AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.540
Data decisione, Autorità: 14.06.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00540 DP 275/95 cm
Lugano 14 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 ottobre 1995 di
rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 3 ottobre 1995, del Consiglio di Stato (5404), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente contro la risoluzione 14 luglio 1995 della Sezione dell'agricoltura in materia di frazionamento di un fondo agricolo;
viste le risposte:
7 novembre 1995 del Consiglio di Stato;
8 novembre 1995 della Sezione dell'agricoltura;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La comunione ereditaria composta dai signori __________, __________, __________ e __________, è proprietaria della part. no. __________ RFD di __________ di complessivi mq. 11'917 così censiti: a. prato di mq. 11'864, B. traliccio A. T di mq. 53.
La particella è situata in zona agricola e non fa parte di un azienda agricola.
B. In data 3 luglio 1995 il signor __________, in rappresentanza della comunione ereditaria, ha richiesto alla Sezione dell'agricoltura l'autorizzazione per il frazionamento del mappale no. __________ RFD di __________ in due distinte particelle di mq. 5958 la prima e di mq. 5959 la seconda.
A tale richiesta è stato allegato il piano di mutazione no. 888 del 30 giugno 1995, allestito dal geometra revisore __________.
C. Con decisione 14 luglio 1995, la Sezione dell'agricoltura ha respinto l'istanza presentata da __________ con la motivazione che, nella fattispecie in esame, non sono date le premesse previste dall'art. 75 cpv. 5 LRPT per potersi scostare dalla norma che statuisce il divieto di frazionare i fondi agricoli raggruppati con sussidi erariali.
D. Contro la predetta pronuncia __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione negata in prima istanza.
A sostegno del proprio gravame il ricorrente ha affermato che il frazionamento è chiesto unicamente per poter procedere alla divisione ereditaria.
Fa notare che con tale operazione sono ampiamente rispettate le superfici minime prescritte dalla Legge federale sul diritto fondiario rurale e che comunque le due particelle rimarranno anche in futuro destinate a scopi agricoli.
L'Esecutivo cantonale si è pronunciato sulla questione con sentenza 3 ottobre 1995 (5404), respingendo il ricorso di __________ e confermando di conseguenza la risoluzione impugnata.
A fondamento della propria decisione il Consiglio di Stato ha affermato in sostanza che, nel caso di specie, il ricorrente non ha saputo dimostrare che il frazionamento richiesto non urti l'interesse generale del comune e sia conciliabile con la consistenza e la continuità dell'attività agricola, così come preteso dall'art.75 cpv. 5 LRPT. Per questo motivo, non può essere concessa un'autorizzazione in deroga al divieto di frazionamento di fondi agricoli, sancito dall'art. 75 cpv. 1 LRPT.
Inoltre il Consiglio di Stato, seguendo l'opinione della Sezione dell'agricoltura, ha rilevato che l'ammettere un frazionamento di fondi raggruppati allo scopo di regolare questioni ereditarie, sarebbe contrario agli scopi prefissi dalla Legge federale sull'agricoltura.
E. Contro la premessa risoluzione governativa __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che la stessa venga annullata insieme alla decisione 14 luglio 1995 della Sezione dell'agricoltura e che, conseguentemente, gli atti siano ritornati a quest'ultima autorità affinché autorizzi il frazionamento della part. no. __________ RFD di __________.
Afferma in sostanza che, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalle istanze precedenti, nel caso in esame il frazionamento richiesto si rende necessario non solo per finalmente permettere ai coeredi di raggiungere un accordo in merito allo scioglimento della comunione ereditaria, ma anche per garantire in futuro un migliore sfruttamento agricolo del fondo, il quale, viste le sue attuali grosse dimensioni e la sua utilizzazione per la pastorizia, non si presta facilmente alla cessione in affitto.
