AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.521
Data decisione, Autorità: 26.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00521 DP 254/95 cm
Lugano 26 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 settembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 5 settembre 1995, no 4829, con cui il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di costruzione preliminare per lo spostamento della piscina al mappale no __________ di __________,
viste:
la comunicazione 30 settembre 1995 di __________ e __________,
la risposta 2 ottobre 1995 del Consiglio di Stato,
le osservazioni 5 ottobre 1995 del municipio di __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 31 marzo 1994 __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione preliminare per lo spostamento di una piscina e per la realizzazione di una camera per ospiti (in seguito abbandonata) al mappale no __________ di __________, fondo situato fuori della zona edificabile.
Alla domanda, pubblicata dal 26 aprile al 10 maggio 1994, si sono opposti i vicini __________ e __________, nonché in data 16 giugno 1994 il Dipartimento del territorio, osservando che l'intervento previsto risultava in contrasto con i requisiti posti dagli art. 24 LPT, 71 / 72 LALPT e 75 LALPT.
B. Il municipio di __________, vista l'opposizione dell'autorità cantonale, il 20 giugno 1994 ha negato all'istante, qui ricorrente, il rilascio della licenza preliminare richiesta.
C. Con giudizio 5 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal ricorrente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'intervento avversato non rispondesse ai requisiti posti dagli art. 24 LPT e 75/76 LALPT; in particolare ha giudicato che fosse in contrasto con le importanti e prevalenti esigenze della pianificazione territoriale.
D. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
L'insorgente fa valere che l'intervento previsto integra gli estremi della ricostruzione o costruzione sostitutiva di cui agli art. 75 e 76 LALPT.
E. Il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio, __________ e __________ sollecitano la reiezione del gravame, mentre il municipio di __________ si rimette al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 21 LE; 43 e 46 PAmm): il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Giusta l'art. 15 LE, "una licenza preliminare può essere chiesta se è necessario chiarire questioni generali, come costruzioni fuori zona edificabile, nei nuclei storici e su grandi superfici; è applicabile la procedura ordinaria salvo il caso in cui l'istante vi abbia rinunciato".
La licenza preliminare costituisce, in sostanza, un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta in via pregiudiziale che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone al rilascio di una licenza definitiva per una costruzione rientrante nei limiti del progetto sommario che ha formato oggetto di esame; entro questi limiti la licenza preliminare vincola tanto l'autorità che la rilascia, quanto i terzi che hanno omesso di opporvisi o che si sono opposti senza successo al suo rilascio.
Il diritto cantonale può inoltre permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o di impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, in quanto compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 24 cpv. 2 LPT).
Fondandosi su quest'ultima norma, il legislatore cantonale ha ammesso la possibilità di rilasciare in via eccezionale permessi per la trasformazione di edifici e impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione in cui sono ubicati, qualora l'intervento risulti indispensabile per la continuazione dell'uso attuale e compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
Per beneficiare di un'eccezione fondata sugli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT, l'intervento deve essere contenuto sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo. Deve insomma non alterare in modo significativo l'identità della costruzione originaria. Scopo delle facilitazioni rette dall'art. 24 cpv. 2 LPT è infatti soltanto quello di permettere la conservazione della sostanza edilizia esistente fuori della zona edificabile (Commento alla LPT, ad art. 24 no 29; Aemisegger, Leitfaden zum RPG, pag. 95; Bändli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, no 240 seg.; DTF 107 Ib 240; DTF 110 Ib 143; DTF 112 Ib 97).
Interventi di maggiore entità ricadono invece sotto l'art. 24 cpv. 1 LPT (DTF 110 Ib 143 cons. 3b).
4.1 Il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT) è soddisfatto se l'edificio o l'impianto, per la sua destinazione, può essere realizzato in un luogo ben preciso (ubicazione vincolata in senso positivo), oppure non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili in quanto non sono previste zone speciali per l'insediamento previsto (ubicazione vincolata in senso negativo).
Nel caso in esame, nulla giustifica il rilascio di un permesso per costruire il manufatto in questione. La scelta del luogo fuori della zona edificabile é infatti dettata unicamente da ragioni personali o di mero comodo e non dalla destinazione che verrebbe assegnata all'opera (cfr. DTF 118 Ib 19 cons. 2b, 117 Ib 267 cons. 2; STA 8 ottobre 1993 in re S; RDAT 1992 II N. 40 e riferimenti; STA 16 ottobre 1987 in re B.).
Da questo profilo l'autorizzazione deve quindi essere negata.
4.2 L'autorizzazione richiesta va comunque rifiutata anche se si considera l'intervento alla stregua di una trasformazione parziale ai sensi dell'art. 75 LALPT.
Una piscina non può infatti essere considerata indispensabile per continuare ad utilizzare la casa di vacanza al cui servizio è posta (in tal senso STA 16 ottobre 1987 in re citata); le esigenze personali del richiedente, dal profilo dell'art. 75 LALPT, sono sostanzialmente irrilevanti.
4.3 L'autorizzazione va infine negata anche ai sensi dell'art. 76 LALPT.
Giusta la predetta disposizione l'autorità cantonale può permettere la ricostruzione di edifici o impianti esistenti fuori delle zone edificabili in contrasto con la funzione prevista per la zona di utilizzazione ed andati distrutti o demoliti se questi, prima della distruzione o demolizione, erano utilizzati, se vengono mantenuti ubicazione, volumetria e destinazione, se non vi si oppongono interessi preponderanti e, infine, se la ricostruzione è compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (STA 24 agosto 1992 in re G.).
In concreto, non si tratterebbe di una ricostruzione dell'attuale piscina (che verrebbe demolita), poichè il nuovo manufatto sarebbe diverso per forma, dimensioni ed ubicazione.
Per il che, il ricorso va respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 22, 24 LPT; 75, 76 LALPT; 15, 21 LE; 3, 28, 60, 61 LPAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- (ottocento) sono poste a carico del ricorrente.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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