AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.478
Data decisione, Autorità: 25.04.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00478 DP 207/95 leo
Lugano 25 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 agosto 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 17 luglio 1995 (n. 4003) del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente il ricorso 24 agosto 1994 degli insorgenti avverso le decisioni 28 febbraio/9 marzo 1994 della Delegazione del Consorzio raggruppamento terreni del Comune di __________ concernenti il conguaglio definitivo RT delle partite __________, __________, __________ e __________;
viste le risposte:
5 settembre 1995 della Delegazione del Consorzio raggruppamento terreni del Comune di __________;
10 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con lettera 28 febbraio 1994 la Delegazione del Consorzio raggruppamento terreni del Comune di __________ trasmetteva a tutti i consorziati i conguagli definitivi allestiti dallo Studio ing. __________ sulla base del piano di riparto definitivo RT approvato in data 5 maggio 1993 dal Consiglio di Stato. In quello stesso scritto la Delegazione comunicava, tra l'altro, che nella sua seduta del 20 gennaio 1994 aveva deciso di applicare un interesse del 5% sui predetti conguagli definitivi e sui contributi provvisori non ancora pagati per il periodo compreso tra il 1 ottobre 1990 (data di pubblicazione del nuovo progetto di riparto RT) e il 31 dicembre 1993 (data di allestimento dei conteggi da parte del geometra).
In quell'occasione ai ricorrenti venivano intimati i conteggi relativi alle partite n.ri __________ (), __________ () e __________ (comproprietà __________ e __________).
B. Con lettera raccomandata 28 marzo 1994 al Consorzio RT, la signora __________ faceva rilevare delle inesattezze nel calcolo dei conguagli definitivi e chiedeva spiegazioni riguardo agli interessi applicati per il periodo ottobre 1990 - dicembre 1993, osservando comunque che in questo lasso di tempo non erano mai stati richiesti dei pagamenti, visto anche l'effetto sospensivo conferito a tutta la procedura dai gravami allora pendenti davanti alle autorità di ricorso RT di prima e seconda istanza.
Pure il signor __________, con lettera 28 marzo 1994, rendeva noto al Consorzio di aver rilevato degli errori nei conteggi inerenti la partita no. __________.
A seguito di questi scritti lo Studio d'ingegneria __________ riconosceva di aver erroneamente tenuto conto nei propri calcoli di una donazione immobiliare avvenuta nel giugno 1990 da parte dei coniugi __________ ed __________ ai figli __________, __________ e __________ (mutazione no. __________ del 30 giugno 1990 dell'Ufficio dei registri di __________) e provvedeva quindi in data 18 maggio 1994 a trasmettere al Consorzio RT di __________ (con copia ai diretti interessati) i nuovi conguagli delle partite n.ri __________ e __________, riveduti e corretti, in sostituzione dei conguagli relativi alle partite n.ri __________, __________, __________ e __________.
Tuttavia il 25 maggio 1995 il Consorzio RT di __________ comunicava al signor __________ di rinunciare ad emettere i nuovi conteggi allestiti dal geometra e di ritenere validi quelli intimati ai consorziati con lettera 28 febbraio 1994.
__________ reagiva a quest'ultimo scritto con lettera raccomandata 31 maggio 1994, chiedendo la sostituzione dei vecchi conguagli datati 31 dicembre 1993 con quelli nuovi; concludeva reclamando per l'applicazione di un interesse retroattivo su importi il cui pagamento non era mai stato richiesto in passato.
Tra il signor __________ e la delegazione del Consorzio RT di __________ seguiva poi uno scambio di corrispondenza nel corso del quale le parti si riconfermavano nelle posizioni da loro precedentemente assunte.
Nel frattempo, e più precisamente il 16 giugno 1994, l'Assemblea consortile accettava la situazione patrimoniale e il risultato d'esercizio al 31 dicembre 1993 del Consorzio RT di __________.
C. Con atto di ricorso 24 agosto 1994 i signori __________, __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato chiedendo:
l'annullamento dei conguagli relativi alle partite n.ri __________, __________, __________ e __________ allestiti dal geometra il 31 dicembre 1993 e intimati ai consorziati con lettera del 28 febbraio 1994;
la loro sostituzione con i conguagli concernenti le partite n.ri __________, __________, __________ e __________ allestiti dal medesimo geometra il 17 maggio 1994;
l'applicazione di un interesse del 5%, a partire dal 17 maggio 1994, sugli importi dei conguagli definitivi corretti dal geometra.
