AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.491
Data decisione, Autorità:
02.05.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00491
DP 222/95
52.95.00523
DP 256/95
52.95.00475
DP 204/95
Lugano
2 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 21 agosto, 8 e 27 settembre 1995 di
Contro
a)
la decisione 28 giugno 1995 del Consiglio di Stato (no. 3572) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 14 aprile
1995 con cui il municipio di __________ gli ha fatto ordine di astenersi da
qualsiasi intervento atto ad intralciare le attività di svago praticate su un
terreno comunale (part. no.__________ RFD)
b)
le decisioni 22 agosto e 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato (no. 3572 e
no. 5187) che respingono le impugnative presentate dall'insorgente avverso le
risoluzioni 29 maggio 1995, 2, 9 e 16 giugno 1995 e 3 luglio 1995 con cui il
municipio di __________ gli ha addebitato una tassa di fr. 27.-- per ogni intervento
della polizia comunale da lui richiesto;
viste le risposte:
al ricorso 21 agosto 1995 (a),
-
13
settembre 1995 del Consiglio di Stato,
-
22
settembre 1995 del municipio di __________,
al
ricorso 8 settembre 1995 (b),
-
5
ottobre 1995 del Consiglio di Stato,
-
6
ottobre 1995 del municipio di __________,
al
ricorso 27 settembre 1995 (b);
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A Il ricorrente __________
abita a __________, in una casa (part. no. __________ RFD) situata nella zona
residenziale intensiva del PR. Lo stabile confina con un vasto terreno prativo
(part. no. __________ RFD), di proprietà del comune e destinato ad area di
svago di interesse generale (cfr. messaggio municipale 27 gennaio 1992 N.
17/92).
Sul terreno in questione si ritrovano i ragazzi del paese per
divertirsi, giocando in particolare a calcio.
B. A più riprese __________ si é
lamentato con il municipio di __________ per il disturbo che le attività
ricreative gli arrecherebbero.
In alcune occasioni è intervenuto personalmente ad inibirne
lo svolgimento, trattenendo ad esempio i palloni finiti nel suo giardino od
impossessandosi dei giocattoli dei bambini.
Altre volte ha invece chiesto l'intervento degli agenti della
polizia comunale, che sull'arco di un anno, tra l'aprile del 1994 e l'aprile
del 1995, sono così accorsi ben 11 volte senza mai constatare alcunchè di
anomalo.
C. Non tollerando le iniziative
assunte da __________ per far cessare il disturbo che i giochi dei ragazzi gli
arrecherebbero, il 14 aprile 1995 il municipio di __________ gli ha ingiunto "di
astenersi da qualsiasi intervento che possa impedire o intralciare il gioco o
lo svago sulla part. no __________ RFD di __________, in modo particolare da
qualsiasi azione che possa intimorire o danneggiare i bambini, come quella di
sottrarre loro i giocattoli". L'ingiunzione era accompagnata dalla
comminatoria di cui all'art. 292 CPS.
Contro questo provvedimento __________ è insorto davanti al
Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
D. Nelle more del procedimento ricorsuale
__________ ha comunque ulteriormente sollecitato l'intervento della polizia
comunale, che è così accorsa altre cinque volte (25 e 29 maggio, 2, 9 e 25
giugno 1995), riscontrando ogniqualvolta situazioni rientranti nei limiti della
normalità.
Ritenendo che gli interventi esulassero dagli usuali compiti
di polizia, con decisioni 29 maggio, 2, 9, 16 giugno e 3 luglio 1995, rese in
applicazione degli art.1 e 2 del regolamento comunale sulle tasse per compiti
di polizia del 14 giugno 1993 (RCTP), il municipio di __________ ha quindi
addebitato al ricorrente una tassa di fr. 27.-- per ogni intervento.
__________ ha impugnato anche queste risoluzioni davanti al
Consiglio di Stato, sollecitandone l'annullamento.
E. Con giudizio 28 giugno 1995
il Governo ha confermato il provvedimento 14 aprile 1995 con cui il municipio
di __________ aveva ingiunto all'insorgente di astenersi da qualsiasi
intervento suscettibile di ostacolare il normale svolgimento delle attività ricreative
praticate sull'area di svago.
