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Numero d'incarto:
52.1995.472
Data decisione, Autorità:
02.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00472
DP 201/95
cm
Lugano
2 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo
Petrini
statuendo
sul ricorso 16 agosto 1995 di
rappr.
da: st.leg. __________
contro
la decisione 31 luglio 1995(n. 118/95) con cui il
Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza 20 maggio 1995
presentata dall'insorgente intesa ad ottenere una proroga dell'orario di
chiusura fino alle ore 01.00 tutti i giorni;
vista la risposta 22 agosto 1995 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
con istanza 20 maggio 1995, la manutenzione , titolare della patente
d'esercizio pubblico relativa al "" a __________, ha
presentato al Dipartimento delle istituzioni una richiesta tendente
all'ottenimento di una deroga agli orari di chiusura fino alle ore 01.00;
che
il Dipartimento delle istituzioni con risoluzione 31 luglio 1995 ha respinto
l'istanza, preavvisata negativamente sia dal Municipio che dalla polizia
cantonale di __________, ritenendo che non sussistessero necessità locali,
turistiche e del traffico tali da giustificare una deroga d'orario;
che
la __________ impugna ora la predetta risoluzione dipartimentale davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che
a detta dell'insorgente la presenza nelle immediate vicinanze del suo locale di
due discoteche di notevole richiamo quali l' "" e il
"" giustificherebbe la sua richiesta di concessione di un
prolungo d'orario fino alle ore 01.00;
che
il Dipartimento delle istituzioni postula la conferma della decisione
impugnata, riconfermando sostanzialmente gli argomenti ivi addotti;
considerato, in
diritto
che
il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 60 LEP e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che
giusta l'art. 36 LEP:
"Gli esercizi pubblici non
possono, di regola, essere aperti prima delle ore 6.00 e devono essere chiusi e
sgomberati a mezzanotte al più tardi, ritenuto, per i datori di alloggio,
l'obbligo di accogliere ospiti e la facoltà di servir loro cibi e bevande a qualsiasi
ora. Il Dipartimento, sentito il Municipio interessato e tenuto conto delle
esigenze locali e turistiche, d'ufficio o su richiesta, può stabilire o
concedere deroghe d'orario per determinati periodi dell'anno.";
che
le disposizioni sulla possibilità di concedere deroghe mirano ad attenuare il rigore
di determinate norme, quando, in circostanze particolari, una loro rigida applicazione
si riveli contraria all'interesse pubblico o pregiudichi eccessivamente l'interesse
del privato senza che l'interesse pubblico lo giustifichi;
che
la concessione di deroghe d'orario dipende in primo luogo dall'esistenza di particolari
necessità locali o turistiche e non dalla situazione economica dell'esercente
che, per sopperire alla mancanza di clientela durante l'orario di apertura,
intende rivolgersi ad una potenziale clientela notturna;
che
le "esigenze locali o turistiche" richieste dalla legge (art.36 LEP)
devono comprovare oggettivamente l'opportunità che in una certa regione o in un
certo comune si consenta la deroga di orario per uno o più esercizi pubblici
(cfr. STA 6 febbraio 1987 in re B.);
che
la questione a sapere se sussista una situazione eccezionale legittimante la
concessione di una deroga è prevalentemente questione di diritto e può quindi essere
esaminata liberamente da parte dell'autorità di ricorso;
che,
per contro, nel caso in cui si ammetta l'esistenza di una situazione
eccezionale, la questione volta a stabilire quali provvedimenti permettano di
porvi rimedio é soprattutto rimessa al potere discrezionale dell'autorità
decidente ed é quindi sindacabile unicamente sotto il profilo della violazione
di diritto per abuso di potere;
che
l'esercizio pubblico del ricorrente é ubicato a __________ (versante
) a poche centinaia di metri dalle discoteche ""
e "__________";
che
il comune di __________ è un agglomerato di medie-piccole dimensioni, conta
circa 1000 abitanti (cfr. annuario ufficiale 95/96), e non si trova alla
confluenza di importanti vie di comunicazioni;
che
la zona in cui si trova l'esercizio dell'insorgente, a carattere prettamente
industriale, non può nemmeno considerarsi a vocazione turistica, per cui
un'esigenza di ristoro di questa natura dopo la mezzanotte non entra in
considerazione;
che il semplice fatto di trovarsi
vicino a due discoteche non é d'altro canto sufficiente per giusticare
un'esigenza locale di ristorazione oltre il normale orario di chiusura;
che,
nel caso concreto, con la deroga d'orario richiesta la ricorrente si ripropone
non tanto di soddisfare particolari esigenze di ristorazione di carattere
locale o turistico, quanto piuttosto di rendere economicamente più interessante
la gestione del proprio esercizio, attirando verso il suo ristorante una
maggiore clientela notturna;
che
in tali circostanze si deve negare che la situazione della ricorrente rivesta
carattere di eccezionalità;
che,
pertanto, la conclusione alla quale é giunto il Dipartimento delle istituzioni
non può che essere confermata, siccome immune da violazioni del diritto;
che
spese e tassa di giudizio seguono la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 36 e 60 LEP; 3, 18, 18, 28, 60 e 61
PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso é respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) sono a carico della
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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