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Numero d'incarto:
52.1995.528
Data decisione, Autorità:
16.11.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00528
52.95.00533
DP 261/95
DP 266/95
cm
Lugano
16 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi:
a)
5 ottobre 1995 di:
e __________
rappr.
da: avv. __________
b)
6 ottobre 1995 di :
rappr.
da: __________
Contro
la
decisione 19 settembre 1995, no. 5178, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 10 luglio
1995 con cui il municipio di __________ ha parzialmente revocato l'ordine di
sospensione dei lavori 13 dicembre 1994 impartito a __________ in relazione
alle opere di ristrutturazione della casa d'abitazione che sorge sulla part.
no. __________ RF;
viste le risposte:
-
12 ottobre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
20 ottobre 1995 di __________;
-
23 ottobre 1995 del municipio di
__________;
al ricorso __________ / __________
-
12 ottobre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
20 ottobre 1995 di __________;
-
23 ottobre 1995 del municipio di
__________;
al ricorso __________ /__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il resistente __________ è
proprietario di una casa d'abitazione situata ad , in località
__________ (part. no. __________ RF), nella zona TR2 del PR. I ricorrenti sono
proprietari di fondi confinanti (: ) o comunque situati
nelle immediate vicinanze (: __________, __________: __________;
__________: __________).
Il 28 ottobre 1993 il municipio di __________ ha rilasciato
al resistente una licenza edilizia per riattare l'edificio, prolungandolo verso
S, con l'aggiunta di un locale soggiorno e di una terrazza. Il progetto
approvato non prevedeva alcuna sopraelevazione del tetto.
Sul finire del 1994 l'autorità comunale ha ulteriormente
autorizzato la sostituzione dell'intero tetto. Anche questa volta senza modificare
le quote del colmo e della gronda.
B. Su reclamo dei vicini qui
ricorrenti il municipio ha constatato che il resistente si era scostato dal
progetto approvato:
-
innalzando il tetto ed i muri perimetrali
-
formando un soppalco nel sottotetto,
-
aprendo una nuova finestra verso N.
Con decisione 13 dicembre 1994, ribadita e confermata il 24
febbraio seguente, il municipio ha quindi ordinato a __________ di sospendere
ogni e qualsiasi lavoro sul cantiere. Con lo stesso provvedimento l'ha convocato
ad un sopralluogo in contraddittorio e l'ha sollecitato ad inoltrare una
domanda di costruzione in sanatoria per le modifiche apportate abusivamente.
C. Dando seguito alla
sollecitazione rivoltagli, il 18 gennaio 1995 __________ ha chiesto al municipio
di autorizzare a posteriori le opere difformi. Alla domanda si sono opposti
numerosi vicini, fra cui i ricorrenti.
Un'udienza di conciliazione indetta dal municipio non ha permesso
di dirimere la vertenza.
Il resistente __________ ha poi ripetutamente chiesto al
municipio di limitare l'ordine di sospensione dei lavori alle opere contestate,
autorizzandolo a portare a termine i lavori previsti dal progetto approvato.
Il 22 maggio 1995 ha quindi inoltrato al municipio una
variante alla domanda in sanatoria del 18 gennaio precedente. I ricorrenti si
sono opposti anche a questa nuova domanda.
D. Accogliendo parzialmente le
istanze inoltrategli dal resistente, il 10 luglio 1995 il municipio di
__________ ha revocato l'ordine di sospensione dei lavori, sostituendolo con
una nuova ingiunzione che, confermato il blocco del cantiere, autorizza nondimeno:
-
la
completazione dei lavori interni al primo piano, compresa la finestra S,
-
la
formazione della finestra sulla facciata W e
-
la
posa di una chiusura provvisoria nel timpano della facciata S.
E. Con giudizio 19 settembre
1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso interposta dai vicini opponenti.
Disattese le eccezioni d'ordine sollevate da costoro in
relazione al diritto di essere sentiti, il Governo ha ritenuto che la limitazione
dell'ordine di sospensione dei lavori fosse conforme al principio di proporzionalità.
