AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1995.448
Data decisione, Autorità: 01.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00448 DP 177/95 52.95.00456 DP 185/95 52.95.00457 DP 186/95
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi:
a)
b)
c)
5 luglio 1995 di
17 luglio 1995 di
18 luglio 1995 di
contro
la risoluzione 28 giugno 1995 (n. 3563) del Consiglio di Stato che ha respinto i ricorsi degli insorgenti avverso la deliberazione 23 febbraio 1995 con cui il consiglio comunale di __________ ha stanziato un credito di fr. 656'000.-- per la realizzazione della strada di PR case __________ ed ha respinto le opposizioni al relativo progetto;
viste le risposte:
18 luglio 1995 del Consiglio di Stato,
4 settembre 1995 del Municipio e del Presidente del consiglio comunale di __________,
al ricorso di __________;
24 luglio 1995 del Consiglio di Stato,
5 settembre1995 del Municipio e del Presidente del consiglio comunale di __________,
al ricorso di __________;
24 luglio 1995 del Consiglio di Stato,
5 settembre1995 del Municipio e del Presidente del consiglio comunale di __________,
al ricorso di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) In applicazione dell'art. 33 cpv. 1 LStr (testo originario, in vigore fino al 14 marzo 1995) il municipio di __________ ha pubblicato nel periodo 4 ottobre-3 novembre 1994 i progetti di costruzione della strada di PR case __________. Trattasi di una strada di quartiere di 4,6 ml di larghezza, ml 266 di lunghezza, con piazza di giro finale, volta a servire un comprensorio di fondi ubicati a valle del nucleo, sotto la linea ferroviaria, ed assegnati dal PR alla zona R3. La località __________, pianeggiante, é lavorata a vigna; presso la stessa sorgono già oggi alcune abitazioni, raggiungibili però solo a piedi, seguendo una rete di sentieri pedonali. I progetti prevedono anche la posa, sotto il sedime stradale, di una condotta dell'acqua potabile oltre alla completazione della rete delle canalizzazioni.
b) Avverso il progetto sono state presentate 15 opposizioni, tra le quali quelle dei qui ricorrenti, proprietari di fondi ubicati in località __________.
c) Con messaggio 28 gennaio 1995 il municipio ha chiesto al consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 656'000.-- per la realizzazione dell'opera, di evadere le opposizioni come ai considerandi e di stabilire infine il prelievo di contributi di miglioria nella misura del 70% della spesa. Nella seduta del 23 febbraio 1995 il consiglio comunale ha stanziato il credito sollecitato, ha respinto tutte le opposizioni ai progetti, tranne quella dei signori __________ e __________, ed ha infine votato la percentuale di prelievo di contributi di miglioria proposta dal municipio.
d) Con risoluzione 28 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative presentate dai qui ricorrenti e da altri 5 ricorrenti, mettendo a loro carico un tassa di giudizio e condannandoli inoltre a versare fr. 600.-- di ripetibili a favore del comune, assistito da un legale. Delle relative motivazioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
B. __________, __________ ed __________ sono insorti avverso l'anzidetta risoluzione governativa innanzi a questo Tribunale con ricorsi di data 5, 17, e 18 luglio 1995 rispettivamente, chiedendo il suo annullamento. Sotto l'aspetto formale essi sostengono in primo luogo che durante il periodo di pubblicazione non era stata depositata presso la cancelleria comunale tutta la documentazione prevista dalla legge. I ricorrenti censurano anche il modo in cui il municipio ha sottoposto al Legislativo la proposta di evasione delle opposizioni ai progetti, nella forma di tabella. Sotto l'aspetto sostanziale i ricorrenti evidenziano la necessità di subordinare la realizzazione dell'opera ad un riordino fondiario della zona servita, contestano la percentuale di prelievo dei contributi di miglioria e denunciano l'inattendibilità delle indennità di espropriazione offerte. __________ contesta anche di dover versare delle ripetibili al comune. Tutti gli insorgenti chiedono di essere sentiti.
