AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.507
Data decisione, Autorità: 19.12.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00507 DP 239/95 leo
Lugano 19 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 settembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 agosto 1995 (n. 4254) del Consiglio di Stato che respinge parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 dicembre 1994 con cui il municipio di __________ gli ha imposto la restituzione di indennità per economia domestica percepite indebitamente;
viste le risposte:
18 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
18 settembre 1995 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ lavora dal 1961 alle dipendenze del comune di __________ in qualità di montatore delle __________.
Nel 1981 ha sposato __________, prendendo a sua carico i due figli di primo letto della moglie. In considerazione di quest'onere, oltre all'indennità per economia domestica il municipio gli ha riconosciuto anche l'indennità per figli.
B. Nel marzo del 1984 il ricorrente ha comunicato all'ufficio contabilità delle AIL di essersi separato di fatto dalla moglie e di non avere più obblighi alimentari verso i di lei figli. L'assegno per i figli è stato pertanto soppresso. L'indennità per economia domestica è invece stata mantenuta, poiché il ricorrente continuava ad averne diritto in quanto coniugato.
Il matrimonio con __________ è stato sciolto per divorzio il 18 novembre 1986. Non avendo notificato al datore di lavoro il sopraggiunto cambiamento dello stato civile, il ricorrente ha tuttavia continuato a percepire l'indennità per economia domestica.
C. Il 2 settembre 1994 __________ si è risposato. Venuto a conoscenza del nuovo matrimonio, il servizio del personale si è accorto di aver indebitamente versato l'indennità per economia domestica anche dopo il divorzio dalla prima moglie.
Con risoluzione 17 novembre 1994 il municipio di __________ ha quindi chiesto a __________ di restituirgli le indennità versategli tra il dicembre 1986 e l'agosto 1994.
D. Con decisione 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha parzialmente annullato il provvedimento, accogliendo in parte l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________. In sostanza, il Governo ha ritenuto dati i presupposti per applicare in via di analogia le disposizioni del diritto civile sull'indebito arricchimento. Ha tuttavia ritenuto prescritte le pretese del comune risalenti ad oltre cinque anni dal momento in cui è sorto il credito per ripetizione dell'indebito.
E. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando la liberazione da ogni pretesa di risarcimento.
Richiamandosi al termine annuale di prescrizione dell'azione di risarcimento fissato dall'art. 67 CO, l'insorgente obietta anzitutto che il municipio era a conoscenza del cambiamento del suo stato civile intervenuto in seguito al divorzio del 1986. Lo proverebbe il fatto che a partire da quel momento è cessata l'erogazione degli assegni per i figli di primo letto dell'ex moglie.
Parallelamente, il ricorrente chiede inoltre che venga applicato per analogia l'art. 64 ROD norma, che in caso di domanda tardiva di assegnazione di indennità, limita agli ultimi 6 mesi il diritto agli arretrati.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio di __________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
Il ricorso è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono invero pacificamente date.
Controversa, in primo luogo, è l'applicabilità del termine annuale di prescrizione dell'azione di indebito arricchimento fissato dall'art. 67 CO. Termine che decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione.
In un primo tempo, il Tribunale federale ha stabilito che in assenza di esplicite normative le pretese di restituzione fondate sul diritto pubblico si prescrivessero nel termine di cinque anni (DTF 98 Ib 359; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 32 B VI e 34 B III a). In seguito alle critiche mossegli dalla dottrina, il Tribunale federale ha tuttavia riconsiderato la propria giurisprudenza. La questione relativa all'applicabilità dei termini di prescrizione, fissati dall'art. 67 CO, è stata comunque lasciata aperta (DTF 108 Ib 150 seg.; Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N. 34 B III a).
Ai fini del presente giudizio, la questione può rimanere ulteriormente indecisa, poiché, contrariamente a quanto eccepisce l'insorgente, l'azione di indebito arricchimento non è tardiva nemmeno nel caso in cui si voglia applicare per analogia il termine annuale di prescrizione fissato dall'art. 67 CO.
La soppressione dell'assegno per i figli di primo letto dell'ex moglie è stata infatti determinata dalla separazione di fatto della coppia e non dal divorzio pronunciato soltanto due anni più tardi. Da questa circostanza l'insorgente non può quindi dedurre alcunché in suo favore. In particolare, non può dedurre che il suo datore di lavoro fosse a conoscenza di un cambiamento dello stato civile. La separazione di fatto dalla moglie non ha modificato il diritto all'indennità per economia domestica sino al momento del divorzio, poiché questa prestazione sociale dipendeva soltanto dallo stato di coniugato; stato che il ricorrente ha mantenuto sino al novembre 1986.
Da questo profilo, il ricorso va quindi senz'altro respinto.
Il termine semestrale di perenzione del diritto alle indennità sociali previsto da tale norma in caso di domanda tardiva da parte del dipendente avente diritto non può essere applicato nemmeno per analogia, poiché, come giustamente rileva il resistente, disciplina una fattispecie del tutto diversa da quella dell'indebito arricchimento.
Anche da questo profilo il ricorso non può pertanto essere accolto.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 62, 67 CO; 44, 64 ROD di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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