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Numero d'incarto:
52.1995.485
Data decisione, Autorità:
19.12.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00485
DP 214/95
leo
Lugano
19 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 agosto 1995 di
e __________
e __________
tutti
rappr. da: avv. __________
contro
la
decisione 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato (n. 3942) che annulla la
licenza edilizia 11 aprile 1995 rilasciata agli insorgenti dal municipio di
__________ per la costruzione di una casa d'abitazione sulla part. n.
__________ RFD;
viste le risposte:
-
8 settembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
14 settembre 1995 del municipio di
__________;
-
18 settembre 1995 di __________ e
__________ e __________;
-
6 dicembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7 dicembre 1994
__________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località ai __________ su un
fondo di proprietà di __________ e __________ (part. n. __________ RFD; zona
R2).
Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti,
contestando l'intervento dal profilo della pericolosità della zona (sovrastata
dalla rupe di __________), della mancanza di posteggi e della distanza dal
bosco (m 3).
B. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, l'11 aprile 1995 il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta subordinandola alla condizione di versare un contributo
sostitutivo di fr. 2'000.-- per posteggi mancanti e di presentare, prima
dell'inizio dei lavori, "un progetto per la realizzazione delle necessarie
misure di protezione contro la caduta di massi, da approvare da parte
dell'UT".
C. Con giudizio 17 luglio 1995
il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo il ricorso contro di
essa inoltrato dagli opponenti.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la costruzione, posta
a soli 3 m dal bosco, violasse la distanza minima di 10 m prescritta dall'art.
18a della legge cantonale di applicazione della LFo (LCFo). Censurabili
sarebbero pure la mancanza di posteggi e la sottovalutazione del rischio di
cadute di massi.
D. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
licenza rilasciata loro dal municipio di __________.
Secondo i ricorrenti la distanza dal bosco prescritta
dall'art. 18a LCFo, entrato in vigore il 15 marzo 1995, non sarebbe loro opponibile
poiché l'autorità avrebbe procrastinato in modo inammissibile l'evasione della
loro domanda di costruzione. Applicabile sarebbe il vecchio diritto, che non prescrive
alcuna distanza dal bosco.
La mancanza di posteggi, rilevano ancora gli insorgenti,
sarebbe dovuta ad un'esplicita sollecitazione rivolta loro dall'autorità comunale.
Il prelievo di un contributo sostitutivo sarebbe d'altro canto conforme alla prassi.
I pericoli naturali che incombono sul fondo non sarebbero
infine tali da comportare un diniego della licenza.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato che rinuncia a presentare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini resistenti, che contestano
partitamente le tesi dei ricorrenti riallacciandosi alle considerazioni
sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.
Il municipio di Mendrisio condivide invece le tesi dei
ricorrenti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la
tempestività del gravame sono incontestabilmente date (art. 21 LE, 43 e 46
PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Considerata la
natura delle questioni in discussione, può essere evaso sulla base degli atti
senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste dagli insorgenti
(sopralluogo, testi, perizie) non appaiono invero atte a procurare a questo
Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- 2.1. L'art. 17 cpv. 2 LFo
impone ai Cantoni di prescrivere "per costruzione ed impianti un'adeguata
distanza minima dalla foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e
dell'altezza prevedibile dei suoi alberi".
In adempimento del mandato conferitogli il Cantone Ticino ha
disposto che la distanza delle costruzioni dal bosco venga stabilita dalle
NAPR, "ritenuta una distanza minima di 10 m, con facoltà di deroga sino a
6 m in casi eccezionali" (art. 18a LCFo).
Con questa norma, entrata in vigore il 15 marzo 1995, il
legislatore cantonale ha in pratica delegato ai comuni soltanto la facoltà di
stabilire distanze dal bosco superiori a quella minima prescritta in modo
generale. Sintanto che i comuni non avranno adattato i loro PR al nuovo
diritto, tornano quindi applicabili le distanze minime fissate dall'art. 18a
LCFo.
A __________ il PR in vigore non prescrive alcuna distanza
delle costruzioni dal bosco. Il PR allo studio prevede invece una distanza di 8
m (che dovrà essere aumentata a 10 per conformarsi al diritto cantonale). Non
essendo fissate distanze maggiori, tornano quindi applicabili le distanze
minime prescritte dall'art. 18a LCFo. Nemmeno i ricorrenti contestano questa
deduzione.
