AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1995.530
Data decisione, Autorità: 19.06.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00530 DP 263/95 cm
Lugano 19 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 ottobre 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 19 settembre 1995 (n. 5153) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 2 febbraio 1995 dell'insorgente avverso la decisione 13 gennaio 1995 con cui il municipio di __________ le ha negato il rilascio della licenza edilizia per la costruzione di una centrale di betonaggio ai mapp. __________ e __________ di __________;
viste le risposte:
12 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
23 ottobre 1995 di __________;
13 novembre 1995 del Dipartimento del territorio;
15 novembre 1995 del municipio di __________;
preso atto della replica 13 dicembre 1995 e delle dupliche:
19 dicembre 1995 del Dipartimento del territorio;
24 gennaio 1996 del Consiglio di Stato;
12 febbraio 1996 del municipio di __________;
15 febbraio 1996 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 29 dicembre 1993 la __________ ha presentato una domanda di costruzione di un impianto per la fabbricazione del calcestruzzo (centrale di betonaggio) ai mapp. __________ e __________ di __________, il primo appartenente in comproprietà a __________ ed __________ ed il secondo di proprietà della __________. Quei fondi sono assegnati dal PR nella zona industriale J2 e sono ubicati in località __________, lungo via __________, direttamente a confine con il comune di __________.
b) Gli atti annessi alla domanda, ed in particolare la relazione tecnica, informavano che la centrale di betonaggio, del tipo Cifa, modello UNI 16, poteva produrre sino a 200 mc/ora di calcestruzzo su due linee; sulla base delle vendite degli ultimi tre anni era prevista una produzione media di 60'000 mc/anno di calcestruzzo ripartita su 210 giorni lavorativi. La produzione (massima) di 450 mc/giorno avrebbe comportato 133 viaggi/giorno di autocarri, suddivisa in 8 viaggi per il trasporto del cemento, 50 per quello degli inerti e 75 per quello del beton. Oltre alla centrale vera e propria i progetti prevedevano la realizzazione dei relativi servizi tecnici ed amministrativi, come i sili per lo stoccaggio di inerti ed il calcestruzzo, alimentati (i primi) mediante nastro trasportatore collegato ad una tramoggia, un edificio polifunzionale (deposito per 20 veicoli, officina, spogliatoi, docce e mensa al pianterreno; ufficio direzione, segretariato e controllore dell'impianto al primo piano), un distributore diesel, un impianto di lavaggio e uno di riciclaggio, oltre a piazzali, strade d'accesso interne ed almeno una ventina di posteggi esterni protetti mediante pensilina.
c) Quegli atti sono stati integrati in un secondo tempo tramite la presentazione di un esame dell'impatto sull'ambiente (in seguito: EIA), datato febbraio 1994. Da quel documento si deduceva che la __________ intendeva concentrare la produzione di calcestruzzo nella progettata centrale di __________, smantellando quella di __________, e relegando a funzioni di riserva (produzione nei periodi di punta, fermo della nuova centrale, fabbricazione di calcestruzzi speciali) quella di __________. Per quanto concerneva gli effetti indotti dall'impianto, nell'EIA veniva eseguita una valutazione del presumibile rumore prodotto dai mescolatori, dalla quale si deduceva che i valori di pianificazione per una zona con grado di sensibilità III rispettivamente II erano ossequiati a ml 91 rispettivamente 163 ml dagli stessi: donde la loro conformità con l'OIF. Anche le emissioni di polvere rispettavano le normative ambientali, in particolare la cifra 41 dell'allegato 1 all'OIAt: inerti e cemento sarebbero infatti stati depositati e lavorati in vani chiusi, dove necessario muniti di filtri; i piazzali e le strade di accesso sarebbero state asfaltati, gli autocarri costantemente lavati. L'EIA considerava infine che la concentrazione della produzione di calcestruzzo a __________ non avrebbe sostanzialmente mutato il traffico sulla strada cantonale che collega __________ a __________, mentre che avrebbe comportato una diminuzione di quello nella regione di __________ e nell'abitato di __________. Il traffico di automezzi pesanti sarebbe invece diminuito nel caso di realizzazione di un raccordo ferroviario dell'impianto attraverso il quale convogliare le forniture di cemento ed inerti, che l'EIA indicava fosse all'esame dell'istante, se non addirittura già previsto per il futuro (cfr. pag. 3, rispettivamente 15 dell'EIA) ed in ogni caso di facile attuazione (pag. 3).