A mente dei ricorrenti, il Consorzio RT di __________ non poteva emettere dei conguagli che tenessero conto di operazioni a RF avvenute dopo la pubblicazione del piano di riparto. Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, il Consorzio non aveva alcun diritto di fissare degli interessi a partire dal 1 ottobre 1990, quando ai consorziati non erano mai stati fissati dei termini di pagamento prima del 9 marzo 1994, giorno di ricezione della lettera datata 28 febbraio 1994.
Per contro i ricorrenti non hanno contestato l'applicazione di un interesse pure del 5% sui contributi provvisori richiesti dal Consorzio.
D. Con giudizio 17 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso interposto dai signori __________.
Per ciò che concerne la sostituzione dei conguagli, il Governo cantonale ha ritenuto tempestivo il gravame non essendo le decisioni impugnate provviste di una chiara indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso ed ha quindi ordinato al Consorzio RT di __________ di intimare ai ricorrenti i conguagli corretti dal geometra in data 17 maggio 1994, relativi alle partite __________, __________, __________ e __________.
Per ciò che concerne invece la questione degli interessi, il Consiglio di Stato non è entrato nel merito della problematica, considerando che sia la decisione 20 gennaio 1994 della Delegazione consortile sia la decisione 16 giugno 1994 dell'Assemblea consortile di avvallare i conti di esercizio al 31 dicembre 1993 erano cresciute in giudicato senza che nessuno dei consorziati avesse tempestivamente presentato ricorso.
E. Contro il predetto giudizio governativo i signori __________, __________ e __________ insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sui conguagli corretti dallo Studio d'ingegneria __________ in data 17 maggio 1994 relativi alle partite RT di __________ n.ri __________, __________, __________ e __________ sia calcolato un interesse di mora del 5% a partire da predetta data.
I ricorrenti affermano che a torto l'Esecutivo cantonale ha ritenuto già cresciuta in giudicato tale questione: sostengono infatti che la decisione assembleare del 16 giugno 1994 non specificava in nessun modo se le opposizioni interposte dai signori __________ e __________ con lettere alla Delegazione fossero state respinti o meno, né erano indicati i mezzi e i termini per eventualmente ricorrere all'istanza di giudizio superiore.
Inoltre, se del caso, già la Delegazione consortile doveva reagire alle raccomandate 28 marzo e rispettivamente 31 maggio dei signori __________, trasmettendo d'ufficio al Consiglio di Stato tali reclami per un giudizio. Da ciò non ne può derivare un danno per i ricorrenti.
Nel merito gli insorgenti chiedono che la decisione della Delegazione consortile di imporre un interesse retroattivo sui conguagli e la successiva risoluzione di approvazione dei conti da parte dell'Assemblea siano dichiarate nulle, dal momento che in esse non si tiene conto del principio fondamentale secondo il quale nel caso di contributi pubblici gli interessi di mora possono essere prelevati solo dopo che è scaduto infruttuoso il termine di pagamento assegnato al debitore mediante formale interpellazione. Sempre secondo quanto affermano i ricorrenti, mai prima del 9 marzo 1994, data in cui sono stati intimati loro i conguagli definitivi, era stato sollecitato alcun pagamento.
Da ultimo gli insorgenti lamentano il fatto che, benché patrocinati da un legale e nonostante il parziale accoglimento del ricorso, il Consiglio di Stato non ha riconosciuto loro adeguate ripetibili, violando in tal modo la LPamm.
F. Il ricorso è avversato dal Consorzio RT di __________ che difende la legalità del proprio operato, adducendo una serie di motivazioni che saranno riprese qui appresso, se necessario.
Nelle sue osservazioni il Consorzio chiede inoltre che questo Tribunale interpreti il dispositivo numero 1.1 della decisione governativa impugnata dai ricorrenti.
Dal canto suo il Consiglio di Stato si rimette alla decisione di questo Tribunale per quanto riguarda la questione del calcolo degli interessi e aderisce alla richiesta dei ricorrenti volta al riconoscimento di un indennità per ripetibili di prima istanza.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti (art. 18 LPamm).
