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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.495
Data decisione, Autorità: 06.12.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00495 DP 226/95 cm
Lugano 6 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 settembre 1995 di
contro
la decisione 24 agosto 1995, no 229.95.WEG.02, con cui l'Ufficio dell'abitazione ha revocato all'insorgente con effetto al 1°luglio 1995 il sussidio per l'acquisto dell'abitazione sita ai mappali no. __________ e __________ RFD di __________ concesso dal Consiglio di Stato con decisione 8 luglio 1991;
vista la decisione 13 ottobre 1995 dell'Ufficio dell'abitazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 8 luglio 1991 il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta presentata da __________ tendente all'ottenimento di un sussidio per l'acquisto di un'abitazione sita ai mappali no. __________ e __________ RFD di __________ per un importo annuo di fr. 5'220.-- su un periodo di dieci anni;
che con successiva decisione 17 marzo 1992 il Governo ha fissato sia i costi d'investimento determinanti l'aiuto cantonale definitivo (fr. 436'000.--) sia il periodo di sussidiamento (1°agosto 1991 - 31 luglio 2001);
che con lettera 10 febbraio 1995 l'Ufficio dell'abitazione, dovendo procedere all'usuale verifica delle condizioni di sussidiamento, ha invitato l'insorgente ad inviargli il modulo WEG. 8.5 con i dati familiari e fiscali;
che in data 14 aprile 1995 il predetto Ufficio, non avendo ancora ricevuto alcunché, ha fissato alla ricorrente un termine perentorio di 15 giorni per provvedere alla presentazione della documentazione suddetta;
che, siccome __________ non ha dato seguito a quanto richiestole, con decisione 24 agosto 1995 l'Ufficio dell'abitazione le ha quindi revocato il sussidio in parola;
che contro il predetto giudizio __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; dei motivi addotti a sostegno dell'impugnativa si dirà, per quanto necessario, nel seguito;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data, ritenuto che l'Ufficio dell'abitazione ha agito per conto del Consiglio di Stato (cfr. Regolamento del Consiglio di Stato sulla delega di competenza decisionali ad istanze subordinate e sulla relativa procedura di reclamo del 24 agosto 1994; art. 40 LA);
che pure sono date la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa ( 43 e 46 PAmm): il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che con decisione 13 ottobre 1995 l'Ufficio dell'abitazione ha comunicato alla ricorrente che il sussidio cantonale revocato con la decisione qui impugnata era stato ripristinato;
che, stando così le cose, il ricorso in esame è divenuto privo di oggetto, motivo per cui deve essere stralciato dai ruoli;
che, infine, in siffatte evenienze, non si prelevano né tasse di giustizia né spese;
Per questi motivi,
visti gli art. 40 LA, 28, 43, 46 , 50 PAmm,
decreta:
Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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