AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.446
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00446 DP 175/95 leo
Lugano, 27 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 luglio 1995 di
contro
la risoluzione 20 giugno 1994 (n. 3445) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 27/30 ottobre 1995 dell'ufficio patriziale di __________ di assegnare l'affitto dell'alpe __________ per gli anni 1995-2000 ad altro concorrente;
viste le risposte:
18 luglio 1995 del Consiglio di Stato;
4 settembre 1995 del Patriziato di __________;
6 settembre 1995 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con contratto 25 aprile 1986 il patriziato di __________ ha concesso in affitto ai signori __________ e __________ l'alpe di __________, ubicata in val __________, con effetto retroattivo al 1983 e fino alla stagione 1988 compresa. Con sentenza 23 marzo 1993, cresciuta in giudicato, il pretore del distretto di __________, in accoglimento della petizione 7/11 marzo 1991 di __________ e __________, ha accertato che il predetto contratto costituiva un contratto di affitto agricolo e che esso sarebbe venuto a scadenza il 31 dicembre 1994. Poiché era proseguito tacitamente dopo la scadenza convenuta (stagione 1988) quel contratto doveva essere infatti considerato rinnovato senza modifiche per altri 6 anni in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'affitto agricolo del 4 ottobre 1985 (LAA).
B. a) Il 7 ottobre 1994 l'ufficio patriziale di __________ ha messo a concorso l'affitto dell'alpe di __________ per gli anni 1995-2000, da caricare esclusivamente con bestiame ovino, pubblicando il bando sul Foglio Ufficiale n. __________ (pag. __________), di identica data, ove venivano poste le seguenti condizioni: a) carico minimo 600 ovini adulti; b) canone massimo autorizzato dalla sezione agricoltura: fr. 2'850.-- annui; c) necessità per i concorrenti di dimostrare di poter percepire i sussidi di alpeggio tramite la presentazione dell'ultima notifica di imposta. L'affitto - soggiungeva il bando - sarebbe stato deliberato a chi avrebbe avuto diritto al sussidio predetto, con preferenza per i proprietari di bestiame che gestivano un'azienda ad __________ od in un comune viciniore.
b) Con scritto 12 ottobre 1994 il patrocinatore di __________ e __________ ha comunicato all'ufficio patriziale che questi consideravano nullo il concorso per il motivo che, a seguito del rinnovo del contratto di affitto accertato dal pretore con sentenza 23 marzo 1993, questo era divenuto un contratto di durata indeterminata, al quale si poteva mettere fine solo tramite disdetta ai sensi dell'art. 16 LAA. In assenza di una disdetta da parte del patriziato, la quale avrebbe oltretutto dovuto rispettare il termine minimo di un anno (art. 16 cpv. 2 LAA), i signori __________ si ritenevano pertanto affittuari dell'alpe __________ anche per il sessennio 1995-2000 in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. a LAA. Il patrocinatore dei predetti invitava quindi l'ufficio patriziale a revocare il bando di concorso, riservandosi - in caso contrario - di agire in giudizio a tutela dei diritti dei medesimi. Quelle tesi sono indi state ribadite con lettera 7 novembre 1994 sempre del patrocinatore dei signori __________, ove l'ufficio patriziale veniva invitato a non concludere un qualche contratto d'affitto con terze persone relativamente all'alpe __________.
c) Il 20 ottobre 1994 __________ ha in ogni caso inoltrato, a titolo cautelativo, all'ufficio patriziale di __________ la propria offerta per l'affitto dell'alpe in parola, di fr. 2'000.-- annui.
d) Con lettera 30 ottobre 1994 l'ufficio patriziale di __________ ha informato __________ che con decisione del 27 ottobre precedente aveva risolto di assegnare l'affitto dell'alpe __________ per il periodo 1995-2000 ad altro concorrente.