Evidenziate le funzioni di polizia locale spettanti
all'esecutivo comunale in virtù dell'art. 107 LOC, il Consiglio di Stato ha in
sostanza ritenuto che l'ingiunzione fosse opportuna ed adeguata al
raggiungimento dello scopo perseguito; quello cioè di permettere
un'utilizzazione del sedime comunale conforme alla sua destinazione ad area di
svago.
F. Con successive decisioni 22
agosto e 19 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha poi respinto anche le
impugnative interposte da __________ contro le tasse applicate dal municipio a
suo carico per gli interventi che la polizia aveva inutilmente effettuato
dietro sua richiesta.
Il Governo ha essenzialmente rilevato come in nessuno degli
interventi sollecitati dal ricorrente gli agenti avessero constatato
l'esercizio di attività arrecanti un effettivo disturbo alla pubblica quiete.
G. Con atti distinti, __________
ha impugnato i predetti giudizi governativi davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venissero annullati assieme alle relative
decisioni municipali.
a) Nella prima impugnativa l'insorgente rimprovera al
Consiglio di Stato di non aver accertato compiutamente i fatti rilevanti per il
giudizio. Il disturbo che le attività ricreative praticate sul terreno del
comune gli arrecherebbero sarebbe grave ed inammissibile. Il municipio,
prevenuto nei suoi confronti, trascenderebbe nell'esercizio del suo diritto di
proprietà, tollerando un'utilizzazione del fondo molesta e non conforme alla
funzione assegnata dal PR alla zona in cui è ubicato.
b) Con le ulteriori impugnative, l'insorgente contesta invece
l'applicabilità del RCTP. A suo avviso, la polizia sarebbe intervenuta
"per questioni fondamentalmente di diritto privato" in qualità di
semplice rappresentante del comune, proprietario del terreno comunale
confinante. Si tratterebbe quindi di interventi rientranti nei normali compiti
del comune in quanto proprietario del terreno sul quale vengono costantemente esercitate
le attività moleste.
H. All'accoglimento delle
impugnative si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il Municipio di __________
con argomenti che verranno semmai ripresi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la
tempestività dell'impugnativa sono pacifiche (art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm).
Da questo profilo, il ricorso è senz'altro ricevibile in ordine.
Dubbia è di per sè l'impugnabilità della risoluzione con cui
il municipio ha ingiunto al ricorrente di astenersi da qualsiasi intervento
volto ad ostacolare le attività ricreative praticate sul terreno del comune.
Limitandosi ad ingiungere al ricorrente di comportarsi
secondo le regole della civile convivenza e di astenersi da interventi volti a
farsi giustizia da sè, l'atto in esame non gli impone infatti obblighi supplementari
rispetto a quelli che da questo profilo sono posti a carico di qualsiasi altro
cittadino. Nè sopprime un suo diritto di farsi giustizia da sè, ostacolando le
attività ricreative a lui sgradite. Esso non sembra quindi presentare le
connotazioni di una decisione impugnabile, ovvero di un provvedimento mediante
il quale l'autorità amministrativa costituisce, modifica od annulla diritti od
obblighi, (cfr. art. 5 PA; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
V ed. N. 35 B I seg; Scolari, Diritto amministrativo, vol I N. 200).
Tenuto conto della comminatoria dell'art. 292 CPS assortita
al provvedimento in esame, l'impugnabilità di quest'ultimo può nondimeno essere
ammessa nella misura in cui lo si consideri alla stregua di una decisione di accertamento,
ovvero di un atto mediante il quale il municipio di __________ ha stabilito,
pena il deferimento all'autorità penale, che il ricorrente ha l'obbligo di
comportarsi secondo le regole della civile convivenza e non ha diritto di farsi
giustizia da sè attraverso interventi volti ad impedire od ostacolare le attività
ricreative praticate sull'area di svago.
Considerata la natura delle questioni poste a giudizio, il
ricorso può peraltro essere evaso con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). L'assunzione di testi,
genericamente sollecitata dal ricorrente, non appare in effetti atta a
procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti.
- Ingiunzione
2.1. Giusta l'art. 107
LOC, il municipio esercita le funzioni di polizia locale, che hanno, fra
l'altro, per oggetto: "a) il mantenimento dell'ordine e della
tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali ..."
e "c) le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso
dei beni comuni, a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo".
Analoghe prerogative sono conferite al municipio dagli art. 57 e 132 del
regolamento comunale di __________.
