AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.498
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00498 DP 231/95 leo
Lugano 27 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 settembre 1995 di
ed __________ rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 22 agosto 1995 (n. 4342) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile il ricorso inoltrato dagli insorgenti avverso la risoluzione 10 marzo 1994 con cui il Dipartimento del territorio ordina l'allacciamento della loro proprietà alla rete comunale delle canalizzazioni;
viste le risposte:
14 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
27 settembre 1995 del Dipartimento del territorio;
27 settembre 1995 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 1. febbraio 1980 l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni (ora Dipartimento del territorio) ha rilasciato a __________ ed __________ l'autorizzazione cantonale a costruire una casa d'abitazione a __________, su un fondo (part. n. __________ RFD) situato fuori dalla zona edificabile e dal perimetro del PGC. L'intervento consisteva in pratica nella ricostruzione di un vecchio rustico demolito dagli stessi ricorrenti. L'autorizzazione era subordinata alla seguente condizione:
"che siano posati una fossa biologica vol mc 8 provvisoria e un pozzo perdente provvisorio. Allacciamento alla fognatura comunale come alle dichiarazioni contenute nella lettera degli istanti alla SEPA del 30 marzo 1979";
lettera in cui gli insorgenti si impegnavano:
"ad eseguire entro 5 anni l'allacciamento della loro proprietà alla fognatura comunale, quando entrerà in funzione l'impianto definitivo".
L'autorizzazione in oggetto non precisava ulteriormente le modalità esecutive dell'allacciamento.
B. Avendo constatato che i ricorrenti non avevano dato seguito all'impegno assunto, il 10 marzo 1994 il Dipartimento del territorio ha ordinato loro di allacciare la costruzione alla rete comunale delle canalizzazioni che nel frattempo era entrata in funzione.
C. Con giudizio 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha respinto siccome irricevibile l'impugnativa inoltrata da __________ ed __________ contro la predetta ingiunzione.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il provvedimento fosse da configurare alla stregua di una semplice diffida - non impugnabile - ad eseguire una decisione cresciuta in giudicato. Intervenendo d'ufficio, il Consiglio di Stato ha nondimeno riformato l'ordine, munendolo del termine per iniziare i lavori, della diffida dell'esecuzione d'ufficio in caso d'inosservanza e della comminatoria dell'art. 292 CP.
D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Rievocata la fattispecie gli insorgenti negano anzitutto che l'ordine possa essere considerato come una semplice diffida ad eseguire una decisione cresciuta in giudicato. Nel merito, eccepiscono invece la prescrizione dell'impegno assunto nel 1979 e contestano l'applicabilità dell'art. 49 LALIA. Applicabile al loro caso sarebbe l'art. 46 LALIA. disciplinante l'obbligo di allacciare alla rete delle canalizzazioni le costruzioni esistenti fuori della zona edificabile; norma, questa, che considerata la situazione dell'edificio farebbe apparire del tutto inesigibile l'obbligo in contestazione.
In via principale, i ricorrenti chiedono quindi che la causa venga rinviata al Consiglio di Stato per l'esame del merito. In via subordinata postulano invece l'annullamento dell'ordine censurato e l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di allacciare la loro costruzione alla rete delle canalizzazioni.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal Dipartimento del territorio e dal municipio di __________, che contesta partitamente le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in diritto
1.1. Notoriamente, il ricorso a questo Tribunale è dato soltanto nei casi previsti dalla legge, ovvero secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (art. 60 PAmm; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 363).
Giusta l'art. 124 LALIA, disciplinante la materia del contendere:
"...
a) contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità della LOC;
b) contro le decisioni dei consorzi di comuni è dato ricorso in conformità della LCCom;
c) contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato;
d contro le decisioni del Dipartimento prese in applicazione dell'art. 81 cpv. 1 è dato ricorso in conformità della LE;
e) contro le decisioni del Servizio tecnico è dato ricorso al Dipartimento".
Questa norma non attribuisce espressamente alcuna competenza al Tribunale cantonale amministrativo. Dalla stessa emerge tuttavia indirettamente che il ricorso a questo Tribunale è per principio dato in tutti i casi in cui la decisione è resa da un'autorità comunale o consortile.
Tanto la LOC, quanto la LCCom stabiliscono infatti che le decisioni degli organi comunali e consortili sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato, il cui giudizio può essere dedotto davanti a questo Tribunale a meno che la legge lo dichiari definitivo.
