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Numero d'incarto:
52.1995.454
Data decisione, Autorità:
28.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00454
DP 183/95
leo
Lugano
28 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo sul ricorso 15 luglio 1995 di
__________,
contro
la decisione 28 giugno 1995 del Consiglio di Stato
(n. 3588) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 17 gennaio 1995 con cui la commissione amministratrice dell'azienda
consorziale dell'acqua potabile di __________ gli infligge una multa per
violazione del regolamento organico dell'azienda;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
i comuni di __________ e di __________ hanno costituito a norma dell'art. 25
LMSP un'azienda consorziale per il servizio di captazione e di distribuzione
dell'acqua potabile (cfr. art. 1 del regolamento organico);
che
con decisione 17 gennaio 1995 la commissione amministratrice dell'azienda
succitata ha inflitto a __________ una multa di fr. 400.-- per aver allacciato
abusivamente la sua casa di vacanza alla rete di distribuzione dell'acqua
potabile;
che
con giudizio 28 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________;
che
il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che la motivazione del giudizio censurato venga modificata in modo da evidenziare
la provvisorietà dell'allacciamento realizzato abusivamente;
che
all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l'ACAP con argomenti
che verranno semmai ripresi più avanti;
considerato, in
diritto
che
prima di entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia ricevibile;
che
giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm il ricorso deve contenere la menzione della decisione
querelata, una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni
del ricorrente;
che le conclusioni devono essere
volte all'annullamento od alla modifica del dispositivo della decisione
impugnata;
che
il ricorso inteso ad ottenere una modificazione della motivazione e non del dispositivo
della decisione impugnata è irricevibile perché le motivazioni partecipano alla
forza di cosa giudicata soltanto nel caso in cui vengono richiamate dal
dispositivo (cfr. STA 28 settembre 1973 in re R; Borghi, Giurisprudenza
amministrativa ticinese n. 439 e 428; Imboden Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 42 B II);
che,
in concreto, il ricorrente non contesta la materialità dell'infrazione
addebitatagli, né chiede un annullamento o una modifica della sanzione
inflittagli: postula unicamente una modifica dei considerandi su cui il
Consiglio di Stato ha fondato il giudizio qui impugnato, in modo che venga
evidenziata la natura temporanea ed occasionale dell'allacciamento realizzato
abusivamente;
che
avendo per oggetto soltanto i motivi della risoluzione censurata, peraltro non
richiamati dal dispositivo, l'impugnativa risulta irricevibile;
che
il ricorrente potrà comunque ulteriormente contestare i motivi posti a fondamento
della multa in tutti i procedimenti che dovessero seguire a quello in oggetto;
che
la tassa di giudizio segue la soccombenza;
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 46, 60, 61
PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
La
tassa di giudizio di fr. 200.-- (duecento) è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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