B. a) __________, titolare di un diritto di superficie sul mapp. __________ di __________, confinante con il mapp. __________, si é opposto al rilascio della licenza edilizia. In primo luogo affermando che i fondi edificandi non disponevano di accesso. In secondo luogo chiedendo una verifica della domanda sotto l'aspetto del diritto ambientale. Egli ha in ogni caso sottolineato la necessità di imporre il rifornimento di materie prime tramite ferrovia.
b) Il 21 aprile 1994 il dipartimento del territorio (DT), sezione della pianificazione urbanistica, ha rassegnato il suo avviso favorevole al rilascio della licenza edilizia, rilevando in particolare la conformità del progetto con la legislazione ambientale sia sotto l'aspetto dell'inquinamento fonico che sotto quello della polluzione atmosferica. Quell'avviso é stato riconfermato con scritto dell'8 novembre 1994, a seguito di istanza di riesame formulata il 19 agosto 1994 da parte del municipio di __________.
c) Con decisione 13 gennaio 1995 il municipio di __________ ha negato il rilascio della licenza edilizia a favore di __________.
Il municipio ha in primo luogo negato la sussistenza di un accesso sufficiente ai fondi edificandi giusta gli art. 19 cpv. 1 e 22 cpv. 2 lett. b LPT. A questo riguardo esso ha evidenziato che via Industria, ovvero la strada attraverso cui si accede ai fondi, non era ancora stata realizzata completamente. Mancava proprio il tratto finale che conduceva ai predetti fondi, lungo alcune decine di metri (più precisamente una cinquantina). Sebbene il comune avesse già promosso a tal fine una procedura espropriativa, era comunque escluso che i fondi in esame potessero essere urbanizzati entro il termine presumibile dei lavori di costruzione della centrale di betonaggio. Inoltre, secondo il municipio, via Industria non era in ogni caso in grado di sopportare il traffico indotto dalla messa in esercizio della centrale medesima sia dal punto di vista della sicurezza che di quello della fluidità.
Il municipio di __________ si é in secondo luogo scostato dall'avviso dipartimentale, ritenendo quest'ultimo lesivo di interessi comunali preponderanti ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LE, tali nella fattispecie la tutela contro un forte aumento del traffico e delle immissioni inquinanti indotti dalla progettata centrale. Il municipio ha pertanto sviluppato una propria motivazione attraverso la quale ha negato la compatibilità del progetto con la legislazione ambientale, richiamandosi alle considerazioni svolte nella sentenza 24 agosto 1992, pubbl. in RDAT I-1993 N. 22, ove in accoglimento del ricorso del comune di __________ 16 gennaio 1991 questo Tribunale aveva annullato la licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________ alle società __________ ed __________ per la costruzione di un impianto analogo ai mapp. __________, __________ e __________ di __________, confinanti con i mapp. __________ e __________ di __________. Intanto ha rilevato che, sebbene previsto per una produzione annua di 60'000 mc di calcestruzzo, la capacità massima dell'impianto corrispondeva a 336'000 mc/anno: le sue ripercussioni sull'ambiente sarebbero state di conseguenza ben maggiori di quelle ipotizzate in sede di EIA ed avallate dal DT; tanto più che, omettendo di imporre delle limitazioni di esercizio, l'avviso cantonale valeva già quale autorizzazione per lo sfruttamento massimo delle capacità dell'impianto (previa verifica degli effetti cagionati da uno suo sfruttamento parziale). Il municipio ha indi rilevato che - al di là di quel rilievo, che già da solo dimostrava l'incompletezza dell'EIA e dell'esame operato dal DT - nessun quesito posto da questo Tribunale nel menzionato giudicato 24 agosto 1992 ai fini della verifica della compatibilità dell'impianto con la strategia a due tempi di limitazione delle emissioni posta alla base dell'art. 11 LPAmb (tale la nuova abbreviazione della legge sulla protezione dell'ambiente adottata a partire dal 1 febbraio 1996; RU 1996, pag. 208 seg.) era stato affrontato e risolto da parte del DT. Per quanto riguardava l'esame delle misure della prima fase, non era stato verificato se la centrale di betonaggio fosse conforme al grado attuale del progresso tecnico (consid. 