In assenza di un esplicita disposizione che preveda la possibilità di adire anche il Tribunale cantonale amministrativo, contro le decisioni del dipartimento è invece dato ricorso soltanto davanti al Consiglio di Stato, il cui giudizio è per principio definitivo.
A questa regola fa tuttavia eccezione l'art. 124 lett. d) LALIA, che, indirettamente, prevede la possibilità di dedurre davanti a questo Tribunale (in seconda istanza) tutte le decisioni prese dal Dipartimento in applicazione dell'art. 81 cpv. 1 LALIA, ovvero nell'ambito di una procedura di rilascio del permesso di costruzione comportante anche il rilascio dell'autorizzazione cantonale a costruire prevista dalla LE 1973.
1.2. In concreto, il ricorso ha per oggetto una decisione governativa che dichiara irricevibile un'impugnativa inoltrata contro la risoluzione con cui il Dipartimento del territorio ha ordinato agli insorgenti di dar seguito alla condizione apposta nell'autorizzazione cantonale a costruire accordata loro nel 1980 per la riedificazione del rustico demolito. Si tratta, in altri termini, di un procedimento ricorsuale che riguarda l'adempimento di una condizione imposta da un'autorizzazione cantonale rilasciata in base alla LE 1973 ed all'art. 81 cpv. 1 LALIA.
Dal profilo della competenza di questo Tribunale, il ricorso appare quindi proponibile.
Diversa sarebbe invece la conclusione qualora la decisione dipartimentale impugnata si fondasse sull'art. 46 LALIA, come assumono i ricorrenti. Gli ordini di allacciamento impartiti dal Dipartimento del territorio in base a tale norma sono infatti impugnabili soltanto davanti al Consiglio di Stato (STA 11.9.1995 in re V.).
Non trattandosi tuttavia di un ordine di risanamento retto da tale disposizione ed apparendo d'altro canto soddisfatti gli altri presupposti processuali (legittimazione attiva, tempestività), nei limiti degli aspetti d'ordine sin qui considerati, nulla osta pertanto ad un esame del merito dell'impugnativa.
2.1. A tal proposito, giova anzitutto rilevare che la vigilanza sull'adempimento delle condizioni accessorie di una licenza edilizia rientra di principio nel quadro della sua attuazione. Provvedimenti adottati al riguardo sono considerati come misure esecutive e non sono di conseguenza impugnabili. Ciò vale tuttavia soltanto nella misura in cui le condizioni da adempiere risultino definite in modo chiaro ed univoco e possano essere soddisfatte senza ulteriori precisazioni. Se ciò non si verifica, occorre preliminarmente precisarle nell'ambito di un procedimento analogo a quello prescritto per il rilascio della licenza, nel quale gli interessati abbiano le stesse possibilità di difendere i loro diritti. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui sia controverso se una condizione è stata soddisfatta o meno, rispettivamente se il suo adempimento è ancora esigibile (Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd. N. 39 B VII pag. 117).
2.2. Nel caso in esame, l'autorizzazione cantonale rilasciata ai ricorrenti nel 1980 stabiliva in modo chiaro ed inequivocabile che la costruzione avrebbe dovuto essere allacciata alla rete delle canalizzazioni non appena questa fosse entrata in funzione. Nella misura in cui è volta a contestare l'obbligo in quanto tale, l'impugnativa è quindi irricevibile.
La condizione apposta nella licenza edilizia non precisava tuttavia né il tracciato, né le dimensioni dell'allacciamento che i ricorrenti avrebbero dovuto realizzare. Sotto questo profilo, essa non è sufficientemente definita. Non può quindi tradursi in atti volti a darvi concretamente seguito.
Controversa, siccome lasciata a torto irrisolta da parte del Consiglio di Stato, è pure la questione a sapere se l'obbligo di allacciamento sia ancora esigibile o si sia nel frattempo prescritto.
Entro questi limiti, l'impugnativa va quindi accolta, annullando il giudizio governativo impugnato siccome lesivo del diritto di essere sentito dei ricorrenti. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm, gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato affinché renda una nuova decisione che definisca gli aspetti lasciati indebitamente irrisolti (prescrizione dell'obbligo, tracciato e dimensioni dell'allacciamento), dando ai ricorrenti l'opportunità di far valere i loro diritti di difesa.
Per questi motivi,
visti gli art. 49 LE 1973; 52 LE 1991; 46, 81, 124 LALIA; 3, 18, 28, 31, 34, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 agosto 1995 del Consiglio di Stato (n. 4342) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché proceda come al considerando 2.2.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Lo Stato rifonderà ai ricorrenti fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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