F. Contro il predetto giudizio
governativo, i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa
risoluzione municipale.
a) I ricorrenti __________ e __________ rimproverano
anzitutto al Consiglio di Stato di aver omesso di considerare che i lavori di
cui è stata autorizzata la continuazione non sono sorretti da un permesso di
costruzione. A torto il Governo avrebbe ritenuto che potessero essere
continuati siccome soggetti alla procedura di semplice notifica. I lavori in
questione, obiettano, sono parte integrante di un intervento soggetto alla
procedura ordinaria di rilascio del permesso. Non sarebbe quindi lecito
considerarli separatamente come lavori a sé stanti.
b) Analoghe contestazioni vengono sollevate dai ricorrenti
__________ /__________, che, ribadite le censure di violazioni del diritto di
essere sentito, chiedono anche una sensibile riduzione delle tasse di giustizia
e delle ripetibili applicate dal Consiglio di Stato.
G. All'accoglimento dei ricorsi
si oppone il Consiglio di Stato, che chiede la conferma del giudizio impugnato
senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________
ed il resistente __________, contestando partitamente le tesi dei ricorrenti.
H. Il 28 agosto 1995 il
municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza in sanatoria per
alcune delle opere eseguite abusivamente, ordinando nel contempo la demolizione
/ rettifica degli interventi contrari al diritto materialmente applicabile.
Contro questa decisione sono insorti davanti al Consiglio di
Stato tanto il beneficiario della licenza, quanto i vicini opponenti.
Il ricorso è tuttora pendente.
I. I ricorrenti __________ e
__________, presa visione dell'incarto, hanno rinunciato a presentare ulteriori
osservazioni.
considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la
tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date dagli art. 21 e 45 LE; 43
e 46 PAmm.
I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine e possono essere
decisi sulla base degli atti (art. 18 PAmm) con un unico giudizio (art. 52 PAmm).
- A torto rimproverano i
ricorrenti __________ e __________ alle precedenti istanze di aver violato il
loro diritto di essere sentiti omettendo di accertare compiutamente i fatti
rilevanti per il giudizio.
La fattispecie è chiaramente documentata dagli atti di causa.
Non v'era alcuna necessità di esperire ulteriori
accertamenti.
Tanto meno se si considera la natura cautelare del procedimento
in discussione.
Nemmeno i ricorrenti indicano peraltro esattamente quali
altri accertamenti avrebbero dovuto essere esperiti.
- Gli stessi ricorrenti
__________ e __________ rimproverano poi al municipio di aver indebitamente
limitato i loro diritti di difesa negando loro il rilascio di fotocopie.
L'addebito non è privo di fondamento, perché il diritto di consultare gli atti
comprende, entro certi limiti, anche quello di farsi rilasciare delle fotocopie
(cfr. Rhinow Krähenmenn, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung Eg. Bd. N. 83 B
IX).
Il difetto può tuttavia ritenersi sanato dalla possibilità di
consultare gli atti che è stata offerta ai ricorrenti davanti a quest'istanza.
- Contrariamente a quanto
assume il municipio di __________, la licenza edilizia 28 agosto 1995
rilasciata in sanatoria dalla stessa autorità comunale ed impugnata sia dal rilasciatario,
sia dagli opponenti, non ha reso privo d'oggetto il ricorso in esame.
L'effetto sospensivo connesso a quei ricorsi non si estende infatti
anche ai lavori che la decisione municipale censurata ha escluso dall'ordine di
sospensione inizialmente impartito.
- 5.1. L'art. 42 LE impone al
municipio di far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con il
permesso di costruzione.
L'ordine di sospensione dei lavori non autorizzati configura
un provvedimento cautelare volto ad evitare l'esecuzione di opere suscettibili
di formare oggetto di un successivo provvedimento di rettifica o di
demolizione. Come gli stessi insorgenti ricordano, esso mira ad assicurare il
mantenimento di una determinata situazione di fatto, apparentemente abusiva,
fintanto che non viene stabilito se i lavori in corso sono conformi al diritto.
Conformemente alla natura cautelare del provvedimento, non è necessario che
l'illegalità delle opere in corso venga accertata in modo inconfutabile.
L'apparenza, suffragata da concreti indizi di un probabile contrasto con il
diritto edilizio formale o materiale, è di per sé sufficiente per ordinare la
sospensione dell'attività edilizia (cfr. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher
Schriften zum Verfahrensrecht, N. 633).