8.1. della sentenza testé menzionata), non erano state disposte misure per contenere l'inquinamento derivante dalla polvere prodotta dal trasporto stradale degli inerti (consid. 8.2. della stessa), ma soprattutto non erano stati sanciti né l'obbligo di allacciare la centrale all'adiacente rete ferroviaria né le relative modalità di utilizzazione concernenti l'approvvigionamento in materie prime (consid. 8.3.). Per quanto concerneva i provvedimenti di secondo grado, il municipio ha rilevato che l'esame effettuato dall'istante ed avallato dal DT era circoscritto all'inquinamento fonico prodotto dal solo mescolatore, ovvero la parte di impianto più rumorosa, mentre che per effettuare una valutazione preventiva del rumore cagionato dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto dovevano essere considerate anche altre fonti di rumore, come ad esempio le operazioni di scarico e scarico, la circolazione sui piazzali, il lavaggio delle autobetoniere, infine il traffico in arrivo ed in partenza (consid. 9.5. della sentenza 24 agosto 1992 del Tribunale). In ogni caso, a giudizio del municipio, nemmeno le immissioni prodotte dal solo mescolatore rispettavano i valori di pianificazione. Per quanto riguardava invece l'inquinamento atmosferico, il municipio ha infine argomentato che il DT avrebbe dovuto verificare il livello delle immissioni derivanti dall'esercizio dell'impianto, soprattutto a causa del traffico indotto, e vuoi decidere, se del caso, delle misure completive o più severe delle emissioni nel caso in cui avesse ritenuto che questo comportasse, da solo, delle immissioni eccessive vuoi, in caso contrario, rendere attenta la società istante che dette misure avrebbero potuto essere adottate in un secondo tempo nell'ambito della concretizzazione coordinata ed ossequiosa del principio della parità degli oneri del piano cantonale di risanamento dell'aria (consid. 9.5. della sentenza 24 agosto 1992).
d) Con risoluzione 19 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame 2 febbraio 1995 presentato da __________ avverso il menzionato diniego della licenza edilizia, condividendo le motivazioni addotte dal municipio in quella sede.
C. Con ricorso 6 ottobre 1995 la __________ ha impugnato quel giudicato governativo davanti a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo, insieme alla decisione del municipio di __________ 13 gennaio 1995, nonché di ordinare a quest'ultimo di rilasciarle la licenza edilizia per la costruzione della controversa centrale di betonaggio.
La ricorrente afferma che l'accesso ai fondi edificandi esiste già attraverso la strada al mapp. __________ realizzata dall'Ente per lo Smaltimento dei Rifiuti (ESR) fino a confine con il mapp. __________. Essa sostiene inoltre che l'esame della compatibilità ambientale di un impianto deve essere riferita - come é stato fatto in sede di EIA e di verifica da parte del DT - al carico inquinante presumibile prodotto dallo stesso, non a quello massimo possibile. La ricorrente sottolinea che l'inquinamento fonico derivante dal mescolatore soddisfa l'OIF anche nel caso in cui dovesse funzionare per 8 ore al giorno, assicurando dunque la produzione massima di calcestruzzo ipotizzabile in teoria. Per quanto concerne invece l'inquinamento fonico ed atmosferico ricollegabile al traffico provocato dall'impianto la __________ esclude la possibilità per l'autorità di imporre ad essa sola delle misure completive o più severe delle emissioni, ivi compreso l'obbligo di allacciamento della centrale alla rete ferroviaria: queste ultime potranno avere luogo solo nell'ambito dell'attuazione di un piano di risanamento dell'intera zona.
