AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.491
Data decisione, Autorità: 02.05.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00491 DP 222/95 52.95.00523 DP 256/95 52.95.00475 DP 204/95
Lugano 2 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 21 agosto, 8 e 27 settembre 1995 di
Contro
a) la decisione 28 giugno 1995 del Consiglio di Stato (no. 3572) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 14 aprile 1995 con cui il municipio di __________ gli ha fatto ordine di astenersi da qualsiasi intervento atto ad intralciare le attività di svago praticate su un terreno comunale (part. no.__________ RFD)
b) le decisioni 22 agosto e 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato (no. 3572 e no. 5187) che respingono le impugnative presentate dall'insorgente avverso le risoluzioni 29 maggio 1995, 2, 9 e 16 giugno 1995 e 3 luglio 1995 con cui il municipio di __________ gli ha addebitato una tassa di fr. 27.-- per ogni intervento della polizia comunale da lui richiesto;
viste le risposte:
28 agosto 1995 del Consiglio di Stato;
8 agosto 1995 del municipio di __________;
al ricorso 21 agosto 1995 (a),
13 settembre 1995 del Consiglio di Stato,
22 settembre 1995 del municipio di __________,
al ricorso 8 settembre 1995 (b),
5 ottobre 1995 del Consiglio di Stato,
6 ottobre 1995 del municipio di __________,
al ricorso 27 settembre 1995 (b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A Il ricorrente __________ abita a __________, in una casa (part. no. __________ RFD) situata nella zona residenziale intensiva del PR. Lo stabile confina con un vasto terreno prativo (part. no. __________ RFD), di proprietà del comune e destinato ad area di svago di interesse generale (cfr. messaggio municipale 27 gennaio 1992 N. 17/92).
Sul terreno in questione si ritrovano i ragazzi del paese per divertirsi, giocando in particolare a calcio.
B. A più riprese __________ si é lamentato con il municipio di __________ per il disturbo che le attività ricreative gli arrecherebbero.
In alcune occasioni è intervenuto personalmente ad inibirne lo svolgimento, trattenendo ad esempio i palloni finiti nel suo giardino od impossessandosi dei giocattoli dei bambini.
Altre volte ha invece chiesto l'intervento degli agenti della polizia comunale, che sull'arco di un anno, tra l'aprile del 1994 e l'aprile del 1995, sono così accorsi ben 11 volte senza mai constatare alcunchè di anomalo.
C. Non tollerando le iniziative assunte da __________ per far cessare il disturbo che i giochi dei ragazzi gli arrecherebbero, il 14 aprile 1995 il municipio di __________ gli ha ingiunto "di astenersi da qualsiasi intervento che possa impedire o intralciare il gioco o lo svago sulla part. no __________ RFD di __________, in modo particolare da qualsiasi azione che possa intimorire o danneggiare i bambini, come quella di sottrarre loro i giocattoli". L'ingiunzione era accompagnata dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.
Contro questo provvedimento __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
D. Nelle more del procedimento ricorsuale __________ ha comunque ulteriormente sollecitato l'intervento della polizia comunale, che è così accorsa altre cinque volte (25 e 29 maggio, 2, 9 e 25 giugno 1995), riscontrando ogniqualvolta situazioni rientranti nei limiti della normalità.
Ritenendo che gli interventi esulassero dagli usuali compiti di polizia, con decisioni 29 maggio, 2, 9, 16 giugno e 3 luglio 1995, rese in applicazione degli art.1 e 2 del regolamento comunale sulle tasse per compiti di polizia del 14 giugno 1993 (RCTP), il municipio di __________ ha quindi addebitato al ricorrente una tassa di fr. 27.-- per ogni intervento.
__________ ha impugnato anche queste risoluzioni davanti al Consiglio di Stato, sollecitandone l'annullamento.
E. Con giudizio 28 giugno 1995 il Governo ha confermato il provvedimento 14 aprile 1995 con cui il municipio di __________ aveva ingiunto all'insorgente di astenersi da qualsiasi intervento suscettibile di ostacolare il normale svolgimento delle attività ricreative praticate sull'area di svago.
