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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.510
Data decisione, Autorità: 03.11.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00510 DP 242/95 leo
Lugano 3 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 settembre 1995 di
contro
la decisione 11 settembre 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che ordina all'insorgente la rimozione dell'insegna esposta abusivamente sul mappale no. __________ RFD di __________;
vista la risposta 26 settembre 1995 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 21 luglio 1992 l'Ufficio polizia amministrativa del Dipartimento delle istituzioni ha negato al ricorrente il permesso di esporre un'insegna di cm 150 x 75 in alluminio, recante la scritta "__________", sulla particella no __________ RFD di __________, all'intersezione fra la strada cantonale e quella comunale che porta alla frazione di __________, ritenendo l'impianto richiesto in contrasto con le prescrizioni sulla circolazione stradale;
che adito su ricorso il Tribunale cantonale amministrativo con decisione 30 ottobre 1995 ha sostanzialmente riconfermato la risoluzione dipartimentale, rilevando come la posa del controverso impianto nelle modalità definite dall'istanza avrebbe pregiudicato la visuale dei conducenti che provenienti da __________ intendessero svoltare a destra per raggiungere __________;
che nel proprio giudizio questo tribunale rilevava tuttavia la possibilità per l'insorgente di emendare al predetto difetto, applicando il cartello sulla facciata sud-ovest dell'abitazione retrostante;
che nel corso del mese di luglio 1995 l'autorità dipartimentale, accortasi che il ricorrente aveva comunque proceduto abusivamente all'esposizione dell'insegna, ha avviato una procedura contravvenzionale, ordinando nel contempo la rimozione dell'impianto pubblicitario e la sua collocazione sulla facciata dello stabile retrostante, in ossequio a quanto disposto nella sentenza citata;
che avverso la premessa pronuncia __________ insorge nuovamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo contestando il fatto che la controversa insegna possa pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale come pure l'attuabilità della soluzione proposta da questo tribunale per sanare la situazione;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento che postula la conferma della risoluzione censurata all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 LIns e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che l'ordine di ripristino di una situazione conforme al diritto deve presupporre l'esistenza di una violazione materiale del diritto applicabile, in casu della LIns, e deve inoltre rispettare il principio di proporzionalità;
che nel caso in esame l'autorità dipartimentale ha già avuto modo di stabilire con decisione 21 luglio 1992 che l'insegna esposta abusivamente dall'insorgente non poteva essere autorizzata arrecando pregiudizio alla sicurezza della circolazione (art. 4 LIns);
che con decisione 30 ottobre 1992 questo tribunale, pur condividendo la motivazione dipartimentale, nel rispetto del principio di proporzionalità, ha rilasciato la richiesta autorizzazione a condizione tuttavia che l'insegna venisse applicata sulla facciata sud-ovest dello stabile retrostante;
che il ricorrente non si é tuttavia conformato alla suddetta decisione ed ha esposto la propria insegna nelle modalità definite dall'istanza;
che invano egli tenta ora di rimettere ancora in discussione il suddetto giudizio, asserendo che l'insegna non arreca alcun pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale, censura fra l'altro già sollevata senza successo dinanzi a questo Tribunale in occasione della precedente impugnativa avverso la decisione dipartimentale di diniego dell'autorizzazione;
che infatti, la decisione che nega all'insorgente la posa dell'insegna all'incrocio, poi esposta abusivamente in contrasto con l'art. 4 LIns, non può di principio essere rimessa in discussione nell'ambito della successiva procedura di ripristino di una situazione conforme al diritto;
che il controverso provvedimento si palesa altresì rispettoso del principio di adeguatezza;
che d'altro canto il ricorrente non ha nemmeno censurato l'ordine di ripristino in quanto tale;
che così stando le cose, la decisione dipartimentale impugnata, immune da violazioni del diritto, deve senz'altro essere confermata;
che spese e tassa di giudizio seguono la soccombenza;
visti gli art. .4, 17 LIns; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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