Il ricorrente sottolinea pure che la soluzione prospettata nel piano di mutazione non urta affatto gli interessi generali del comune, che le superfici minime dei fondi imposte dalla LDFR e dalla LRPT sono rispettate e che non sussiste pericolo che le particelle subiscano un cambiamento di destinazione. Da ultimo fa notare che recentemente, in due casi analoghi a quello in oggetto, il Consiglio di Stato ha autorizzato il frazionamento.
L'impugnativa è avversata dal Governo e dalla Sezione dell'agricoltura con argomenti che verranno semmai ripresi con il merito.
Considerato, in diritto
Nel presente caso tuttavia, si impongono alcune considerazioni preliminari circa le norme di legge che regolano in concreto la fattispecie, onde così poter determinare la competenza o meno di questo Tribunale ad emanare un giudizio sul merito della vertenza.
La LRPT disciplina la questione con la particolare preoccupazione di evitare che fondi agricoli raggruppati mediante sussidi pubblici vengano nuovamente frazionati, rendendo in tal modo privi di ogni scopo gli sforzi profusi dall'ente pubblico al fine garantire la sistemazione e la formazione di aziende agricole razionali, nonché una migliore organizzazione della produzione agraria, dell'economia forestale e dell'economia pastorizia.
Il legislatore cantonale, facendo uso delle competenze attribuitegli dall'art. 702 CCS e rifacendosi a quanto imperativamente sancito dall'art. 86 cpv. 1 della Legge federale concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale del 3 ottobre 1951, ha previsto all'art. 75 cpv. 1 LRPT il principio secondo il quale il frazionamento di fondi agricoli raggruppati con sussidi erariali è di regola vietato.
Tale divieto non è però assoluto. Il capoverso 5 dell'art. 75 LRPT prevede infatti che il frazionamento può essere autorizzato in via eccezionale dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, e per esso dalla Sezione dell'agricoltura, per comprovate esigenze, specie se conciliabili con l'interesse generale del Comune e con la consistenza e la continuità delle aziende agricole, oppure se il fondo è edificato, allo scopo di poter separare e sottrarre alla propria destinazione agricola la parte edificata da quella versata ad utilizzazione prettamente rurale.
Nei casi in cui eccezionalmente è concessa l'autorizzazione, i terreni non possono comunque essere frazionati in particelle aventi una superficie inferiore a 2000 mq per vigneti e frutteti, a 3000 mq per prati e campi e a 4000 mq per selve e boschi (art. 101 LRPT).
Per contro la LDFR regola il problema del frazionamento senza preoccuparsi delle questioni legate all'impiego di sussidi pubblici in ambito di ricomposizione particellare, ma essenzialmente con lo scopo di evitare che su suolo svizzero esistano fondi agricoli le cui dimensioni eccessivamente ridotte non permetterebbero di praticare una razionale politica agraria.
In tal senso l'art. 58 cpv. 2 LDFR prevede che i fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle con una superficie inferiore ai 2500 mq, fatta riserva per i vigneti la cui superficie minima è fissata in 1000 mq. La LDFR prevede comunque che nelle loro leggi di applicazione i Cantoni possano fissare delle superfici minime più estese.
Anche questa regola non è priva di eccezioni. Infatti l'autorità cantonale competente, vale a dire in Ticino la Sezione dell'agricoltura, può rilasciare delle autorizzazioni eccezionali di frazionamento, in modo da permettere nei casi previsti dall'art.60 LDFR la formazione di particelle la cui superficie è inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Da tutto quanto sin qui esposto si può dunque dedurre che l'art. 75 cpv. 1 e 5 LRPT da una parte e gli art 58 cpv. 2 e 60 LDFR dall'altra, pur prescrivendo disposizioni legali concernenti il medesimo oggetto, ne regolano aspetti diversi.