Evidenziate le funzioni di polizia locale spettanti all'esecutivo comunale in virtù dell'art. 107 LOC, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che l'ingiunzione fosse opportuna ed adeguata al raggiungimento dello scopo perseguito; quello cioè di permettere un'utilizzazione del sedime comunale conforme alla sua destinazione ad area di svago.
F. Con successive decisioni 22 agosto e 19 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha poi respinto anche le impugnative interposte da __________ contro le tasse applicate dal municipio a suo carico per gli interventi che la polizia aveva inutilmente effettuato dietro sua richiesta.
Il Governo ha essenzialmente rilevato come in nessuno degli interventi sollecitati dal ricorrente gli agenti avessero constatato l'esercizio di attività arrecanti un effettivo disturbo alla pubblica quiete.
G. Con atti distinti, __________ ha impugnato i predetti giudizi governativi davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venissero annullati assieme alle relative decisioni municipali.
a) Nella prima impugnativa l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di non aver accertato compiutamente i fatti rilevanti per il giudizio. Il disturbo che le attività ricreative praticate sul terreno del comune gli arrecherebbero sarebbe grave ed inammissibile. Il municipio, prevenuto nei suoi confronti, trascenderebbe nell'esercizio del suo diritto di proprietà, tollerando un'utilizzazione del fondo molesta e non conforme alla funzione assegnata dal PR alla zona in cui è ubicato.
b) Con le ulteriori impugnative, l'insorgente contesta invece l'applicabilità del RCTP. A suo avviso, la polizia sarebbe intervenuta "per questioni fondamentalmente di diritto privato" in qualità di semplice rappresentante del comune, proprietario del terreno comunale confinante. Si tratterebbe quindi di interventi rientranti nei normali compiti del comune in quanto proprietario del terreno sul quale vengono costantemente esercitate le attività moleste.
H. All'accoglimento delle impugnative si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il Municipio di __________ con argomenti che verranno semmai ripresi qui appresso.
Considerato, in diritto
Da questo profilo, il ricorso è senz'altro ricevibile in ordine.
Dubbia è di per sè l'impugnabilità della risoluzione con cui il municipio ha ingiunto al ricorrente di astenersi da qualsiasi intervento volto ad ostacolare le attività ricreative praticate sul terreno del comune.
Limitandosi ad ingiungere al ricorrente di comportarsi secondo le regole della civile convivenza e di astenersi da interventi volti a farsi giustizia da sè, l'atto in esame non gli impone infatti obblighi supplementari rispetto a quelli che da questo profilo sono posti a carico di qualsiasi altro cittadino. Nè sopprime un suo diritto di farsi giustizia da sè, ostacolando le attività ricreative a lui sgradite. Esso non sembra quindi presentare le connotazioni di una decisione impugnabile, ovvero di un provvedimento mediante il quale l'autorità amministrativa costituisce, modifica od annulla diritti od obblighi, (cfr. art. 5 PA; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 35 B I seg; Scolari, Diritto amministrativo, vol I N. 200).
Tenuto conto della comminatoria dell'art. 292 CPS assortita al provvedimento in esame, l'impugnabilità di quest'ultimo può nondimeno essere ammessa nella misura in cui lo si consideri alla stregua di una decisione di accertamento, ovvero di un atto mediante il quale il municipio di __________ ha stabilito, pena il deferimento all'autorità penale, che il ricorrente ha l'obbligo di comportarsi secondo le regole della civile convivenza e non ha diritto di farsi giustizia da sè attraverso interventi volti ad impedire od ostacolare le attività ricreative praticate sull'area di svago.
Considerata la natura delle questioni poste a giudizio, il ricorso può peraltro essere evaso con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). L'assunzione di testi, genericamente sollecitata dal ricorrente, non appare in effetti atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti.
2.1. Giusta l'art. 107 LOC, il municipio esercita le funzioni di polizia locale, che hanno, fra l'altro, per oggetto: "a) il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali ..." e "c) le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo". Analoghe prerogative sono conferite al municipio dagli art. 57 e 132 del regolamento comunale di __________.