L'esercizio dei poteri di polizia conferiti all'esecutivo comunale
si esplicita in genere attraverso misure concrete, che limitano le libertà
fondamentali in modo idoneo ed adeguato al conseguimento delle finalità perseguite.
2.2. Nel caso in esame, il municipio di __________, preso
atto delle iniziative assunte dal ricorrente per ostacolare le attività ricreative
praticate sul terreno del comune, ha ingiunto a quest'ultimo di astenersi da
qualsiasi intervento finalizzato ad inibirne od intralciarne un'utilizzazione
conforme alla sua destinazione.
Il provvedimento, volto ad assicurare da un lato il
mantenimento dell'ordine e dall'altro la fruizione indisturbata di un bene di
uso comune, è senz'altro conforme al diritto: si fonda su una chiara base
legale, è retto da un indiscutibile interesse pubblico e rispetta compiutamente
il principio di proporzionalità.
Le eccezioni che il ricorrente solleva con riferimento ad un
preteso accertamento insufficiente dell'effettiva entità del disturbo
arrecatogli non sono comunque atte a scalfirne la validità, poichè nulla può
giustificare le iniziative che il ricorrente ha assunto per farsi giustizia da sè.
Quand'anche fosse effettivamente disturbato dalle attività ricreative praticate
dai ragazzi del quartiere sul terreno del comune, non sarebbe comunque
legittimato ad intervenire come meglio gli aggrada nei confronti degli utenti
per limitarne la libertà personale ed i diritti di proprietà.
Nella misura in cui accerta che il ricorrente non ha alcun
diritto di ostacolare l'esercizio indisturbato delle attività di svago, la
risoluzione municipale censurata va quindi senz'altro confermata.
2 Tasse
2.1. L'art. 1 RCTP di __________, adottato in virtù dell'art.
107 cpv. 4 LOC, stabilisce che:
"...il municipio preleva tasse per le prestazioni di
agenti di polizia o di altri funzionari comunali, dovuti a interventi e
accertamenti di polizia che esulano dai normali compiti del Comune o ne accrescono
gli oneri per cause riconducibili a poche persone, segnatamente:
a) per la posa di segnaletica temporanea e la
regolamentazione del traffico in occasione di manifestazioni, cantieri o altro
uso accresciuto del suolo pubblico
b) per lo sgombero forzato di veicoli posteggiati
abusivamente
c) per accertamenti richiesti a scopi privati,
specialmente per danneggiamenti, liti di vicinato o di locazione
d) per la custodia di oggetti trovati o depositati
e) per accertamenti, preavvisi o accertamenti di polizia
previsti da altre leggi
f) per intimazioni di documenti ordinate da un'autorità in
seguito a impedimento della notifica postale
g) per l'esecuzione o l'assistenza ad esecuzioni ordinate
dalle autorità, e per altri interventi dovuti a colpa di un responsabile.
Le tasse sono a carico del richiedente, organizzatore,
beneficiario, perturbatore o altrimenti responsabile.
Per interventi di carattere rappacificatorio o ammonitorio,
quando il prelievo della tassa può contraddire allo scopo, il municipio può
tassare solo l'intervento ripetuto.
Alle tasse possono essere aggiunte le spese vive attinenti
all'intervento (retribuzione di ausiliari, materiale consumato, spese postali,
ecc.)".
Gli organi di polizia hanno il compito di tutelare la
sicurezza e di mantenere l'ordine legalmente costituito (cfr. art. legge sulla
polizia, LPol; ). Essi sono fra l'altro tenuti ad adottare le misure necessarie
per prevenire e per quanto possibile impedire le infrazioni. Devono quindi
intervenire, d'ufficio o ad istanza di terzi, per proteggere l'incolumità delle
persone e l'integrità dei beni pubblici e privati minacciati da pericoli seri
ed imminenti (cfr. art. 1 cpv. 2 LPol; ZBl 88, 545).
A livello cantonale, l'intervento della polizia è per
principio gratuito (art. 10 cpv. 1 LPol). Chi provoca interventi straordinari o
ingiustificati o per sua colpa e chi usufruisce degli accertamenti di polizia a
fini privati può tuttavia essere tenuto al pagamento di tasse destinate a
coprire i costi causati (art. 10 cpv. 2 LPol e 4 RLPol). Analoga disciplina è
prevista a livello comunale dalla norma di regolamento dianzi riprodotta.
