialmente contestato l'obbligo di concedere ai ricorrenti un passo attraverso i suoi fondi impostogli dal Consiglio di Stato in veste di autorità di vigilanza sui comuni.
In sede cantonale, il comune ha invece chiesto il ripristino della decisione di diniego della licenza, negando recisamente che il fondo dei ricorrenti, del tutto privo di accessi, possa essere considerato adeguatamente urbanizzato.
G. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti __________ e __________ che, rievocato il lungo iter procedurale seguito dalla loro domanda di costruzione, sottolineano le inadempienze del comune in relazione all'obbligo di urbanizzare i fondi edificabili sancito dall'art. 19 LPT e ribadiscono che l'accesso pedonale imposto dal Consiglio di Stato deve essere considerato sufficiente.
H. Con sentenza 14 novembre 1995 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico inoltratogli dal comune di __________ contro il vincolo impostogli dal Consiglio di Stato in qualità di autorità di vigilanza. L'Alta Corte ha in sostanza escluso che l'intervento governativo avesse leso l'insorgente nei suoi diritti costituzionali protetti.
Con risoluzione 19 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha dal canto suo negato al comune l'approvazione della nuova variante di PR con cui il fondo dei ricorrenti veniva incluso nella limitrofa zona AP/EP. La risoluzione governativa è stata confermata dal TPT, che con giudizio del 30 agosto 1996 ha respinto l'impugnativa contro di essa inoltrata dal comune di __________.
I. Per completezza va pure rilevato che il 21 dicembre 1990 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio il comune di __________ davanti al Pretore di Lugano, chiedendo che venisse loro riconosciuto un diritto di passo necessario con ogni veicolo sulla part. no. __________ RT in modo da collegare il loro fondo alla pubblica via con una strada larga 3 m e lunga un centinaio di metri.
Il comune ha contestato la pretesa. La causa è tuttora pendente.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste dai resistenti non appaiono atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti ai fini del giudizio. La situazione dei luoghi risulta chiaramente dagli atti ed è perfettamente nota a questo tribunale, che ha già dovuto occuparsi a più riprese della contestazione in esame.
3.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto se il fondo è urbanizzato.
Affinché un fondo sia considerato tale occorre fra l'altro che sia dotato di accesso sufficiente, ovvero commisurato alle esigenze dettate dall'utilizzazione prevista (art. 19 cpv. 1 LPT, 77 LALPT).
La nozione di accesso sufficiente è un concetto giuridico indeterminato che l'autorità preposta al rilascio dei permessi di costruzione deve concretamente definire di volta in volta, tenendo conto della situazione dei luoghi e della prevista utilizzazione del fondo in rapporto alle finalità perseguite da questo requisito (RDAT 1990 N 88). L'esigenza di un accesso sufficiente discende soprattutto da considerazioni inerenti alla polizia del traffico, rispettivamente alla, polizia sanitaria e del fuoco. Da questo profilo, un accesso è quindi considerato sufficiente solo quando è tale da consentire ai mezzi di soccorso di raggiungere la costruzione senza difficoltà (STA 10.6.94 in re M.SA; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 N 12; Scolari, Commentario alla LE ad art. 29 N 35).
Per essere considerato sufficiente l'accesso deve inoltre essere garantito tanto in fatto, quanto in diritto. La possibilità di realizzarlo deve essere assicurata sia dal profilo tecnico, sia dal profilo giuridico.
In linea di massima, l'accesso deve essere veicolare (cfr. art. 19 LPT nella versione tedesca: Zufahrt e non Zugang). Esso deve consentire ai veicoli di avvicinarsi convenientemente all'opera edilizia e non soltanto al fondo dedotto in edificazione. Ciò non significa ancora che ogni edificio ad uso abitativo debba essere raggiungibile con un veicolo. Accessi pedonali possono bastare soprattutto nelle regioni di montagna, dove la realizzazione di strade di accesso è resa difficoltosa dalla configurazione e dalle condizioni del suolo (DFGP, op. cit., ad art. 19 N 13; Zimmerlin, Baurecht des Kt. Aargau, § 156 N 8 c).