Una tale mancanza non legittima tuttavia l'interessato a procrastinare l'inoltro del rimedio: le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono infatti che egli assuma le informazioni necessarie e, ottenutele, agisca con tempestività. In caso contrario il termine per interporre l'impugnativa si considera decorso (DTF 111 Ia 283).
Giusta l'art. 4 LPamm, pure applicabile in materia di procedure RT, l'autorità incompetente a ricevere un atto ricorsuale è tenuta a trasmettere gli atti a quella competente, dando comunicazione di ciò al ricorrente.
L'Autorità governativa ha inoltre aggiunto che tale risoluzione assembleare era oramai cresciuta in giudicato senza che nessuno avesse ritenuto necessario interporre ricorso, ragione per la quale la questione degli interessi sui conguagli definitivi era divenuta esecutiva e vincolante per tutti i consorziati.
Tale modo di argomentare non può essere condiviso.
Il Consiglio di Stato dimentica infatti che le contestazioni contro l'applicazione di un interesse retroattivo sui conguagli definitivi sono avvenute, per la prima volta, già in data 28 marzo 1994, allorquando la signora __________, preso atto della situazione in seguito al ricevimento il 9 marzo 1994 della lettera 28 febbraio 1994, inviava al Consorzio RT di __________ una raccomandata nella quale sostanzialmente esternava il proprio dissenso in proposito. Dal canto suo il signor __________ contestava l'applicazione d'interessi retroattivi con lettera 31 maggio 1994, dopo che il Consorzio RT di __________ gli aveva comunicato in data 25 maggio 1994 di non voler emettere nuovi conteggi e di esigere quindi il pagamento dei conguagli così come erano stati notificati al consorziato con lettera 28 febbraio 1994.
In queste circostanze la tardività o meno dell'impugnativa contro la risoluzione 20 gennaio 1994 della Delegazione RT deve essere esaminata con riferimento non tanto al ricorso 24 agosto 1994 quanto piuttosto con riferimento alle lettere di opposizione appena citate, inoltrate ad un autorità incompetente, ma che hanno permesso in ogni caso la scadenza dei termini ricorsuali (art. 4 cpv. 1 e 2 LPamm, applicabile attraverso il rinvio operato dall'art. 111 LRPT).
Tuttavia, per consolidato principio processuale, la mancata indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso in una decisione impedisce alla stessa di crescere in giudicato: in tali casi infatti si considera che i termini d'impugnativa non inizino neppure a decorrere (DTF 96 Ia 608).
Nella sua lettera del 28 febbraio 1994 come pure nei documenti ad essa allegati, il Consorzio RT di __________ aveva omesso di fornire qualsiasi indicazione circa i mezzi e i termini a disposizione dei consorziati per eventualmente impugnare i conteggi allestiti dallo Studio di ingegneria __________. Parimenti non venivano dati ragguagli riguardo alle modalità per eventualmente opporsi alla decisione presa dalla Delegazione in data 20 gennaio 1994 di applicare un interesse del 5% per il periodo 1. ottobre 1990 - 31 dicembre 1993 sui conguagli definitivi. Informazioni in tal senso non sono mai state fornite dal Consorzio neppure in seguito, allorquando, dal fitto scambio di corrispondenza con i signori __________, emergeva la chiara opposizione di questi ultimi all'applicazione di un interesse retroattivo sugli importi calcolati dal geometra.
Ora, a queste condizioni si deve ammettere che non solo il ricorso 24 agosto 1994 al Consiglio di Stato doveva essere considerato tempestivo, non essendo neppure iniziati a decorrere i termini d'impugnativa, ma anche che, come giustamente fanno rilevare i ricorrenti, a ben guardare già le loro lettere 28 marzo 1994 e 31 maggio 1994 dovevano venire trattate alla stessa stregua di formali atti ricorsuali e come tali trasmessi d'ufficio all'autorità competente ad evaderli in virtù di quanto disposto dall'art. 4 cpv. 1 LPamm.
Da tutto ciò non può derivarne un danno per i ricorrenti, i quali, va pure rilevato, reagendo sempre prontamente agli scritti del Consorzio, hanno pure impedito che sorgesse in quest'ultimo la convinzione che essi fossero disposti ad accettare senza nulla obbiettare la decisione di applicare un interesse retroattivo sui conguagli definitivi.