Il municipio di __________ ed il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato hanno sollecitato la reiezione dei gravami.
C. a) In data 13 dicembre 1995 il giudice delegato ha tenuto un'udienza, preceduta dall'esperimento di un sopralluogo. Degli stessi si dirà, per quanto necessario, nel seguito. In quell'occasione il giudice delegato ha pure depositato presso la cancelleria comunale di Intragna i progetti della strada, che il municipio gli aveva trasmesso il 5 dicembre precedente, e fissato ai ricorrenti un termine scadente il 15 gennaio 1996 per presentare eventuali osservazioni sugli stessi. E questo per il motivo che, da una dichiarazione rilasciata dal segretario comunale ai ricorrenti __________ e __________ il 19 ottobre 1994 (doc. 2 annesso al ricorso di __________ al Consiglio di Stato) risultava che "una parte della documentazione" non aveva potuto essere visionata da questi durante il periodo di pubblicazione.
b) Tutti i ricorrenti hanno fatto uso di detta facoltà, ribadendo sostanzialmente le motivazioni già svolte. __________ e __________ hanno inoltre puntualizzato alcune censure svolte in sede di opposizione concernenti le loro proprietà ai mapp. __________, __________ e __________. __________ ha invece contestato il sistema (misto) di smaltimento delle acque proposto dal progetto.
c) Il giudice delegato ha infine ulteriormente raccolto il parere del municipio in merito alla domanda di __________ di mantenere il muretto in pietra che corre parallelamente all'abitazione al mapp. __________.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data dall'art. 34 cpv. 4 LStr (e relativo rinvio all'art. 208 cpv. 1 LOC), testo originario ed in vigore fino al 14 marzo 1995, purtuttavia applicabile attraverso l'art. 56 b LStr, introdotto dalla modifica del 6 febbraio 1995, in vigore dal 15 marzo 1995: l'approvazione dei progetti pubblicati prima di quest'ultima data é infatti retta dal diritto previgente. I ricorsi sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti é certa (art. 209 LOC). I gravami sono dunque ricevibili in ordine.
2.1. La prima censura ricorsuale, secondo cui durante il periodo di pubblicazione il municipio non aveva depositato presso la cancelleria comunale tutta la documentazione prevista dalla legge, semmai sia sussistita, é stata definitivamente sanata attraverso la possibilità data ai ricorrenti di consultare durante un mese l'intero fascicolo contenente i progetti esecutivi e di presentare delle osservazioni sugli stessi.
2.2. L'ulteriore censura di natura formale, di contestazione del modo in cui il municipio ha sottoposto al Legislativo le proposte di evasione delle opposizioni ai progetti, sottoforma di tabella, deve essere recisamente respinta. In effetti, come si deduce in modo chiaro dall'esame del messaggio municipale 28 gennaio 1995, la tabella alla pagina 8 riassumeva semplicemente le varie censure sollevate dai ricorrenti: le stesse sono invece state trattate singolarmente alle pagine da 7 a 12.
Il tracciato ed il calibro dell'avversata strada ossequiano le indicazioni del PR, approvato dal Consiglio di Stato il 28 dicembre 1983. A dispetto di quanto asseriscono i ricorrenti, non possono quindi più essere messi in discussione nella presente sede (art. 34 cpv. 2 LStr, testo previgente). Del pari irricevibile é la contestazione di __________ quo al sistema misto di evacuazione delle acque previsto dai progetti. In effetti in questa specifica materia il Legislativo si limita a stanziare il credito di costruzione. I progetti devono invece essere approvati, per quella parte, dal Dipartimento del territorio, e per esso dalla divisione dell'ambiente, in applicazione dell'art. 53 LALIA.
