AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.459
Data decisione, Autorità: 28.08.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00459 DP 188/95 leo
Lugano 28 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 luglio 1995 di
rappr. da: Avv. __________
contro
la decisione 5 luglio 1995 del Consiglio di Stato (n. 3746) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 aprile 1995 con la quale il municipio di __________ lo sospende per tre mesi dalla funzione di segretario comunale;
viste le risposte:
26 luglio 1995 del Consiglio di Stato;
3 agosto 1995 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, funzionario di banca, lavora dal 1980 per il comune di __________ come segretario comunale a tempo parziale.
Nell'estate del 1994 il municipio si è accorto che il ricorrente aveva omesso di dichiarare nei bienni 1989/90 e 1990/91 il reddito accessorio conseguito con questa attività. Il 26 agosto 1994 l'autorità comunale gli ha quindi chiesto di giustificare l'omissione.
Non avendo ottenuto risposta nel termine assegnatogli, il 17 settembre 1994, il municipio ha sospeso il segretario dalla carica per un periodo di tre mesi a titolo di sanzione disciplinare. Il provvedimento, adottato senza particolari formalità, è cresciuto in giudicato, ma non è stato posto in esecuzione perché il municipio l'avrebbe revocato, avendo il ricorrente inoltrato le dimissioni per il 30 settembre 1995.
B. Il 20 marzo 1995 la Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha concluso il procedimento contravvenzionale promosso a carico del ricorrente per sottrazione d'imposta, determinando in fr. 71'020.15 la somma da questi dovuta a titolo d'imposta federale, cantonale e comunale, di interessi di ritardo e di multe tributarie. La relativa decisione è stata notificata al ricorrente con comunicazione al municipio di __________ per l'esazione della quota spettante al comune (fr. 25'035.20).
Il 10 aprile 1995 il municipio si è accorto che la decisione dell'autorità tributaria non era stata portata a sua conoscenza. Con decisione del giorno stesso il municipio ha quindi disposto di sospendere nuovamente il ricorrente dalla funzione e dal salario per un periodo di tre mesi a titolo di sanzione disciplinare. Nel provvedimento l'autorità comunale gli rimproverava di aver aperto la corrispondenza indirizzata al municipio e di aver fatto sparire la decisione della Divisione delle contribuzioni. Abbondanzialmente gli venivano inoltre addebitate gravi manchevolezze di natura procedurale commesse nell'ambito dell'organizzazione delle ultime votazioni cantonali.
Con scritto del giorno seguente __________ ha contestato gli addebiti, asserendo di aver riposto la decisione 20 marzo 1995 della Divisione delle contribuzioni nel cassetto della scrivania, assieme alle tassazioni da emettere, senza alcuna intenzione di occultarla.
Sentito il ricorrente, la sera stessa il municipio ha confermato la sanzione disciplinare, che aveva preannunciato il giorno precedente.
C. Con giudizio 5 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal ricorrente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il segretario avesse effettivamente voluto occultare al municipio la decisione adottata dall'autorità tributaria nei suoi confronti.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa sanzione disciplinare.
L'insorgente ribadisce e sviluppa in questa sede le tesi addotte senza successo davanti alla precedente istanza, negando recisamente di aver voluto dissimulare la decisione dell'autorità tributaria.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio di __________, che contesta partitamente le tesi del ricorrente con argomenti di cui semmai si dirà più avanti.
considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm). L'audizione testimoniale del sindaco di __________ postulata dall'insorgente non appare invero atta a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
3.1. Giusta l'art. 134 LOC la violazione dei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) l'ammonimento
b) la multa fino a fr. 500.--
c) il collocamento in posizione provvisoria
d) il trasferimento ad altra funzione
e) la sospensione dell'impiego per un periodo massimo di tre mesi
f) il licenziamento.
Le sanzioni disciplinari mirano a ripristinare l'ordinato funzionamento dell'amministrazione ed a ristabilire la fiducia in essa riposta dai cittadini. Esse devono rispettare il principio di proporzionalità. Vanno quindi commisurate alla gravità dell'infrazione e devono debitamente considerare il grado di colpa del trasgressore (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 54 B I seg.).
L'irrogazione di sanzioni disciplinari dev'essere preceduta da un'inchiesta volta ad accertare gli estremi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. Al dipendente a carico del quale viene avviata una procedura disciplinare vanno inoltre assicurate adeguate possibilità di difesa.
3.2. Nell'evenienza concreta, il municipio ha soprattutto addebitato al ricorrente di aver "fatto scomparire" la decisione 20 marzo 1995 resa dalla Divisione delle contribuzioni in esito al procedimento contravvenzionale per sottrazione d'imposta che l'autorità fiscale aveva aperto a suo carico.
