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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.532
Data decisione, Autorità: 18.01.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00532 DP 265/95 cm
Lugano 18 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Del Tredici, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 ottobre 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 20 settembre 1995 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio dei permessi e dei passaporti, che ha parzialmente accolto il ricorso interposto dal ricorrente avverso la determinazione 23 dicembre 1994 della __________ che gli vieta l'accesso alle sale da gioco e all'esercizio pubblico;
viste le risposte:
12 ottobre 1995 del Dipartimento delle istituzioni;
18 ottobre 1995 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con determinazione 23 dicembre 1994 la __________ ha vietato a __________ l'accesso alle sale da gioco e all'esercizio pubblico del __________, ritenendolo responsabile di aver arrecato disturbo agli avventori della sala giochi con il proprio comportamento scorretto;
che il provvedimento, di durata indeterminata, é stato reso in applicazione degli art. 38 LEP e 123 RLE;
che contro di esso __________ é insorto davanti al Dipartimento delle istituzioni contestandone la legittimità;
che, assunte alcune informazioni (senza contraddittorio), con decisione 20 settembre 1995, l'autorità dipartimentale ha accolto il ricorso per quanto riguarda il divieto di accesso ai locali del caffé-bar del __________ sottoposti alla LEP, mentre lo ha dichiarato irricevibile per incompetenza dell'autorità adita, per quanto attiene al divieto d'accesso ai locali da gioco;
che avverso tale decisione la __________ insorge ora davanti a questo Tribunale lamentando una violazione del suo diritto di essere sentita;
che asserendo di non aver avuto la possibilità di presentare osservazioni al ricorso di __________, in quanto l'impugnativa non le sarebbe stata intimata, postula l'annullamento in ordine della decisione impugnata;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono __________ e il Dipartimento delle istituzioni, con argomentazioni di cui semmai si dirà più avanti;
Considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 60 LEP e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che la ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentiti;
che, giusta l'art. 49 PAmm, se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, esso viene intimato all'autorità che ha pronunciato la decisione e ad altri interessati, con l'assegnazione di un congruo termine per la risposta;
che in concreto questa norma procedurale non é stata osservata, in quanto il Dipartimento delle istituzioni non ha intimato il ricorso di __________ alla __________;
che conformemente all'art. 65 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore, nel caso in cui quest'ultima ha violato norme essenziali di procedura;
che l'intimazione del ricorso alla parte interessata con l'assegnazione di un termine per la risposta é una formalità essenziale dalla quale ci si può scostare soltanto in caso di rigetto in limine dell'impugnativa;
che non essendo compito di questo Tribunale quello di porre rimedio a violazioni di norme essenziali di procedura poste in essere dall'istanza inferiore, ben si giustifica annullare in ordine la risoluzione censurata, rinviando gli atti al Dipartimento delle istituzioni, affinché notifichi il ricorso di __________ alla __________, assuma le prove in contraddittorio e renda una nuova decisione impugnabile;
Per questi motivi,
visti gli art. 60 LEP; 3, 18, 49, 60, 61, 65 PAmm; 4 Cost,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione 20 settembre 1995 (risoluzione no. 140/95) del Dipartimento delle istituzioni é annullata in ordine.
1.2. Gli atti sono rinviati al Dipartimento delle istituzioni affinché, notificato il ricorso 30 giugno 1995 di __________ alla __________, emetta un nuovo giudizio.
Non si prelevano tasse e spese.
Lo Stato verserà alla ricorrente fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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