C. a) __________ é insorta avverso la decisione predetta con ricorso 30 novembre 1994 al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. In primo luogo perché essa non era sufficientemente motivata. In secondo luogo perché l'alpe __________ era già validamente affittata alla stessa ed a suo marito per il periodo in discussione.
b) Con risoluzione 20 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso ha rilevato che il difetto di motivazione della decisione impugnata era stato sanato tramite la presentazione della risposta al ricorso da parte dell'ufficio patriziale. Il Governo ha inoltre considerato che, malgrado non avesse dato la disdetta dell'affitto dell'alpe __________, l'ufficio patriziale avesse comunque manifestato in modo chiaro la propria intenzione di mettere fine al contratto che lo legava ai signori __________ tramite la pubblicazione del concorso per l'affitto dell'alpe stessa nel periodo 1995-2000: e questo senza che la ricorrente sollevasse obiezioni o contestazioni di sorta. Ad ogni buon conto - ha soggiunto il Consiglio di Stato - l'eccezione di sussistenza del predetto contratto doveva essere sollevata al momento della pubblicazione del bando e non solo posteriormente alla delibera.
D. __________ si é aggravata avverso il giudicato governativo anzidetto con ricorso 6 luglio 1995 innanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarla. La ricorrente ribadisce ed amplia le censure già sollevate davanti al Consiglio di Stato, contestando l'assunto secondo il quale essa non avrebbe reagito una volta appresa la decisione dell'ufficio patriziale di pubblicare un concorso per l'affitto dell'alpe per gli anni 1995-2000.
Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, l'ufficio patriziale di __________ ed i deliberatari dell'alpe hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 146 cpv. 1 LOP, 8 cpv. 2 e 3 della legge cantonale sull'affitto agricolo del 16 maggio 1988, LCAA). Il gravame é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 147 lett. b LOP). Il ricorso é dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. La ricorrente eccepisce in primo luogo l'assenza di motivazione della decisione 27/30 ottobre 1994 con cui l'ufficio patriziale le ha comunicato di avere deliberato l'affitto dell'alpe ad altro concorrente.
2.2. Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo primo dell'obbligo della motivazione é quello di permettere al suo destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della stessa e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore (RDAT 1988 N. 45, pag. 133; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, n. 166; Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozessrecht, N. 437). Ad ogni buon conto la prassi ammette eccezionalmente la possibilità di riparare il difetto di motivazione di una decisione non contenziosa in sede di ricorso contro la stessa: e questo alla doppia condizione che l'autorità intimata inserisca la motivazione mancante nell'allegato di risposta al ricorso e che l'autorità di ricorso offra successivamente al ricorrente la possibilità di prendere posizione sulla stessa (cfr. Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. N. 439).
2.3. Nel concreto caso l'ufficio patriziale ha senz'altro debitamente rimediato alla mancante motivazione della propria decisione 27/30 ottobre 1994 in sede di risposta innanzi al Consiglio di Stato. Seguendo la regola generale (cfr. art. 49 cpv. 1 e 2 PAmm), il Governo non ha invero spontaneamente offerto alla ricorrente la possibilità di prendere posizione sulla detta motivazione tardiva; ma nemmeno quest'ultima, che si vedeva soddisfare la corrispondente richiesta, gli ha chiesto di autorizzarla a replicare a tal fine in applicazione dell'art. 49 cpv. 3 PAmm, come avrebbe invece semmai comandato una diligente tutela dei propri interessi in quel frangente. La ricorrente deve dunque sopportare le conseguenze dell'omissione dell'esercizio di detta prerogativa, per cui il difetto di motivazione della decisione 27/30 ottobre 1994 dell'ufficio patriziale deve essere considerato come riparato già innanzi al Consiglio di Stato. Del resto la successiva presentazione del gravame a questo Tribunale sana in ogni caso definitivamente quel vizio.
