AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.539
Data decisione, Autorità: 28.02.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00539 DP 274/95 leo
Lugano 28 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 ottobre 1995 del
contro
la risoluzione 3 ottobre 1995 (n. 5399) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 13 dicembre 1994 dell'insorgente avverso gli ammortamenti votati con deliberazione 23 novembre 1994 dal consiglio consortile del __________ in sede di approvazione del conto preventivo relativo all'esercizio 1995;
viste le risposte:
26 ottobre 1995 del __________;
7 novembre 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il consorzio per la depurazione delle acque di __________ e dintorni (__________) é un consorzio di comuni ai sensi della legge sul consorziamento dei comuni del 21 febbraio 1974 (LCCom). Giusta l'art. 22 deIlo statuto consortile il finanziamento del consorzio ha luogo attraverso le quote di partecipazione dei comuni consorziati (lett. a), i sussidi degli enti pubblici (lett. b) ed infine i redditi patrimoniali (lett. c). L'art. 23 cpv. 1 dello statuto stabilisce quindi per ciascun comune consorziato una determinata partecipazione (espressa in termini percentuali) alle spese di costruzione degli impianti consortili e di esercizio provvisorio. L'art. 23 cpv. 2 dello statuto rinvia ad una chiave di riparto da definirsi ulteriormente per la suddivisione delle spese di esercizio.
b) Presentando il conto preventivo riferito all'anno 1982, quando era imminente la messa in esercizio degli impianti di depurazione, la delegazione consortile si era posta il quesito a sapere se il consorzio avesse dovuto procedere agli ammortamenti delle proprie opere. A quel quesito aveva tuttavia dato una risposta negativa, dopo aver raccolto "il giudizio del dipartimento dell'ambiente e dell'ispettorato dei comuni, i quali hanno risposto che non esistono le premesse perché possa essere calcolato un ammortamento. Infatti per la parte non sussidiata i comuni devono contrarre prestiti e sugli stessi operare ammortamenti diretti come ai dispositivi della LOC" (cfr. messaggio 3 febbraio 1982 accompagnante il preventivo 1982, pag. 4, cifra 5). Il preventivo 1982 venne indi approvato dal consiglio consortile nella seduta del 22 aprile 1982. Dal verbale di quella seduta non risulta che vi furono discussioni su quello specifico oggetto. La contabilità del CDL ha seguito quel principio anche negli anni successivi.
B. a) Con messaggio 3 agosto 1994 la delegazione consortile ha sottoposto al consiglio consortile l'approvazione dei conti preventivi relativi all'anno 1995. La cifra 10 di quel documento, intitolata "Ammortamenti", riferiva segnatamente quanto segue:
"Come già comunicato in occasione del messaggio accompagnante il consuntivo 1993, la Delegazione consortile propone di adeguare la contabilità alla nuova LOC che invita i comuni e i consorzi ad ammortizzare le opere eseguite.
Sino ad oggi per tutte le opere __________, una volta terminate, venivano presentate le liquidazioni finali e i comuni consorziati invitati a saldare i conti, dopo la deduzione dei sussidi federali e cantonali. I comuni eseguivano quindi direttamente l'ammortamento delle spese di costruzione del __________.
Con il nuovo metodo di contabilità, il __________ provvederà al calcolo dell'ammortamento degli investimenti, adottando i tassi previsti dalla LOC:
per opere genio civile (canalizzazioni) 4 %
per opere meccaniche ed elettromeccaniche 8.5 %
per spese per la progettazione 11.0 %
Nelle tabelle a pag. 13-14 (fogli gialli) figura il riassunto degli investimenti preventivati da ammortizzare, rispettivamente i debiti di ogni singolo comune nei confronti del __________ ..."
La proposta di deliberazione di cui al messaggio scindeva indi l'approvazione del fabbisogno per spese di esercizio, di fr. 3'030'500.-- (dispositivo n. 1), e quella del fabbisogno per ammortamenti, di fr. 512'075.-- (dispositivo n. 2).
c) Con opposizione 18 ottobre 1994 indirizzata alla delegazione consortile il municipio di __________, comune consorziato, ha contestato la detta proposta, caratterizzata dall'introduzione nei conti del consorzio del concetto di ammortamento economico adottato dal modello contabile previsto dalla LOC 1987, per i seguenti motivi. In primo luogo, poiché costituenti delle spese da iscrivere nel conto di gestione corrente, gli ammortamenti avrebbero dovuto essere conteggiati nelle spese di esercizio ed essere approvati insieme a queste con un'unica votazione (sul complesso). In secondo luogo, quel nuovo metodo di partecipazione dei comuni consorziati alle spese di realizzazione degli impianti consortili si poneva in urto con l'art. 23 dello statuto del __________. Questa modifica di prassi appariva infine inopportuna, dal momento che il __________ aveva quasi portato a termine gli investimenti.
d) Nella seduta 23 novembre 1994 il consiglio consortile ha indi approvato i conti preventivi relativi all'esercizio 1995: per la parte spese di esercizio con 31 voti favorevoli ed un astenuto, per la parte ammortamenti con 29 voti favorevoli, un voto contrario (quello del delegato del comune di __________) e due astenuti.