In sede di replica la ricorrente ha prodotto un supplemento all'EIA, datato dicembre 1995, ove viene spiegato che la produzione massima dell'impianto ipotizzata dal municipio di __________, di 336'000 mc/anno, ottenuta moltiplicando la produzione massima oraria di 200 mc/ora per 8 ore/giorno sull'arco di 210 giorni/anno, appare del tutto irrealistica ed anzi superiore a quella di tutto il calcestruzzo preconfezionato del Cantone, perché la preparazione del calcestruzzo é limitata al mattino ed alle prime ore del pomeriggio. Sulla scorta dei quantitativi venduti nel periodo 1990-1994 la ricorrente indica in 80'000 mc la produzione massima preventivata e si impegna a non sorpassare in ogni caso la soglia di produzione di 100'000 mc. Il traffico indotto dall'esercizio dell'impianto corrisponderebbe di conseguenza a 292 rispettivamente 365 movimenti al giorno di veicoli pesanti. Movimenti che ossequierebbero tanto le restrizioni sulle immissioni di rumore consegnate all'art. 9 OIF quanto le prescrizioni in materia di emissioni gassose. Per contenere infine i rumori provocati dall'esercizio dell'impianto, considerati nel loro complesso (e quindi non limitati al solo mescolatore), entro i valori di pianificazione, il cui ossequio é reso necessario dalla presenza di uffici presso l'adiacente mapp. __________, il supplemento all'EIA prevede la costruzione lungo il confine sud del mapp. __________ di una protezione fonica di almeno 45 ml di lunghezza e 4 ml di altezza, se del caso sottoforma di collina.
La ricorrente ha pure chiesto l'esperimento di un sopralluogo.
Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per delega di quest'ultimo, il municipio di __________ e __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. Il dipartimento del territorio, rappresentato dalla sezione della pianificazione urbanistica, ha invece chiesto la sua evasione ai sensi dei considerandi.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 PAmm).
La ricorrente ha chiesto in primo luogo l'effettuazione di un sopralluogo. Questa richiesta deve tuttavia essere respinta. In primo luogo una delegazione del Tribunale aveva già esperito un sopralluogo il 17 luglio 1991, in occasione del quale vennero oltretutto scattate numerose fotografie, a seguito del ricorso 16 gennaio 1991 del comune di __________ evaso attraverso la già menzionata sentenza 24 agosto 1992. La circostanza secondo cui al mapp. __________ sia frattanto stata costruita una strada che va fino al confine con il costruendo mapp. __________ non comporta la ripetizione di quell'atto istruttorio, dal momento che quella circostanza é pacificamente ammessa dalle controparti ed attestata dagli atti: controversa é invece la facoltà della ricorrente di far capo a quella strada per accedere al mapp. __________.
3.1. Come questo Tribunale ha già avuto modo di spiegare al considerando 2 del giudizio 24 agosto 1992 (cfr. inoltre RDAT I-1994 N. 67, consid. 2.3.), il permesso di costruzione può essere rilasciato solo se il fondo é urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), ossia se ai fini della prevista utilizzazione dispone tra ll'altro di un accesso sufficiente (art. 19 cpv. 1 LPT). Un accesso è sufficiente quando non costituisce intralcio o pericolo alla circolazione pubblica e garantisce il libero accesso ai servizi pubblici e di soccorso. La relativa valutazione deve essere fatta non solo con riferimento alla costruzione oggetto di domanda, bensì anche in funzione delle possibilità edificatorie complessive che permette la zona che fa capo a quell'accesso (DFGP/UPT, Commento della legge federale sulla pianificazione del territorio, ad art. 19 N. 13). Con accesso non va inteso solo l'allacciamento viario tra un fondo e una strada aperta al pubblico, bensì anche la strada stessa, nella misura in cui l'utente sia necessariamente costretto ad utilizzarla per accedere al fondo (DFGP/UPT, op. cit., ad art. 19 N. 12). L'accesso è, comunque, sufficiente solo se non viola la legislazione sulla protezione dell'ambiente rispettivamente se l'allacciamento ad un accesso esistente non provocherebbe una tale violazione (DTF 116 Ib 166 cons. 6b). Per soddisfare ai requisiti posti dall'art. 19 cpv. 1 LPT la realizzazione dell'accesso deve essere garantita di fatto e in diritto (DFGP/UPT, op. cit., ad art. 19 N. 14).