2.2. In concreto, la costruzione in esame verrebbe a sorgere
a soli 3 m dal limite del bosco accertato dall'autorità forestale. L'opera si
pone quindi in manifesto contrasto con la distanza minima di 10 m prescritta
dall'art. 18a LCFo. Palesemente disattesi sono pure i limiti entro i quali, in
casi eccezionali, può essere concessa una deroga.
Così com'è prevista, la costruzione non può pertanto essere
autorizzata.
I ricorrenti rivendicano tuttavia il rilascio della licenza
contestando l'applicabilità dell'art. 18a LCFo in considerazione del ritardo
accumulato dall'autorità nell'evasione della domanda di costruzione.
L'obiezione è manifestamente infondata.
Per principio, le domande di costruzione sono giudicate in
base al diritto in vigore al momento della decisione. Salvo il caso di preminenti
interessi pubblici, il vecchio diritto è applicabile soltanto in situazioni
particolari, quando l'autorità abbia procrastinato in modo intollerabile la
decisione sulla domanda di costruzione al fine di consentire l'elaborazione e
la messa in vigore del nuovo diritto (cfr. Scolari, Commentario della LE, ad
art. 44 N. 19 seg. e rimandi). Per giudicare se vi sia ritardo intollerabile,
occorre tener conto dei limiti normali posti dalle esigenze amministrative in
rapporto alla complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate dalla
pratica (Scolari, op. cit., ad art. 44 LE N. 24).
In concreto, la domanda è stata presentata una prima volta
alla fine di settembre del 1994. Ritirata e corretta per modificare l'accesso
in base alle indicazioni date dall'autorità comunale, la domanda è stata
ripresentata all'inizio del successivo mese di dicembre.
L'art. 18a LCFo è entrato in vigore il 15 marzo 1995, ovvero
circa un mese prima del rilascio della licenza in contestazione.
Ora è evidente che nel lasso di tempo di poco più di tre mesi
trascorso tra la presentazione della domanda riveduta e corretta (inizio
dicembre 1994) e l'entrata in vigore del nuovo diritto (marzo 1995) non sono
ravvisabili gli estremi di un ritardo intollerabile, contrario al principio
della buona fede e come tale legittimante l'applicazione del vecchio diritto.
Considerata l'esigenza di verificare la costruzione anche dal
profilo della sicurezza, i tempi di trattazione della domanda sono più che
accettabili. E lo sarebbero anche se ci si volesse riferire alla prima domanda,
ritirata in limine allo scopo di correggerla su un punto (accesso) che non
concerne le distanze dal bosco.
E, comunque, il nuovo diritto sarebbe applicabile anche nel
caso in cui i tempi di evasione della pratica fossero eccessivi. L'esigenza di
rispettare la distanza minima dal bosco introdotta dall'art. 18a LCFo risponde
infatti ad un interesse pubblico prevalente sull'interesse dei ricorrenti ad
approfittare del silenzio delle NAPR di __________ per costruire una casa
d'abitazione ad una distanza di soli 3 m dal limite del bosco.
Già per questo motivo il ricorso va quindi respinto.
- Abbondanzialmente va
comunque ancora rilevato che l'impugnativa andrebbe respinta anche in
considerazione dell'insufficiente definizione dei provvedimenti che devono
essere adottati per tutelare la sicurezza del fabbricato e dei suoi abitanti.
Rendendosi necessaria la realizzazione di vere e proprie opere di premunizione
(reti, muri, fossati) e non di semplici impianti tecnici rientranti nei limiti
dell'art. 17 LE, non appare invero lecito differire ad ulteriore procedura
l'esame della loro conformità con il diritto edilizio. Tanto meno si giustifica
delegare quest'incombenza all'UT, privando eventuali interessati di qualsiasi
possibilità di far valere i loro diritti d'opposizione.
Impregiudicate le questioni relative all'adeguatezza
dell'accesso ed all'obbligo di approntare i posteggi prescritti dall'art. 14
NAPR, anche da questo profilo la licenza edilizia non potrebbe essere confermata.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 17 LFo; 18a LCFo; 17, 21 LE; 14 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60,
61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'000.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 1'200.-- ai
resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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