Contro la decisione della Sezione dell'agricoltura che nega il permesso di frazionare un fondo agricolo raggruppato con l'ausilio di sussidi erariali è dato ricorso nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato (art. 111 LRPT e 55 LPAmm), la cui sentenza, in difetto di specifiche disposizioni della LRPT che prevedano il contrario, è inappellabile giusta l'art. 113 LRPT (cfr. RDAT 1980, no. 51). A tal proposito questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare nella STA 28 luglio 1972 in re G. (cfr. Borghi, GAT, no. 827) che le pronunce emesse dal Consiglio di Stato in relazione all'applicazione del capo VI della LRPT (art. da 73 a 82) non prevedono il ricorso al Tribunale amministrativo: si tratta dunque di decisioni rette dal principio della definitività ai sensi dell'art. 113 LRPT.
Diversamente, contro la decisione della Sezione dell'agricoltura che, negando l'esistenza di almeno uno dei motivi contemplati dall'art. 60 LDFR, non concede l'autorizzazione eccezionale a creare delle particelle con superfici inferiori a quelle previste dall'art. 58 cpv. 2 LDFR o dalla legislazione cantonale d'applicazione (non ancora esistente in Ticino), è dato ricorso entro 30 giorni all'autorità cantonale di ricorso (art. 88 cpv. 1 LDFR).
Nel Cantone Ticino, giusta il Decreto esecutivo di applicazione alla legge federale sul diritto fondiario rurale del 23 dicembre 1993, le decisioni della Sezione possono essere impugnate davanti al Consiglio di Stato entro 30 giorni in virtù del termine sancito dall'art. 88 cpv. 1 LDFR (art. 3 cpv. 1 del Decreto esecutivo).
Contro le sentenze governative è previsto il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo a norma della LPAmm, vale a dire entro 15 giorni (art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo, 46 LPAmm).
A questo proposito va però rilevato che il predetto Decreto esecutivo non è comunque ancora applicabile.
Il diritto federale prevede infatti che gli atti legislativi cantonali fondati sulla LDFR devono sottostare all'approvazione della Confederazione (art. 91 cpv. 2 LDFR). Ora, giusta l'art. 7a cpv. 1 della Legge federale sull'organizzazione dell'amministrazione (RS 172.010), in vigore dal 1 febbraio 1991, l'approvazione da parte della Confederazione costituisce, laddove essa è prevista dal diritto federale, un atto avente effetto costitutivo, da cui dipende la validità delle leggi o delle ordinanze cantonali sottoposte a tale procedura.
Il Decreto esecutivo di applicazione alla legge federale sul diritto fondiario rurale del 23 dicembre 1993, non è ancora stato approvato dalla Confederazione. Ne consegue pertanto che questo decreto cantonale, benché pubblicato alle pagine 459 e 460 del Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino 1993, non è in verità mai entrato in vigore e le norme in esso contenute non esplicano alcun effetto.
È pertanto evidente che, in difetto di una valida disposizione di legge che gliene conferisca la competenza, il Tribunale cantonale amministrativo non può sindacare la legalità delle sentenze emanate dal Consiglio di Stato ticinese in materia di LDFR.
Ma anche nel caso in cui il Decreto esecutivo fosse stato approvato dalla Confederazione e le sue norme fossero validamente entrate in vigore, si porrebbe comunque il problema di sapere se il Consiglio di Stato abbia la facoltà di attribuire nuove competenze al Tribunale cantonale amministrativo mediante semplice decreto esecutivo o se piuttosto per fare ciò non sia necessaria una legge in senso formale, approvata quindi dal Gran Consiglio al termine di un normale iter legislativo. Quest'ultima questione può tuttavia qui rimanere aperta, poiché in ogni caso ininfluente ai fini del presente giudizio.
Tale circostanza è stata confermata dal Consiglio di Stato ed è stata pure esplicitamente riconosciuta dal ricorrente.
Ciò è d'altra parte assolutamente corretto, visto che in concreto la domanda di autorizzazione presentata alla Sezione dell'agricoltura non era affatto volta all'ottenimento di un permesso speciale di frazionamento ai sensi dell'art 60 LDFR (si noti infatti che in base al piano di mutazione presentato era prevista la formazione di due particelle con superfici maggiori a quelle minime prescritte), bensì al rilascio di un permesso (in deroga al divieto sancito dalla LRPT) per il frazionamento di un fondo agricolo raggruppato mediante sussidi erariali.