3.2. Dal considerando 3 del menzionato giudicato si deduce che via Industria non é completamente sistemata ed asfaltata quale strada industriale. In effetti il braccio che corre parallelamente al fiume __________ in direzione nord é strada in terra battuta. Il tratto non sistemato, facente parte del mapp. __________, di proprietà del comune di __________, ha una lunghezza di circa 220 ml ed una larghezza (giusta la mappa catastale) variante tra i 3 ed i 4 ml. Sullo stesso si affacciano nell'ordine il mapp. __________, che dispone comunque già di un accesso anche sulla parte già realizzata di via Industria, il mapp. __________, distante una cinquantina di ml dal punto in cui termina la strada sistemata, ed i mapp. __________ e __________: questi ultimi ulteriormente arretrati rispetto alla strada asfaltata.
3.3. Sulla scorta degli elementi di valutazione anzidetti il Tribunale non può che confermare la conclusione cui era addivenuto ai considerandi 5.1. e 5.2. della sentenza 24 agosto 1992 e che é stata ripresa dal municipio di __________ nella decisione 13 gennaio 1995 con cui ha negato il rilascio della licenza edilizia a favore della ricorrente: la parte terminale di via Industria non può essere considerata quale accesso sufficiente giusta l'art. 19 cpv. 1 LPT e di conseguenza gli edificandi mapp. __________ e __________ non possono essere ritenuti urbanizzati in applicazione della stessa disposizione e dell'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT. Quel tratto di strada non permette infatti incroci su tutta la sua lunghezza ma soprattutto, in assenza di una conveniente sistemazione (esecuzione di un adeguato sottofondo ed almeno di uno strato portante di asfalto), non fornisce nessuna garanzia di tenuta al passaggio dei veicoli pesanti, specialmodo nei giorni di pioggia. La circostanza secondo cui nel presente caso la lunghezza del tratto non urbanizzato sia limitato ad una cinquantina di ml, tale il percorso minimo necessario per raggiungere il mapp. __________ a partire dal punto in cui termina la strada sistemata, anziché a ml 220 non permette di mutare quella conclusione. Invano poi la ricorrente pretende di far capo alla strada realizzata sull'adiacente mapp. __________: essa non ha infatti alcun diritto ad utilizzarla, stante la ferma opposizione del superficiario e qui resistente __________.
3.4. Nessuna circostanza induce poi a ritenere che i fondi mapp. __________ e __________ possano essere urbanizzati entro il presumibile termine dei lavori di costruzione della centrale di betonaggio. E' ben vero che nella seduta del 18 settembre 1995 il Legislativo di __________ ha stanziato un credito di fr. 210'000.-- per il prolungamento della strada industriale fino al mapp. __________. Ma, al di là dei tempi di esecuzione, quell'opera necessita dell'espropriazione di una striscia di terreno di profondità di circa ml 3 al mapp. __________. Non consta tuttavia al Tribunale che il municipio di __________ abbia a tutt'oggi trasmesso gli atti al Tribunale d'espropriazione per dar seguito alla relativa procedura.