I ricorrenti chiedono che la realizzazione dell'opera venga subordinata ad un riordino fondiario del comprensorio servito dalla strada. La richiesta non può però essere accolta. Da un lato bisogna concedere ai ricorrenti che parecchi fondi ubicati in località __________ sono di forma irregolare ed incidono di conseguenza negativamente sullo sfruttamento edilizio dello stesso. Questa circostanza era ad ogni buon conto già nota al Consiglio di Stato quando aveva approvato il PR. Contrariamente a quanto aveva disposto in quella sede relativamente alla località __________, il Governo aveva però rinunciato a subordinare l'edificabilità della stessa alla preventiva esecuzione di un riordino fondiario (cfr. risoluzione di approvazione del PR 28 dicembre 1983, pagina 18 seg.). Il municipio aveva in seguito assunto informazioni concernenti l'esecuzione di una procedura di raggruppamento dei terreni per le due menzionate località presso le competenti autorità cantonali: informazioni che vennero esposte in una riunione del 30 agosto 1989 alla presenza di rappresentanti del municipio e delle sezioni pianificazione urbanistica e bonifiche e catasto (cfr. al relativo verbale, agli atti). L'esecuzione del raggruppamento dei terreni non costituisce tuttavia un presupposto legale per l'approvazione di un progetto esecutivo di una strada comunale. La deliberazione 25 febbraio 1995 con cui il Legislativo di __________ ha approvato i progetti dell'avversata strada senza predisporre nel contempo la ricomposizione particellare dei fondi posti in località __________ non viola pertanto, sotto questo aspetto, il diritto (art. 61 PAmm). Del resto il Legislativo comunale non ne avrebbe nemmeno la competenza (cfr. art. 2b LRPT). La circostanza secondo cui una ricomposizione particellare nella località in parola sia opportuna od addirittura auspicabile non muta questa conclusione.
I ricorrenti sostengono l'inattendibilità delle indennità di espropriazione offerte: vizio che comporta la sottovalutazione dei costi effettivi concernenti la realizzazione dell'opera, in realtà - e per questo motivo - ben più cara. Nella fattispecie le offerte di indennità si fondano sui valori della stima ufficiale entrata in vigore il 1 gennaio 1993, ritoccati verso l'alto. Poiché i valori della stima ufficiale sono stati accertati in tempi assai recenti, avuto altresì riguardo alla stagnazione dei prezzi valori sul mercato immobiliare non si può però concludere che l'autorità comunale abbia abusato dell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone nel definire le offerte di indennità (art. 61 PAmm). Anche questa censura deve dunque essere respinta.
I ricorrenti contestano indi la percentuale di prelievo dei contributi di miglioria votata dal Legislativo, del 70%. Anche questa censura deve però essere respinta. Per le opere di urbanizzazione particolare, come le strade (di quartiere) intese a servire i singoli fondi (art. 3 cpv. 3 LCMI), la percentuale di prelievo non può essere inferiore al 70% della spesa determinante (art. 7 cpv. 1 LCMI). Il risultato non muta, del resto, nemmeno se si tiene conto del fatto che la strada in discussione é volta a soddisfare le necessità di un comprensorio edificabile relativamente vasto, ove svariati fondi che devono far capo alla stessa si ritrovano arretrati in modo significativo rispetto al suo tracciato: circostanza che le conferisce in una certa misura anche le caratteristiche di opera di urbanizzazione generale ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LCMI, per la quale il prelievo di contributi é circoscritto a un importo variante tra il 30% ed il 60% dei costi (art. 7 cpv. 1 LCMI). In effetti, in simile ipotesi l'art. 7 cpv. 1 ultima frase LCMI conferisce all'autorità decidente la facoltà di adottare una percentuale media: ora, stabilendo la percentuale di prelievo dei contributi nella misura del 70% della spesa determinante, il Legislativo non ha disatteso quell'ampio margine di apprezzamento che l'art. 7 cpv. 1 LCMI gli conferisce a tale scopo.