2.2. In concreto, si tratta essenzialmente di stabilire se
gli interventi effettuati dalla polizia comunale su sollecitazione del ricorrente
rientrassero nelle incombenze usuali delle autorità preposte alla tutela
dell'ordine pubblico in senso lato o se invece esulassero da tale ambito e
giustificassero pertanto l'applicazione di una tassa proporzionata ai costi
cagionati senza valido motivo.
Orbene, dagli atti risulta che l'insorgente ha ripetutamente
sollecitato la polizia comunale ad intervenire per ripristinare la quiete e la
tranquillità, a suo avviso, gravemente pregiudicate dalle attività ricreative
praticate dai ragazzi del quartiere sull'area di svago situata davanti alla sua
abitazione. La polizia, accorsa per ben 17 volte, non ha mai constatato
l'esistenza di turbative tali da giustificare l'adozione di provvedimenti
particolari nei confronti degli utenti dell'area da gioco.
Dopo i primi 11 interventi gratuiti, il municipio ha deciso
di addebitare al ricorrente una tassa fondata sul RCTP. I primi due interventi,
stando alla versione del ricorrente, sono stati determinati da due ragazzi
(__________ anni) e da un adulto che in giorno di festa (25.5.95) si
divertivano a calciare il pallone contro il muro di cinta del suo giardino. Nel
terzo caso assoggettato a tassa (29.5.95) si trattava invece di una classe di
scuola (3. elementare), che giocava a pallavolo (10 ragazze) ed a calcio (10
ragazzi) durante la ricreazione. Il quarto intervento (2.6.95) era nuovamente dovuto
alle pallonate che 4 ragazzi tiravano contro il muro di cinta del giardino. La
quinta volta la polizia è intervenuta, sempre su richiesta dell'insorgente, per
il disturbo arrecato da una ventina di ragazzi di quinta elementare, che la
sera del 9 giugno 1995 festeggiavano la fine dell'anno scolastico. L'ultimo
intervento (25.6.95) è stato ancora una volta determinato da due ragazzini che
giocavano al pallone sul prato.
Valutate nel loro insieme le circostanze che hanno dato luogo
ai singoli interventi, non si può ragionevolmente sostenere che quest'ultimi
rientrassero nei compiti generali spettanti agli organi di polizia. A non
averne dubbio, si è trattato di prestazioni che esulavano dai compiti
normalmente affidati al comune nel campo della tutela della tranquillità e
della quiete pubbliche. Sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo
quantitativo, il disturbo arrecato dal gioco dei ragazzi era limitato e
circoscritto. Non eccedeva i limiti di quella ragionevole tolleranza, che le
regole della civile convivenza impongono. Benchè la zona risulti densamente popolata,
soltanto il ricorrente sembra infatti esserne toccato. Non si è quindi trattato
di molestie qualificate, di gravità tale da pregiudicare il diritto alla quiete
ed alla tranquillità di una cerchia vasta ed indeterminata di persone
normodotate.
Del tutto giustificata appare pertanto la pretesa del
municipio di __________ di prelevare una tassa volta a coprire almeno in parte
i costi causati dagli interventi che il ricorrente aveva sollecitato a causa
della sua particolare sensibilità e della sua ridotta capacità di sopportazione.
A torto pretende il ricorrente di andare esente da qualsiasi
aggravio, asserendo che la polizia è intervenuta in rappresentanza del comune,
proprietario del terreno. La tesi non può essere accreditata, poichè è evidente
che la polizia non è accorsa nell'interesse del comune, bensì nell'interesse
esclusivo del ricorrente, che ne aveva sollecitato l'intervento. Anche volendo
ricondurre la fattispecie ad una lite di vicinato, il fatto che il vicino sia
il comune non preclude al municipio la possibilità di addebitare al ricorrente
le spese che questi ha causato sollecitando l'intervento di un servizio
pubblico per tutelare suoi interessi di natura meramente privata.
- Così stando le cose, le
decisioni governative impugnate vanno quindi confermate siccome immuni da
violazioni del diritto (art. 61 PAmm).
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
visti gli art. 107 e 208
LOC; 25 RALOC; 13, 52, NAPR di __________; 10 LPol; 4 RLPol; 1, 2 RCTP di
__________; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono respinti.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 800.-- (ottocento) sono a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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