3.5. A ragione quindi il municipio di __________ ha negato alla ricorrente il rilascio della licenza edilizia. I mapp. __________ e __________ non possono infatti essere considerati fondi urbanizzati giusta gli art. 19 cpv. 1 e 22 cpv. 2 lett. b LPT già in forza dei dianzi elencati motivi. E' tuttavia necessario ricordare che il requisito dell'urbanizzazione dei fondi edificandi non interessa solo la parte terminale di via Industria - problema tutto sommato marginale e destinato a trovare a breve termine una soluzione - bensì l'intera arteria, che a mente del municipio non é in grado di sopportare l'aumento del traffico pesante riconducibile all'esercizio della centrale di betonaggio: in particolare l'incremento di autocarri pregiudicherebbe la sicurezza e la fluidità del traffico in corrispondenza dello sbocco sulla strada cantonale __________ -__________. Del pari, come é stato ricordato poco sopra, l'urbanizzazione del fondo deve rispettare la legislazione sulla protezione dell'ambiente. Questi due aspetti della controversia saranno vagliati nel seguito, in sede di esame circa la compatibilità ambientale del progetto.
4.2. Le giustificazioni addotte dal Legislatore non convincono pienamente. Una determinazione dell'autorità cantonale, la quale applichi correttamente il diritto federale o cantonale, non può ledere l'autonomia comunale; né il solo fatto che possa pregiudicare degli interessi comunali, fossero anche importanti, la rende illegale. L'art. 7 cpv. 2 LE deve piuttosto essere interpretata alla luce delle possibilità per il comune di difendersi contro un agire illegale dell'autorità cantonale, il quale sia di nocumento a interessi essenziali del comune stesso. Non va infatti dimenticato che nel nuovo ordinamento edilizio la licenza edilizia é formalmente rilasciata dal solo municipio (art. 3 cpv. 1 LE) e che, di conseguenza, il comune non può appellarsi contro la stessa innanzi al Consiglio di Stato (art. 21 cpv. 2 LE). Donde la necessità di riconoscere al municipio la facoltà di scostarsi eccezionalmente dal preavviso dipartimentale alla doppia condizione che quest'ultimo sia illegale (o ritenuto tale da parte del municipio) e che l'illegalità pregiudichi interessi comunali essenziali. Questa interpretazione é convalidata dal fatto che al dipartimento é invece riconosciuta la facoltà di ricorrere contro la decisione municipale davanti al Governo (art. 21 cpv. 2 LE): il dipartimento potrà quindi sempre chiedere a quest'ultimo di censurare l'operato di un municipio che disattende il suo avviso in violazione delle condizioni poste dall'art. 7 cpv. 2 LE.
Non sembra comunque inopportuno di ricordare, con riferimento alle considerazioni e conclusioni che precedono, che l'impossibilità per un comune di contestare la determinazione dell'autorità cantonale davanti al Consiglio di Stato discendente dall'art. 21 cpv. 2 LE si pone in urto con il diritto federale laddove una legge federale riconosce al comune la legittimazione a ricorrere contro le decisioni di autorità cantonali fondate sulla stessa. E', tra l'altro, proprio il caso dell'art. 57 LPAmb, giusta il quale "i comuni sono autorizzati ad avvalersi, contro le decisioni cantonali e federali fondate sulla presente legge, dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale, in quanto siano toccati dalla decisione ed abbiano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa": requisiti, questi ultimi, che sarebbero senz'altro soddisfatti nella fattispecie (cfr. RDAT II-1992 N. 22 consid. 1.4.).
4.3. Come risulta dall'esposizione dei fatti, il municipio di __________ si é scostato dall'avviso dipartimentale, favorevole all'approvazione dei progetti presentati anche sotto l'aspetto della legislazione di protezione ambientale, ritenendo quest'ultimo lesivo di interessi comunali preponderanti ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LE, individuati nella tutela contro un forte aumento del traffico e delle immissioni inquinanti indotti dalla centrale progettata dalla ricorrente. Quest'ultima non contesta invero l'appello dell'autorità municipale alla predetta disposizione, che il Consiglio di Stato ha avallato respingendo il ricorso di __________. Il Tribunale ritiene che le ripercussioni ambientali del progetto sono senz'altro assai rilevanti e che pertanto la sua realizzazione é suscettibile di pregiudicare degli interessi comunali vitali, tali quelli evocati dal municipio. La seconda condizione posta dall'art. 7 cpv. 2 LE affinché il municipio si possa scostare dall'avviso dipartimentale appare pertanto soddisfatta. Se l'esame delle dette ripercussioni da parte del dipartimento sia invece stata effettuato in violazione del diritto - ossia la prima, implicita condizione di applicazione della deroga di cui all'art. 7 cpv. 2 LE - é quesito che verrà affrontato nei considerandi che seguono.