Nessun rimprovero vien mosso nei confronti del segretario comunale in ordine ad un eventuale violazione dei doveri d'ufficio commessa mediante la sottrazione d'imposta accertata dall'autorità cantonale. In relazione a questi fatti il municipio si limita ad imputare al ricorrente di aver violato i doveri di servizio, occultando intenzionalmente al municipio la decisione di cui si è detto sopra. Le altre manchevolezze addebitate al ricorrente in relazione alle votazioni cantonali rivestono un ruolo meramente subordinato.
Definiti i termini della contestazione, occorre stabilire se nel comportamento assunto dal ricorrente in relazione alla decisione della divisione delle contribuzioni che lo riguardavano personalmente siano ravvisabili gli estremi della violazione dei doveri di servizio ascrittagli dal municipio.
3.2.1. A tal proposito occorre anzitutto respingere le censure sollevate dal ricorrente con riferimento all'asserita mancata notifica dell'apertura del procedimento disciplinare. La risoluzione 10/11 aprile 1995 con cui il municipio gli ha comunicato di sospenderlo dalla carica per tre mesi invitandolo a presentare le osservazioni agli addebiti su cui veniva fondato il provvedimento, può essere considerata come una notifica dell'apertura di un procedimento disciplinare. Certo non è stato corretto da parte del municipio preannunciare la sanzione che intendeva irrogare.
La scorrettezza, pur denotando una certa prevenzione del municipio nei confronti del segretario, non è tuttavia tale da invalidare l'intero procedimento disciplinare, poiché non ha limitato i diritti di difesa del ricorrente. Anzi, li ha semmai estesi, rendendo noto al prevenuto la sanzione che sarebbe stata pronunciata.
3.2.2. Venendo al merito dell'infrazione in esame, va invece rilevato che la precipitosa e sommaria inchiesta disciplinare esperita dal municipio non ha permesso di evidenziare elementi tali da giustificare le conclusioni che ha tratto. In particolare, non ha permesso di stabilire con ragionevole attendibilità che il ricorrente abbia in qualche modo voluto procurarsi un indebito vantaggio, occultando deliberatamente la decisione resa dall'autorità fiscale nel procedimento contravvenzionale promosso a suo carico.
L'atto, per ammissione stessa del municipio, non è stato né distrutto, né nascosto. E' stato soltanto riposto fra le altre notifiche di tassazione, che avrebbero dovuto essere sottoposte all'attenzione del municipio prima di dar luogo all'emissione delle relative bollette.
A torto ravvisa il municipio in queste circostanze un'intenzione del ricorrente di occultare la decisione che lo riguardava. La tesi non regge, poiché il municipio sapeva perfettamente che contro il segretario era pendente un procedimento contravvenzionale per sottrazione d'imposta. Certo sarebbe stato preferibile che il segretario informasse immediatamente il municipio dell'esito di tale procedimento e non attendesse che lo stesso ne prendesse conoscenza soltanto in occasione dell'esame periodico delle notifiche di tassazione. Nel fatto che il ricorrente abbia optato per questa seconda soluzione non sono tuttavia ravvisabili gli estremi di una violazione dei doveri di servizio. Né integra gli estremi di una simile trasgressione il fatto che il ricorrente nell'evasione della corrispondenza indirizzata all'autorità comunale non abbia trattato l'atto in questione conformemente alle aspettative del sindaco, che si era assunto il compito di smistare personalmente le notifiche di tassazione trasmettendole direttamente al capo dicastero. La decisione dell'autorità tributaria è pervenuta al municipio come un atto a sé stante e non come una normale notifica di tassazione.
In quanto fondata sull'accusa di aver occultato la decisione dell'autorità cantonale la sanzione impugnata va quindi annullata.
Su questo punto il ricorso è infondato.
In effetti, quand'anche il segretario, contrariamente a quanto risulta dal registro della posta in arrivo, non avesse avuto occasione di prendere conoscenza di tali direttive, sarebbe stato suo compito informarsi presso l'autorità cantonale.
La violazione dei doveri di diligenza rimproverata all'insorgente non giustifica tuttavia la sanzione censurata. Tenuto conto che per questi stessi fatti il municipio è stato oggetto di un semplice richiamo da parte dell'autorità cantonale, dal profilo dell'adeguatezza può entrare in considerazione soltanto un ammonimento.
Anche su questo punto, l'impugnativa va quindi parzialmente accolta.
Così stando le cose, la sanzione disciplinare impugnata e la decisione governativa che la conferma vanno annullate e riformate nel senso che al ricorrente è inflitto un ammonimento per aver omesso per negligenza di documentarsi adeguatamente sulle direttive emanate dall'autorità cantonale in occasione delle votazioni del 2 aprile 1995.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 134 LOC; 3, 18, 28, 31, 68, 69, 70 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 5 luglio 1995 (n. 3746) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 12 aprile 1995 del municipio di __________.
Al ricorrente è inflitto un ammonimento per aver omesso per negligenza di documentarsi adeguatamente sulle direttive emanate dalla Divisione di giustizia in occasione delle votazioni del 2 aprile 1995.
Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- (mille) a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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