C. Con ricorso 13 dicembre 1994 il comune di __________ é insorto innanzi al Consiglio di Stato avverso la deliberazione anzidetta limitatamente all'approvazione del fabbisogno per ammortamenti, della quale ha chiesto l'annullamento. Il ricorrente ha ribadito le contestazioni già sollevate all'attenzione della delegazione consortile, evidenziando altresì che la nuova impostazione dei conti del consorzio conduceva alla contemporanea applicazione di due diversi modelli contabili: quello adottato dalla LOC 1950 e quello istituto dalla LOC 1987.
D. Con risoluzione 3 ottobre 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso ha considerato che il nuovo sistema di finanziamento del consorzio non appariva in urto con l'art. 23 dello statuto consortile. Né, del resto, il CDL aveva in realtà adottato il nuovo modello contabile, bensì semplicemente introdotto nei propri conti il concetto di ammortamento economico. La circostanza secondo cui gli ammortamenti siano stati oggetto di presentazione ed approvazione separate dalle altre spese di esercizio, volute per rendere più trasparenti i conti e sottolineare il cambiamento, non aveva infine potuto pregiudicare la validità della deliberazione.
E. Con ricorso 17 ottobre 1995 il comune di __________ si è aggravato contro la risoluzione governativa anzidetta davanti a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarla insieme alla deliberazione 23 novembre 1994 del consiglio consortile, limitatamente alla parte ammortamenti. Esso riprende le censure già sottoposte all'esame del Consiglio di Stato.
Il __________ ed il Consiglio di Stato hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 38 LCCom e relativo rinvio all'art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 35 LCCom). L'impugnativa, ricevibile in ordine, può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Il ricorrente riprende, nel proprio gravame, le identiche censure che aveva già sottoposto all'esame al Consiglio di Stato.
Il Tribunale amministrativo ritiene quindi di poter rinviare, a sua volta, alle diffuse, circostanziate e pertinenti considerazioni svolte dall'istanza inferiore per respingere l'impugnativa, dallo stesso condivise, le quali vengono pertanto riassunte per sommi capi nel seguito.
2.2. Come ha anzitutto considerato il Consiglio di Stato (cfr. risoluzione impugnata, consid. 7 e 9) l'art. 23 dello statuto consortile, che prevede semplicemente la partecipazione dei comuni alle spese di costruzione degli impianti consortili secondo una certa chiave di riparto, non vieta al consorzio medesimo di effettuare (direttamente) l'ammortamento economico degli stessi. Del resto quella disposizione statutaria era stata adottata quando il concetto di ammortamento economico era sconosciuto alla tenuta dei conti dei consorzi, alla quale sono applicabili per analogia le norme della LOC (art. 30 LCCom).
2.3. Come ha, in secondo luogo, osservato il Governo (cfr. ris. impugnata, consid. 8, 10 e 12) i conti preventivati relativi all'esercizio 1995 del __________ non rispondono al modello contabile adottato in applicazione della LOC 1987, la cui introduzione è stata prioritariamente riservata ai comuni. Questo non vieta tuttavia ai consorzi di ispirarsi a quel modello, inteso quali "linee generali", per la tenuta dei loro conti (cfr. Manuale di contabilità per i comuni ticinesi, vol. 1, cifra 1.3.1.). E' quanto ha fatto il __________, adottando frattanto nei propri conti il concetto di ammortamento economico ancorato agli art. 154, 158 e 159 LOC 1987: adozione accompagnata da una conveniente preventiva informazione ai comuni consorziati (cfr. al messaggio 3 agosto 1994, citato sub B), che l'hanno accettata.
2.4. La circostanza secondo cui gli ammortamenti abbiano costituito un oggetto di deliberazione specifica anziché essere ricompresi nella votazione sulle spese di gestione corrente non può, inoltre, condurre all'annullamento della (seconda) deliberazione con cui il consiglio consortile li ha approvati (cfr. risoluzione impugnata consid. 11). E' ben vero, come asserisce il ricorrente, che il preventivo avrebbe dovuto essere approvato con un'unica votazione (sul complesso), come dispone l'art. 163 cpv. 2 LOC (applicabile attraverso l'art. 30 LCCom). La votazione sul fabbisogno per ammortamenti, che ha seguito immediatamente quella concernente le spese d'esercizio e che ha dato un verdetto praticamente analogo, deve essere tuttavia considerata come semplicemente integrativa della precedente.
2.5. Dalla presente sede non possono, da ultimo, essere ascoltate le proposte che il comune contrappone all'asserita deliberazione del consiglio consortile ai fini di una riorganizzazione contabile del __________: il potere cognitivo del Tribunale è infatti circoscritto alla (sola) violazione del diritto (art. 61 PAmm).
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto.
La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 30, 35, 38 LCCom, 154, 158, 159, 163, 208 LOC, 18, 28, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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