2.4. Questa censura deve dunque essere disattesa.
3.3. L'accertamento della sussistenza del contratto di affitto tra la ricorrente e suo marito, da una parte, ed il patriziato di __________, dall'altra, così come la determinazione delle eventuali conseguenze derivanti da simile accertamento spettano al giudice civile (art. 48 LAA, 14 LCAA). La ricorrente ha del resto già fatto uso di detta prerogativa per far accertare una prima volta che il contratto di affitto agricolo conchiuso il 25 aprile 1986 per il periodo 1983-1988 sarebbe in realtà venuto a scadenza solo il 31 dicembre 1994 per effetto della rinnovazione di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. b LAA (cfr. sentenza del pretore del distretto di __________ del 23 marzo 1993). Dall'art. 7 PAmm si deduce tuttavia che l'autorità amministrativa può verificare a titolo pregiudiziale la sussistenza di detto contratto, nella misura in quella verifica appaia rilevante ai fini di una decisione sull'esito della procedura concorsuale, retta dal diritto pubblico e quindi di sua competenza, ed il giudice civile non sia già stato investito dell'oggetto (cfr. anche a Knapp, Précis de droit administratif, N. 39 seg.). A questo riguardo bisogna comunque tener presente che in materia di concorsi pubblici il processo di formazione della volontà negoziale dell'ente pubblico é aperto mediante la pubblicazione del bando di concorso: atto definitivo a sé stante, suscettibile di creare verso il pubblico, ed in particolare verso i potenziali concorrenti, delle legittime aspettative e - dunque - impugnabile (RDAT 1979, N. 18). Le intenzioni e le condizioni consegnate nel bando da parte dell'ente banditore del concorso non possono invece più essere messe in discussione in sede di contestazione dell'aggiudicazione (STA inedite 15 aprile 1991 in re L., consid. 2, e L., consid. 2).
3.4. Nel concreto caso la ricorrente non ha impugnato il bando 7 ottobre 1994, dal quale si desumeva a chiare lettere l'intenzione dell'ufficio patriziale di mettere a concorso l'affitto dell'alpe __________ a partire dal 1 gennaio 1995, di cui essa si riteneva invece legittima affittuaria fino all'anno 2000. Essa si é invece limitata, per il tramite del suo patrocinatore, a diffidare l'ufficio patriziale dal revocare il concorso rispettivamente a non conchiudere con terzi un contratto di affitto per quel periodo, riservandosi in caso contrario di agire in giudizio a tutela dei suoi interessi. Ciò facendo la ricorrente si é preclusa la possibilità di far verificare a titolo pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo se effettivamente sussistesse ancora al 1 gennaio 1995 il contratto di affitto conchiuso il 25 aprile 1986. Per questo motivo può quindi rimanere irrisolto il quesito a sapere se l'esito di quell'accertamento fosse rilevante ai fini di una decisione in merito alla validità dell'avversato procedimento concorsuale. Di conseguenza il Tribunale non deve nemmeno determinare quali sarebbero state le conseguenze - ed in particolare se la procedura concorsuale avesse dovuto essere annullata - nell'ipotesi in cui avrebbe dovuto concludere all'effettiva sussistenza del detto contratto fino all'anno 2000.
La circostanza, desumibile dall'allegato di risposta dell'ufficio patriziale (ad. 2, pag. 2), secondo cui la ricorrente ha frattanto introdotto una nuova procedura giudiziaria contro il patriziato innanzi al pretore del distretto di __________ non permette di mutare quella conclusione, e segnatamente di condurre il Tribunale a sospendere la presente lite in attesa del giudizio pretorile (art. 7 PAmm), per il motivo che - come detto - l'accertamento della sussistenza o meno del contratto di affitto tra la ricorrente e suo marito, da una parte, ed il patriziato di __________, dall'altra, relativamente all'alpe __________ posteriormente al 1 gennaio 1995 poteva semmai influire esclusivamente sulla validità del bando di concorso, non anche su quella dell'aggiudicazione.
3.5. Anche questa seconda censura deve dunque essere respinta.
Per questi motivi,
visti gli art. 146, 147 LOP, 8, 16 LAA, 8 LCAA, 18, 28, 31 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico della ricorrente, la quale é inoltre condannata a versare al patriziato di __________ identico importo per il titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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