3.2. Nel caso in esame, la decisione del municipio di __________ di negare la licenza per mancanza di accesso sufficiente non presta il fianco a critiche. Al momento in cui è stata adottata, il fondo dei resistenti era in effetti sprovvisto di qualsiasi sbocco sulla pubblica via. Il fondo, non confinante con strade pubbliche, non beneficia in effetti di alcun diritto di passo. Dal profilo meramente fattuale poteva essere raggiunto soltanto con veicoli fuori strada e soltanto passando abusivamente attraverso i fondi del comune. Un accesso dall'alto, dalla strada che sale verso la frazione del __________, non entra in considerazione a causa della configurazione del suolo e della mancanza di un diritto di passo sui fondi contermini.
L'inadeguatezza dell'accesso era evidente. Gli stessi resistenti dovevano peraltro esserne consapevoli se si considera che già nel 1990 hanno avviato una causa civile contro il comune per ottenere in via giudiziale un passo veicolare largo 3 metri e lungo un centinaio sui terreni riservati alla costruzione del centro scolastico.
Il fatto che il municipio abbia sospeso a più riprese la domanda di costruzione e non l'abbia respinta sin dall'inizio per mancanza d'accesso - come avrebbe potuto e dovuto - non modifica questa conclusione. In particolare non sopperisce alla mancanza assoluta di qualsiasi possibilità di accedere al fondo dei resistenti garantita anche dal profilo del diritto.
Nell'ambito del ricorso inoltrato dai coniugi __________ contro il diniego della licenza il Consiglio di Stato è intervenuto come autorità di vigilanza sui comuni per porre rimedio ad un'asserita violazione dell'obbligo di urbanizzare tempestivamente le zone edificabili. Facendo astrazione dal fatto che il PR vigente non prevede alcuna opera viaria che consenta di accedere al fondo dedotto in edificazione, il Governo ha imposto al comune di concedere un passo pedonale attraverso i fondi destinati al centro scolastico.
Contrariamente a quanto assume il giudizio impugnato, un passo pedonale, lungo almeno un centinaio di metri che permetta di raggiungere il fondo dei resistenti partendo dalla strada comunale che collega il nucleo di Sala alla frazione del __________, non basta tuttavia per sanare il difetto. Il passo pedonale che il comune è stato costretto a concedere non può in effetti essere considerato alla stregua di un accesso sufficiente ai fini delle necessità della casa d'abitazione dei resistenti.
Non tanto perché non permette comunque ai resistenti di raggiungere con veicoli l'autorimessa prevista nel seminterrato dell'abitazione, quanto piuttosto perché nemmeno i mezzi di soccorso non possono avvicinarsi convenientemente alla costruzione.
Il fondo dedotto in edificazione non è d'altro canto ubicato in una zona impervia, ove al limite un accesso pedonale può essere considerato sufficiente a causa di oggettive difficoltà di realizzazione di un accesso veicolare. Il terreno è in effetti situato al centro di un'area pianeggiante che dal profilo tecnico non pone particolari problemi alla realizzazione di un accesso veicolare.
Nè giova ai resistenti richiamarsi ad altre costruzioni autorizzate dal municipio nonostante la mancanza di un accesso veicolare. La situazione di queste costruzioni è diversa da quella in esame. D'altro canto, non sussistono nemmeno elementi tali da permettere loro di invocare con successo il diritto alla parità di trattamento nell'illegalità. Manca una prassi in tal senso e l'interesse pubblico ad una corretta applicazione del diritto oggettivo prevale su quello dei resistenti alla parità di trattamento.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 22 LPT, 77 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 14 giugno 1995 del Consiglio di Stato (n. 3363) è annullata,
1.2. la decisione 14 febbraio 1995 del municipio di __________ è confermata.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.- sono a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno fr. 1'200.- al comune di __________ a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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