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Numero d'incarto:
52.1995.474
Data decisione, Autorità:
29.01.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00474
DP 203/95
leo
Lugano
29 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 21 agosto 1995 di
rappr.
da: avv. __________
Contro
la
decisione 5 luglio 1995 del Consiglio di Stato (n. 3723) che accoglie
parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
24 marzo 1995 del Municipio di __________ con la quale gli viene negato il
rilascio della licenza edilizia per la sistemazione esterna e per la
copertura del posteggio alle particelle no. __________, __________ e
__________ RF di __________, comminata una sanzione pecuniaria di fr.
3'000.-- e addebitata una tassa d'esame di fr. 3'593.80;
viste le risposte:
-
24
agosto 1995 di __________;
-
30
agosto 1995 del Consiglio di Stato;
-
5
settembre 1995 del Municipio di __________;
-
13
settembre 1995 del Dipartimento del territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nell'ambito della costruzione della sua casa di
abitazione sui mappali no. __________ e __________ RFD di __________ __________
ha posato una rete metallica di m 2 di altezza a confine con i mappali no.
__________ e __________ RFD senza richiedere la preventiva autorizzazione al
Municipio;
che con decisione 24 marzo 1995, al termine di una lunga e
contrastata procedura autorizzativa, il Municipio di __________, dovendosi fra
l'altro pronunciare sulla legittimità di una serie di opere realizzate
abusivamente da __________, ha ordinato la demolizione della cinta
limitatamente alla parte superante l'altezza massima di ml 1.50 prescritta
dall'art. 23 NAPR di __________;
che con giudizio 5 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento respingendo le censure contro di esso interposte
dall'obbligato;
che in sostanza l'esecutivo cantonale ha ritenuto che
l'ordine di ripristino fosse l'unica misura idonea al raggiungimento dello
scopo d'interesse pubblico perseguito, a sapere il rispetto del principio della
legalità;
che avverso la premessa pronuncia __________ é insorto dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e,
conseguentemente, il mantenimento della controversa opera di cinta;
che a detta dell'insorgente il provvedimento di ripristino
risulterebbe sproporzionato non essendo ravvisabile alcuna lesione
dell'interesse pubblico. Afferma che la rete metallica non pregiudica la
visibilità e neppure risulta deturpante per il paesaggio, tant'è che anche il
proprietario della confinante particella __________ RFD non si é opposto alla
sua realizzazione. Lamenta infine una disparità di trattamento rispetto ad
altri casi in cui sono state autorizzate recinzioni superanti l'altezza massima
consentita dalle NAPR di ml 1.50;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato e il Dipartimento del territorio, che postulano la conferma del giudizio
impugnato senza formulare osservazioni, il Municipio di __________, delle cui
argomentazioni si dirà se del caso nei considerandi che seguono e il confinante
__________ il quale si rimette al giudizio di questo tribunale;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la
legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono
indiscutibilmente date (art. 21 LE; 43, 46 PAmm): il ricorso é dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere evaso sulla base degli atti senza
assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm), in particolare senza procedere al
sopralluogo sollecitato dall'insorgente: la situazione dei luoghi risulta
infatti con sufficiente chiarezza dalla documentazione fotografica prodotta in
causa;
che giusta l'art. 43 LE il Municipio ordina la demolizione o
la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti
edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze con le
prescrizioni siano (a) minime e (b) senza importanza per l'interesse pubblico;
in quest'ultimo caso il principio della proporzionalità risulterebbe infatti
d'ostacolo alla demolizione;
che determinante ai fini della rinuncia all'adozione di un
provvedimento di ripristino non è l'importanza dell'opera abusiva in quanto
tale, ma l'importanza delle "differenze con le prescrizioni";
differenze che dal profilo oggettivo e dell'interesse pubblico devono essere
qualitativamente e quantitativamente trascurabili;
che nel caso in esame il ricorrente ha eretto, senza la
necessaria autorizzazione (art. 6 cpv. 1 lett. a cifra 4 RLE), a confine con le
part. n. __________ e __________ RFD di __________, una rete metallica che
supera di 50 cm (+ 33 %) su una lunghezza di oltre 20 m, l'altezza massima (m
1,50) prescritta dall'art. 23 NAPR;
che al di là dell'importanza dell'opera in sé, una differenza
di simili proporzioni non può essere considerata "minima" ai sensi
della succitata disposizione di legge: dal profilo quantitativo la discrepanza
non è insignificante;
che, non trattandosi di un abuso commesso in buona fede per
semplice negligenza, l'autorità è d'altro canto legittimata ad attribuire un
peso accresciuto all'interesse pubblico afferente al ripristino di una
situazione conforme al diritto (DTF 108 Ia 218 consid. 4b)
che, indipendentemente dall'importanza che può essere attribuita
alla controversa difformità dal profilo dell'interesse pubblico, l'ordine di
rettifica/demolizione va quindi confermato;
che il fatto che nella zona siano presenti altre opere di
cinta di altezza superiore a m 1,50 non permette al ricorrente di invocare con
successo il principio della parità di trattamento nell'illegalità;
che il principio della parità di trattamento prevale sul
principio di legalità soltanto in casi eccezionali, in particolare, quando
risulta dimostrata l'esistenza di una prassi illegale dalla quale l'autorità
non intende scostarsi (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung
V ed N. 71 B II e rimandi): condizione, questa, che in concreto non appare
minimamente soddisfatta;
che così stando le cose il giudizio governativo deve essere
senz'altro confermato e l'impugnativa respinta;
che spese e tasse di giustizia seguono la soccombenza;
visti
gli art. 21, 47 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
Tassa
di giustizia e le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Non
si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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