5.2. Per il rimanente l'esame della compatibilità ambientale del progetto in discussione coincide in larga misura nel verificare se l'autorità cantonale ha effettuato gli accertamenti elencati nei considerandi 8 e 9 della sentenza 24 agosto 1992 di questo Tribunale e abbia emesso una decisione che tenga conto degli stessi; per quanto concerne le premesse giuridiche che regolamentano quell'esame - ed in particolare la strategia a due tempi posta alla base dell'art. 11 LPAmb - il Tribunale rinvia al considerando 7 di quel giudizio.
6.2. Non risulta invero dagli atti che il DT abbia verificato il grado di progresso tecnico dell'impianto proposto né abbia regolamentato l'inquinamento provocato dalla polvere che si solleva dagli autocarri carichi di inerti. A quest'ultimo riguardo non basta certo l'affermazione della ricorrente, secondo cui gli inerti sono generalmente trasportati quando sono ancora bagnati o umidi, poiché estratti dai corsi d'acqua (cfr., ricorso al Consiglio di Stato, pag. 15), a supplire ad un'assenza di regolamentazione da parte dell'autorità. La fattibilità del raccordo ferroviario - aspetto capitale della procedura di approvazione del progetto, poiché la sua realizzazione permette di ridurre il transito di autocarri, indubbia fonte di inquinamento fonico ed atmosferico ed inoltre suscettibile di pregiudicare la sicurezza e la fluidità del traffico in corrispondenza dell'immissione di via Industria sulla strada cantonale (cfr. a quest'ultimo riguardo le considerazioni svolte da parte del municipio in merito all'urbanizzazione dei fondi) - é stata affrontata in modo del tutto superficiale, per non dire più semplicemente che non é stata affrontata: il Tribunale ha già spiegato quanto andava fatto al considerando 8.3. della sentenza 24 agosto 1992, alla quale esso rinvia per amore di brevità. Invano la ricorrente obietta che il raccordo le potrà essere imposto solo in un secondo tempo, nell'ambito del risanamento nell'intera zona; differimento che sembra essere condiviso, per lo meno fintanto che non vi sarà aumento della produzione, dal DT nello scritto poco sopra citato 8 novembre 1994 (pagina 2, in alto) al municipio di __________. E' invece necessario esaminare compiutamente e subito la fattibilità del raccordo provvisorio: tanto più se si pensa che la sua realizzazione ed utilizzazione potrebbe già essere imposta a titolo di misura della prima fase. Del pari la lettera interlocutoria 14 settembre 1987 della direzione del circondario II delle FFS, prodotta in sede di ricorso davanti a questo Tribunale ed attestante la possibilità di eseguire quel raccordo, non supplisce all'assenza di esame e di soluzione del problema: quel documento costituisce semmai il motivo per cui nella trattazione della pratica edilizia in esame deve essere attribuita una particolare importanza all'analisi della fattibilità del raccordo ferroviario del costruendo impianto.