7.1. I __________ fanno indi valere alcuni diritti quo alle loro comproprietà e segnatamente al mapp. __________, ove sorge la loro casa d'abitazione. Nella misura in cui le contestazioni si riferiscono al tracciato della strada ed la sua distanza dalla loro abitazione, si rinvia a quanto esposto sub 3. Per il rimanente il Tribunale considera quanto segue.
7.2. Circa la rivendicazione, sollevata da __________, della striscia di terreno al dirimpettaio mapp. __________ (e __________), a confine con il mapp. __________, che verrà separata dal residuo fondo dopo la costruzione della strada, il ricorrente è rinviato alla procedura espropriativa.
7.3. __________ ribadisce la richiesta di posa di una recinzione metallica lungo il confine con la strada. Anzitutto quella domanda può riferirsi esclusivamente ai mapp. __________ e __________, come indicato dallo stesso ricorrente nell'opposizione 13 novembre 1994: non sono infatti ammesse nuove domande in sede di ricorso (art. 57 cpv. 2 e 63 cpv. 2 PAmm). Ciò premesso, il Tribunale si domanda invero se quella censura non sia già stata evasa. Nel messaggio 28 gennaio 1995 il municipio aveva infatti proposto al consiglio comunale di accogliere le opposizioni che sollecitavano quell'esecuzione, tra cui figurava quella del fratello __________, che la chiedeva proprio per i mapp. __________ e __________ (cfr. al messaggio 28 gennaio 1995, pagina 11, secondo capoverso). Non si può tuttavia tacere il fatto che tramite la deliberazione impugnata il Legislativo ha in verità respinto tutte le opposizioni (tranne quella di __________ e __________), distanziandosi quindi dalla proposta del municipio di evaderle come ai considerandi. Il quesito non merita ad ogni buon conto approfondimento; poiché la posa di una recinzione a spese dell'ente espropriante costituisce un indennizzo in natura (cui questo non può tra l'altro essere costretto; cfr. art. 10 cpv. 1 e 2 Lespr), la relativa domanda deve essere formulata nella sede espropriativa. Il Tribunale non deve pertanto pronunciarsi nemmeno su questa censura.
7.4. Merita invece accoglimento la domanda, ripresa in questa sede da __________ (ma posta anche da __________ in sede di opposizione), di poter mantenere il muretto in pietra che corre parallelamente all'abitazione al mapp. __________: manufatto che al presente sostiene la collinetta posta di fronte all'abitazione e che verrà eliminata per far posto alla strada. Non sussiste infatti un valido motivo che legittimi l'eliminazione di quel manufatto, per lo meno fintanto che non sconfina (come non sembra risultare dai piani) sul sedime stradale. Quella tesi é confermata dallo stesso progettista mandatato dal comune con scritto 12 febbraio 1996, il quale si chiede anche, non senza pertinenza, se a questo punto non sia più opportuna la ricostruzione del manufatto lungo il confine della proprietà, sul ciglio della strada, quale muro di cinta a due fili. Ferme queste premesse, il Tribunale accoglie il principio del mantenimento del manufatto, vuoi ove insiste attualmente vuoi mediante sua ricostruzione sul confine della proprietà; spetterà al ricorrente, insieme al fratello __________, di indicare la sua scelta in merito al municipio.
Per questi motivi,
visti gli art. 34 Lstr, 3, 7 LCMI, 208, 209 LOC, 28, 31, 46 , 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso di __________ é respinto.
I ricorsi di __________ e __________ sono parzialmente accolti.
Di conseguenza, sono confermate la deliberazioni 23 febbraio 1995 del consiglio comunale di Intragna e la risoluzione 28 giugno 1995 del Consiglio di Stato. I piani sono tuttavia modificati nel senso che il muretto in pietra antistante l'abitazione al mapp. __________ deve essere mantenuto o ricostruito conformemente a quanto indicato al consid. 7.4.
La tassa di giudizio, di fr. 1'000.--, é posta a carico del ricorrenti per fr. 900.-- e del comune di __________ per fr. 100.--. I ricorrenti rifonderanno al comune di __________ fr. 900.-- per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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