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Numero d'incarto:
52.1995.467
Data decisione, Autorità:
18.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00467
DP 197/95
leo
Lugano
18 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso del 12 luglio 1995 di
contro
la
decisione 5 luglio 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi
e passaporti;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto, in fatto
ed in diritto:
A. Il
12 luglio 1995 __________ ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un
ricorso contro la decisione 5 luglio 1995 del Dipartimento delle istituzioni,
Ufficio permessi e passaporti.
B. Il
7 agosto 1995 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:
"In possesso del vostro
scritto citato a margine, vi comunichiamo che, conformemente alle norme
stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative:
Il ricorso deve essere insinuato
per iscritto all'Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più
una per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa,
dalla conoscenza della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti
da altre leggi.
Esso
deve contenere:
-
la
menzione della decisione querelata;
-
una
concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
-
una
breve motivazione;
-
le
conclusioni del ricorrente.
Al
ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento.
Richiamato l'art. 9 PAmm. vi
assegniamo un termine di 10 (dieci) giorni per presentare il ricorso nella
forma di legge, con l'avvertenza che scaduto infruttuosamente tale termine, lo
stesso sarà dichiarato irricevibile.”
C. Il
termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente.
D. Nel
caso concreto il ricorrente non ha redatto, malgrado la comminatoria il ricorso
nelle forme di legge. Ne consegue che lo stesso deve essere dichiarato
irricevibile.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 28, 43, 48 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di fr. 50.-- (ciquanta) è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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