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Numero d'incarto:
52.1995.497
Data decisione, Autorità:
03.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00497
DP 234/95
cm
Lugano
3 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo
sull'istanza di revisione 11 settembre 1995 di
contro
la
sentenza 1° settembre 1995 di questo Tribunale;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, con sentenza 1°
settembre 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso
inoltrato da __________ contro la risoluzione 22 agosto 1995 con cui il
Consiglio di Stato ha rigettato l'impugnativa inoltrata dallo stesso insorgente
avverso la decisione 22 giugno 1995 con cui il Consiglio comunale di __________
ha approvato i conti consuntivi 1994 del comune.
che, __________, in sostanza, ha chiesto al Tribunale
cantonale amministrativo di rivedere il predetto giudizio sulla base dell'art.
172 LOC, contesta inoltre la tassa di giustizia posta a suo carico;
considerato, in
diritto
che la revisione è data:
"a) se
l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno
di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale
norma lo consente;
b) se
essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli
atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c) se
da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla
decisione a pregiudizio dell'istante;
d) se
l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o
ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella
procedura precedente.";
che, negli argomenti addotti dall'istante non è ravvisabile
motivo di revisione alcuno; neppure per quel che attiene alla tassa di
giustizia
che, di conseguenza, l'istanza va respinta in base all'art.
48 PAmm applicato per analogia;
che, la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 3, 35, 48 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
L'istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr.
200.-- è a carico dell'istante.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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