Si deve pertanto concludere che i signori __________ e __________ si erano già validamente e tempestivamente opposti alla decisione 20 gennaio 1994 della Delegazione consortile mediante le loro lettere raccomandate 28 marzo rispettivamente 31 maggio 1994.
L'art. 70 cpv. 1 lett. b LRPT deve infatti essere interpretato nel senso che il diritto di impugnare una decisione della Delegazione consortile cessa allorquando contro questa non viene interposto ricorso prima che l'Assemblea abbia approvato la gestione annuale del Consorzio. In siffatte situazioni i consorziati possono ancora solo impugnare la risoluzione assembleare nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 70 cpv. 1 lett. a LRPT.
Il caso in esame è per contro diverso poiché, come esposto nei precedenti considerandi, si deve ammettere che gli insorgenti avevano interposto ricorso avverso la decisione della Delegazione, già prima che l'Assemblea fosse stata riunita per deliberare sui conti 1993 del Consorzio. Il fatto poi che i reclami dei signori __________ fossero stati sollevati in modo non del tutto ineccepibile da un punto di vista formale è irrilevante dato che, come si è detto sopra, il Consorzio a sua volta non aveva precisato i termini e i mezzi d'impugnazione e aveva omesso di trasmettere d'ufficio al Consiglio di Stato gli atti ricorsuali da loro presentati.
Ne consegue che, nella presente fattispecie, il semplice fatto che l'Assemblea consortile abbia accettato con risoluzione 16 giugno 1994 i conti del Consorzio non ha alcun influsso sui diritti ricorsuali dei signori __________, avendo essi già fatto uso in precedenza delle prerogative d'impugnazione che la legge, e segnatamente l'art. 70 cpv. 1 lett. b LRPT, concedeva loro per impedire la crescita in giudicato della risoluzione 20 gennaio 1994 della Delegazione consortile.
Il ricorso deve quindi essere accolto e la decisione impugnata parzialmente annullata.
Pertanto, in applicazione dell'art. 65 cpv. 2 LPamm, la causa deve essere rinviata all'istanza inferiore, affinché entri nel merito delle censure avanzate dagli insorgenti al riguardo dell'applicazione d'interessi sui conguagli definitivi nel periodo 1. ottobre 1990.- 31 dicembre 1996.
Nelle sue osservazioni al ricorso, il Consiglio di Stato riconosce l'errore dovuto ad una svista e aderisce alle richieste dei ricorrenti volte al riconoscimento di un'indennità per ripetibili di prima istanza.
Pertanto, considerato l'esito del ricorso davanti all'istanza inferiore, ben si giustifica che il Consorzio raggruppamento terreni del Comune di __________ sia tenuto a rifondere a ciascun ricorrente l'importo di fr. 100.-- (cento) a titolo di ripetibili di prima istanza, per un totale di complessivi fr. 300.-- (trecento).
Pertanto, nel caso in esame, la richiesta di interpretazione del dispositivo deve essere rivolta al Consiglio di Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 70 cpv. 1 e 2, 111 LRPT; 4 cpv. 1 e 2, 26 cpv. 2, 31, 43, 46, 65 cpv. 1 e 2 LPamm,
dichiara e pronuncia:
§. Sono pertanto annullati i dispositivi 1.2. e 2. della decisione 17 luglio 1995 (n. 4003) del Consiglio di Stato.
1.2. La causa è rinviata al Consiglio di Stato affinché proceda ad un esame di merito dei ricorsi 28 marzo 1994 e 31 maggio 1994, integrati dalle argomentazioni sollevate nell'allegato di ricorso 24 agosto 1994, per ciò che concerne la questione relativa all'applicazione di un interesse del 5% sui conguagli definitivi intimati ai membri del Consorzio raggruppamento terreni di __________ per il periodo tra il 1. ottobre 1990 e il 31 dicembre 1993.
1.3. Il Consorzio raggruppamento terreni del Comune di __________ è condannato a versare ai signori __________, __________ e __________ l'importo di complessivi fr. 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili di prima istanza.
Non si prelevano tasse né spese.
Il Consorzio raggruppamento terreni del Comune di __________ è condannato a rifondere ai ricorrenti un importo di complessivi fr. 450.-- (quattrocentocinquanta) a titolo di ripetibili di seconda istanza.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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