7.2. Sotto l'aspetto anzitutto dell'inquinamento fonico, l'esame effettuato dalla ricorrente ed avallato dal DT é stato circoscritto al rumore prodotto dal solo mescolatore, ovvero alla parte di impianto più rumorosa: e questo contrariamente a quanto indicato a chiare lettere nella sentenza 24 agosto 1992, ove veniva precisato, con rinvio alle competenti norme di legge ed alla dottrina, che per accertare tale inquinamento fosse necessario considerare tutte le immissioni di rumore causate tramite la costruzione e l'esercizio dell'impianto: oltre al rumore prodotto dal funzionamento del mescolatore entravano dunque in linea di conto - veniva precisato nel detto giudicato - quelle derivanti dalle operazioni di carico e scarico, dalla circolazione sui piazzali, dal lavaggio delle autobetoniere, infine dal traffico in arrivo ed in partenza, soprattutto su via Industria. La ricorrente si deve essere senz'altro resa conto di queste carenze, tanto manifeste quanto ingiustificabili nella fattispecie, che affliggevano la domanda di costruzione: a tal punto che nel complemento all'EIA presentato in sede di replica davanti a questo Tribunale considera per la prima volta il rumore prodotto dal complesso delle fonti inquinanti presenti sui fondi edificandi per concludere, senza una precisa motivazione, alla necessità di erigere lungo il confine sud del mapp. __________ una protezione fonica di almeno 45 ml di lunghezza; inoltre esamina, formulando delle ipotesi di transito, il rumore prodotto lungo le strade di accesso (cantonale e via Industria) per concludere all'ossequio dell'art. 9 OIF. Ora, la sottoposizione di quei dati e valutazioni all'autorità di ricorso di seconda istanza appare tuttavia irrimediabilmente tardiva. Essi dovevano essere presentati già al momento dell'inoltro della domanda di costruzione, onde permettere a tutti gli interessati di determinarsi in merito con la debita cognizione prima che il DT emettesse il proprio avviso rispettivamente prima che il municipio decidesse sul rilascio o meno della licenza edilizia. Non spetta all'autorità di ricorso di seconda istanza, che non dispone di tecnici, di verificare in prima battuta la correttezza delle valutazioni effettuate in sede di complemento EIA e di imporre se del caso le necessarie limitazioni delle emissioni. Tanto meno quando, come nella fattispecie, all'istante era perfettamente noto che quelle valutazioni dovevano essere presentate al momento dell'inoltro della domanda di costruzione ed inoltre l'approvazione dei progetti presuppone la sottoposizione all'autorità giudicante di altre analisi e valutazioni (si pensi in particolare al problema posto dalla fattibilità del raccordo ferroviario) e la relativa preliminare determinazione di questa sulle stesse.
7.3. Un analogo discorso vale per l'inquinamento atmosferico, in relazione al quale la ricorrente ha prodotto in sede di complemento all'EIA una prognosi delle emissioni gassose annue da ricondurre alla messa in esercizio dell'impianto di betonaggio: una valutazione di quei dati, di ardua interpretazione da parte di chi non dispone delle necessarie conoscenze tecniche, spetta in primo luogo al DT ed ai suoi servizi.
Sulla scorta di quanto precede si può senz'altro concludere che il DT ha effettuato l'esame delle ripercussioni ambientali del progetto in violazione del diritto, avendo in primo luogo omesso di esperire le debite indagini allo scopo, se necessario sollecitando alla ricorrente la messa a disposizione delle indispensabili informazioni o valutazioni in applicazione degli art. 25 cpv. 1, 46 cpv. 1 LPAmb e 18 cpv. 1 PAmm. Anche la prima, implicita condizione di applicazione della deroga di cui all'art. 7 cpv. 2 LE é dunque soddisfatta. Ciò che conduce a convalidare il diniego del permesso di costruzione ed a respingere il gravame di __________.
La tassa di giudizio deve essere messa a carico della ricorrente (art. 28 PAmm), la quale viene inoltre condannata a rifondere al comune di __________, assistito da un legale, un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 22 LPT, 9, 11, 12, 13, 14,15, 19, 23, 25, 46 LPAmb, 7, 9, 39, 41, 42, 43, 44 OIF, allegati 3 e 6 all'OIF, 2, 3 5, OIAt, 43 dell'allegato I all'OIAt, 3, 7, 21 LE, 18, 28, 31, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 2'000.--, é posta a carico della ricorrente, la quale é condannata a rifondere al comune di __________ identico importo per ripetibili.
Contro la presente decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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