L'ordine di sospensione dei lavori deve comunque rispettare
il principio di proporzionalità e limitarsi a quanto occorre per conseguire lo
scopo perseguito. Non deve in particolare eccedere quanto è necessario per
conservare la situazione di fatto nella misura in cui è controversa (art. 45
cpv. 2 RLE).
In quest'ordine di idee, l'art. 42 cpv. 2 LE stabilisce che i
lavori in contrasto con la licenza edilizia devono essere lasciati continuare
se è semplicemente stata omessa la notifica di una variante non soggetta a
pubblicazione, ovvero non implicante modifiche che superano un grado di
tolleranza ragionevolmente ammissibile (art. 16 cpv. 2 LE).
5.2. In concreto, i ricorrenti rimproverano al municipio di
__________ di essere incorso in una violazione del diritto, rinvenendo
sull'ordine di sospensione dei lavori inizialmente impartito al resistente in
modo da permettergli di portare a termine alcuni lavori non conformi ai piani
approvati. In particolare: completare la ristrutturazione interna del primo
piano (diversa da quella approvata), dotare di serramenti la finestra del
soggiorno (più grande di quella approvata) e quella del bagno (non prevista dal
progetto approvato) e chiudere provvisoriamente il timpano del tetto.
A torto, tuttavia, perché l'esclusione di questi lavori del
fermo di qualsiasi attività edilizia non solo non disattende l'art. 42 LE, ma
si impone come una necessità inevitabile dettata dal principio di proporzionalità.
Vero è che queste opere si scostano in parte dal progetto approvato. Vero è
anche che l'art. 5 cpv. 2 RLE non consente di suddividere i lavori in modo da
eludere la procedura ordinaria di rilascio del permesso. Non tutte le
violazioni del diritto edilizio esigono tuttavia l'adozione di provvedimenti
cautelari volti ad inibire l'attività costruttiva. Difformità minime, di natura
meramente formale come quelle in discussione, non giustificano un ordine di sospensione
dei lavori. Scopo di questi provvedimenti, in definitiva, è quello di assicurare
all'autorità la possibilità di ordinare la rettifica o la demolizione delle
opere realizzate in contrasto con il diritto edilizio materialmente
applicabile. La semplice violazione formale non basta quindi a legittimare
simili misure cautelari laddove appaia inequivocabilmente esclusa l'adozione di
provvedimenti di ripristino: ipotesi, questa, che a non averne dubbio si
verifica nel caso in esame per le due finestre e per le opere di sistemazione
interna del primo piano della casa del resistente.
A ciò si aggiunga, che la rinuncia a sospendere determinati
lavori realizzati senza permesso non significa comunque accettazione del fatto
compiuto da parte dell'autorità. Non pone quindi il costruttore al riparo da
eventuali azioni di ripristino o da procedimenti contravvenzionali. Né lo esime
dall'obbligo di chiedere il permesso in sanatoria. Le opere realizzate senza od
in contrasto con il permesso ricevuto sussistono comunque a titolo meramente
precario sintanto che la loro legittimità sostanziale non viene definitivamente
accertata da una licenza a posteriori.
Ne discende che i ricorsi vanno respinti anche nella misura
in cui sono riferiti alla chiusura provvisoria del timpano del tetto.
-
Infondate sono infine le
contestazioni sollevate dai ricorrenti __________ / __________ nei confronti
della tassa di giustizia (fr. 500.--) applicata e delle ripetibili (fr. 500.-- risp.
700.--) assegnate dal Consiglio di Stato. Gli importi tengono debitamente conto
del grado di soccombenza e sono adeguatamente commisurati al dispendio
lavorativo occasionato dai ricorsi all'autorità amministrativa ed ai patrocinatori
dei resistenti. Sono quindi conformi agli art. 28 e 31 PAmm.
-
In esito alle
considerazioni dianzi esposte, i ricorsi vanno quindi integralmente respinti,
confermando la risoluzione governativa impugnata siccome immune da violazioni
del diritto. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 42, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 52, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono respinti.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'000.-- è a carico:
- I ricorrenti __________
/__________ rifonderanno in solido:
I ricorrenti
__________ / __________ rifonderanno in solido:
a titolo di
ripetibili di seconda istanza.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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