L'esercizio dei poteri di polizia conferiti all'esecutivo comunale si esplicita in genere attraverso misure concrete, che limitano le libertà fondamentali in modo idoneo ed adeguato al conseguimento delle finalità perseguite.
2.2. Nel caso in esame, il municipio di __________, preso atto delle iniziative assunte dal ricorrente per ostacolare le attività ricreative praticate sul terreno del comune, ha ingiunto a quest'ultimo di astenersi da qualsiasi intervento finalizzato ad inibirne od intralciarne un'utilizzazione conforme alla sua destinazione.
Il provvedimento, volto ad assicurare da un lato il mantenimento dell'ordine e dall'altro la fruizione indisturbata di un bene di uso comune, è senz'altro conforme al diritto: si fonda su una chiara base legale, è retto da un indiscutibile interesse pubblico e rispetta compiutamente il principio di proporzionalità.
Le eccezioni che il ricorrente solleva con riferimento ad un preteso accertamento insufficiente dell'effettiva entità del disturbo arrecatogli non sono comunque atte a scalfirne la validità, poichè nulla può giustificare le iniziative che il ricorrente ha assunto per farsi giustizia da sè. Quand'anche fosse effettivamente disturbato dalle attività ricreative praticate dai ragazzi del quartiere sul terreno del comune, non sarebbe comunque legittimato ad intervenire come meglio gli aggrada nei confronti degli utenti per limitarne la libertà personale ed i diritti di proprietà.
Nella misura in cui accerta che il ricorrente non ha alcun diritto di ostacolare l'esercizio indisturbato delle attività di svago, la risoluzione municipale censurata va quindi senz'altro confermata.
2 Tasse
2.1. L'art. 1 RCTP di __________, adottato in virtù dell'art. 107 cpv. 4 LOC, stabilisce che:
"...il municipio preleva tasse per le prestazioni di agenti di polizia o di altri funzionari comunali, dovuti a interventi e accertamenti di polizia che esulano dai normali compiti del Comune o ne accrescono gli oneri per cause riconducibili a poche persone, segnatamente:
a) per la posa di segnaletica temporanea e la regolamentazione del traffico in occasione di manifestazioni, cantieri o altro uso accresciuto del suolo pubblico
b) per lo sgombero forzato di veicoli posteggiati abusivamente
c) per accertamenti richiesti a scopi privati, specialmente per danneggiamenti, liti di vicinato o di locazione
d) per la custodia di oggetti trovati o depositati
e) per accertamenti, preavvisi o accertamenti di polizia previsti da altre leggi
f) per intimazioni di documenti ordinate da un'autorità in seguito a impedimento della notifica postale
g) per l'esecuzione o l'assistenza ad esecuzioni ordinate dalle autorità, e per altri interventi dovuti a colpa di un responsabile.
Le tasse sono a carico del richiedente, organizzatore, beneficiario, perturbatore o altrimenti responsabile.
Per interventi di carattere rappacificatorio o ammonitorio, quando il prelievo della tassa può contraddire allo scopo, il municipio può tassare solo l'intervento ripetuto.
Alle tasse possono essere aggiunte le spese vive attinenti all'intervento (retribuzione di ausiliari, materiale consumato, spese postali, ecc.)".
Gli organi di polizia hanno il compito di tutelare la sicurezza e di mantenere l'ordine legalmente costituito (cfr. art. legge sulla polizia, LPol; ). Essi sono fra l'altro tenuti ad adottare le misure necessarie per prevenire e per quanto possibile impedire le infrazioni. Devono quindi intervenire, d'ufficio o ad istanza di terzi, per proteggere l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati minacciati da pericoli seri ed imminenti (cfr. art. 1 cpv. 2 LPol; ZBl 88, 545).
A livello cantonale, l'intervento della polizia è per principio gratuito (art. 10 cpv. 1 LPol). Chi provoca interventi straordinari o ingiustificati o per sua colpa e chi usufruisce degli accertamenti di polizia a fini privati può tuttavia essere tenuto al pagamento di tasse destinate a coprire i costi causati (art. 10 cpv. 2 LPol e 4 RLPol). Analoga disciplina è prevista a livello comunale dalla norma di regolamento dianzi riprodotta.