Pertanto, stando così le cose, visto quanto esposto ai precedenti considerandi in merito agli aspetti procedurali legati al problema, si deve concludere che, contrariamente a quanto indicato al punto 3. del dispositivo della decisione governativa impugnata, il ricorso interposto dal signor __________ è chiaramente irricevibile per mancanza di competenza di questo Tribunale. La decisione 3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato era infatti definitiva (art. 113 LRPT), e come tale poteva tutt'al più fare l'oggetto di un ricorso di diritto pubblico all'alto Tribunale federale di Losanna.
Il ricorrente ha infatti costantemente motivato la propria richiesta di frazionamento con l'esigenza di finalmente permettere lo scioglimento della comunione ereditaria fu __________ e con la necessità di ottenere delle particelle di superficie più ridotta, che si prestino meglio agli scopi agricoli per i quali sono destinate.
Ora, premesso che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato la semplice esigenza di dividere una comunione ereditaria non può da sola bastare a giustificare la concessione di una autorizzazione straordinaria di frazionamento di un fondo agricolo ex art 75 cpv. 5 LRPT (cfr. RDAT 1976, no. 91), non si può certo ammettere, che nel caso in esame lo smembramento della part. no. __________ RFD di __________ si renda necessario per permetterne o facilitarne lo sfruttamento agricolo. Infatti, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, le attuali dimensioni del fondo (11'917 mq) non appaiono invero tali da compromettere o ostacolare l'attuale utilizzazione quale terreno destinato a scopi di pastorizia.
Si deve pertanto ammettere che non sussistono, nel caso di specie, comprovate esigenze tali da oggettivamente giustificare il rilascio di un permesso di frazionamento.
D'altra parte le disposizioni che attribuiscono all'autorità la facoltà di concedere deroghe perseguono lo scopo di attenuare il rigore di una norma quando, in circostanze eccezionali, una rigida applicazione del diritto si riveli contraria all'interesse pubblico o pregiudichi eccessivamente gli interessi del privato senza che l'interesse pubblico o di terzi lo giustifichino (RDAT 1993 I no. 82; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband N. 37 B I)
La straordinarietà della deroga prevista dall'art. 75 cpv. 5 LRPT, ben giustifica la severità con la quale le autorità amministrative esaminano se siano adempiute o meno le condizioni imposte dalla legge per il rilascio di un'autorizzazione di frazionamento.
Come giustamente osserva la Sezione dell'agricoltura, una prassi troppo permissiva rischierebbe di vanificare i grossi sforzi finanziari intrapresi in questi anni dall'ente pubblico per finalmente arrivare, mediante la ricomposizione particellare, ad ottenere una migliore e più razionale organizzazione e utilizzazione del suolo agricolo.
Il ricorso andrebbe respinto anche nella misura in cui l'insorgente giustifica le proprie domande di giudizio, affermando che in un recente passato, in casi analoghi, il Consiglio di Stato ha concesso l'autorizzazione di frazionamento.
Dall'art. 4 Costituzione federale non può essere desunto, tranne in casi del tutto particolari, alcun diritto ad ottenere una parità di trattamento nell'illegalità (J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, II ed., pagg. 223 e 224).
Pertanto, il semplice fatto che nei due casi citati dal ricorrente, noti a questo Tribunale, il Consiglio di Stato abbia verosimilmente emanato delle decisioni in contrasto con la LRPT, non basta ancora a giustificare l'accoglimento del gravame da lui interposto.
Per questi motivi,
visti gli art. 75 cpv. 1 e 2, 111, 113 LRPT; 58 cpv. 2, 60 LDFR; 3 Decreto esecutivo di applicazione alla legge federale sul diritto fondiario rurale; 18, 60 LPAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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