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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.514
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00514 DP 244/95 52.95.00513 DP 246/95 52.95.00512 DP 245/95
Lugano 27 ottobre 1995/leo
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 settembre 1995 di
contro
la decisione 30 agosto 1995 del Consiglio di Stato (n. 4661) che annulla la decisione 3 luglio 1995 con cui il Dipartimento del territorio (Servizi generali) ordina l'immediata sospensione dei lavori in corso sulla part. n. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
30 settembre 1995 di __________;
5 ottobre 1995 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 21 giugno 1995 il Municipio di __________ ha segnalato al Dipartimento del territorio che la ditta __________, non iscritta all'albo delle imprese di costruzione, stava eseguendo lavori edilizi sulla part. n. __________ RFD di proprietà di __________ e __________;
che con risoluzione 3 luglio 1995 il Dipartimento del territorio (Servizi generali/Ufficio lavori sussidiati ed appalti) ha notificato ad __________ e __________ un rapporto di contravvenzione per violazione dell'art. 8 LEPIC, che riserva il diritto di eseguire lavori di costruzione alle imprese che sono iscritte all'albo;
che con la stessa risoluzione il Dipartimento del territorio ha ordinato l'immediata sospensione dei lavori;
che con giudizio 30 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il predetto ordine, accogliendo le impugnative contro di esso inoltrate da __________ e __________, rispettivamente da __________; accertata l'esigua importanza dei lavori, il Governo ha ritenuto date le premesse per l'applicazione dell'eccezione prevista dall'art. 8 cpv. 2 LEPIC, che permette alle imprese di costruzione non iscritte all'albo di eseguire lavori di modesta entità;
che contro il predetto giudizio governativo insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo la , il __________ e l', chiedendo il ripristino del provvedimento annullato;
che il ricorsi sono avversati dal Consiglio di Stato, da __________ e da __________ e __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 13 cpv. 2 LEPIC; norma speciale per rapporto all'ordinamento delle competenze previsto dalla LPContr (art. 22) che l'art. 11 cpv. 3 LEPIC dichiara altrimenti applicabile alle procedure contravvenzionali promosse dal Dipartimento del territorio;
che dal profilo della competenza di questo Tribunale i ricorsi sono quindi ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm);
che alle ricorrenti va tuttavia negata la legittimazione attiva; la LPContr, applicabile al caso in esame giusta l'art. 11 cpv. 3 LEPIC, non prevede infatti la partecipazione di terzi al procedimento contravvenzionale; legittimato a ricorrere contro le decisioni, di natura provvisionale o di merito, adottate dall'autorità in base alla LPContr è soltanto il prevenuto in contravvenzione; in quest'ambito, la qualità per agire in giudizio non è riconosciuta nemmeno alla parte lesa (che non può peraltro costituirsi parte civile come nei procedimenti penali);
che nel merito il ricorso andrebbe comunque respinto già perché il controverso ordine di sospensione dei lavori si appalesa come un provvedimento cautelare palesemente inadeguato per rapporto all'entità dei lavori ed alle esigenze del procedimento contravenzionale;
che, così stando le cose, i ricorsi vanno senz'altro respinti;
che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza;
visti gli art. 10, 11, 13 LEPIC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono irricevibili.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- sono a carico delle ricorrenti in ragione di 1/3 ciascuno, che alla stessa condizione rifonderanno ai due resistenti complessivamente fr. 900.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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