2.2. In concreto, si tratta essenzialmente di stabilire se gli interventi effettuati dalla polizia comunale su sollecitazione del ricorrente rientrassero nelle incombenze usuali delle autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico in senso lato o se invece esulassero da tale ambito e giustificassero pertanto l'applicazione di una tassa proporzionata ai costi cagionati senza valido motivo.
Orbene, dagli atti risulta che l'insorgente ha ripetutamente sollecitato la polizia comunale ad intervenire per ripristinare la quiete e la tranquillità, a suo avviso, gravemente pregiudicate dalle attività ricreative praticate dai ragazzi del quartiere sull'area di svago situata davanti alla sua abitazione. La polizia, accorsa per ben 17 volte, non ha mai constatato l'esistenza di turbative tali da giustificare l'adozione di provvedimenti particolari nei confronti degli utenti dell'area da gioco.
Dopo i primi 11 interventi gratuiti, il municipio ha deciso di addebitare al ricorrente una tassa fondata sul RCTP. I primi due interventi, stando alla versione del ricorrente, sono stati determinati da due ragazzi (__________ anni) e da un adulto che in giorno di festa (25.5.95) si divertivano a calciare il pallone contro il muro di cinta del suo giardino. Nel terzo caso assoggettato a tassa (29.5.95) si trattava invece di una classe di scuola (3. elementare), che giocava a pallavolo (10 ragazze) ed a calcio (10 ragazzi) durante la ricreazione. Il quarto intervento (2.6.95) era nuovamente dovuto alle pallonate che 4 ragazzi tiravano contro il muro di cinta del giardino. La quinta volta la polizia è intervenuta, sempre su richiesta dell'insorgente, per il disturbo arrecato da una ventina di ragazzi di quinta elementare, che la sera del 9 giugno 1995 festeggiavano la fine dell'anno scolastico. L'ultimo intervento (25.6.95) è stato ancora una volta determinato da due ragazzini che giocavano al pallone sul prato.
Valutate nel loro insieme le circostanze che hanno dato luogo ai singoli interventi, non si può ragionevolmente sostenere che quest'ultimi rientrassero nei compiti generali spettanti agli organi di polizia. A non averne dubbio, si è trattato di prestazioni che esulavano dai compiti normalmente affidati al comune nel campo della tutela della tranquillità e della quiete pubbliche. Sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo, il disturbo arrecato dal gioco dei ragazzi era limitato e circoscritto. Non eccedeva i limiti di quella ragionevole tolleranza, che le regole della civile convivenza impongono. Benchè la zona risulti densamente popolata, soltanto il ricorrente sembra infatti esserne toccato. Non si è quindi trattato di molestie qualificate, di gravità tale da pregiudicare il diritto alla quiete ed alla tranquillità di una cerchia vasta ed indeterminata di persone normodotate.
Del tutto giustificata appare pertanto la pretesa del municipio di __________ di prelevare una tassa volta a coprire almeno in parte i costi causati dagli interventi che il ricorrente aveva sollecitato a causa della sua particolare sensibilità e della sua ridotta capacità di sopportazione.
A torto pretende il ricorrente di andare esente da qualsiasi aggravio, asserendo che la polizia è intervenuta in rappresentanza del comune, proprietario del terreno. La tesi non può essere accreditata, poichè è evidente che la polizia non è accorsa nell'interesse del comune, bensì nell'interesse esclusivo del ricorrente, che ne aveva sollecitato l'intervento. Anche volendo ricondurre la fattispecie ad una lite di vicinato, il fatto che il vicino sia il comune non preclude al municipio la possibilità di addebitare al ricorrente le spese che questi ha causato sollecitando l'intervento di un servizio pubblico per tutelare suoi interessi di natura meramente privata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
visti gli art. 107 e 208 LOC; 25 RALOC; 13, 52, NAPR di __________; 10 LPol; 4 RLPol; 1, 2 RCTP di __________; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono respinti.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- (ottocento) sono a carico dell'insorgente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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