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Numero d'incarto:
52.1995.544
Data decisione, Autorità:
18.01.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00544
DP 279/95
cm
Lugano
18 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Del Tredici, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 25 ottobre 1995 di
rappr.
da: __________
contro
la
decisione 16 ottobre 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio
permessi e passaporti, che assicura in via di massima alla __________ il
rilascio della patente per l'apertura di un "locale notturno - piano
bar" Cat. B1 a __________, scissione dalla patente relativa al
__________ a __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decisione 16 ottobre
1995, pubblicata sul FU n. /_______ dipartimento delle istituzioni ha
assicurato in via di massima alla Ristorante __________ il rilascio della patente
per l'apertura di un "locale notturno - piano bar" Cat. B1 a
__________ (scissione della patente relativa al Ristorante __________ a
__________).
B. Contro la premessa
risoluzione dipartimentale la comunione dei comproprietari del condominio
__________ é insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento.
Evidenziando che il condominio __________ si trova nelle immediate
vicinanze del Ristorante __________ e del previsto locale notturno, rileva che
l'apertura dello stesso comprometterebbe gravemente la tranquillità e la quiete
notturna dei condomini, già perturbata dagli avventori del ristorante.
Nella misura in cui la patente venisse rilasciata, postula
che sia prevista la chiusura del locale alle ore 02.00.
C. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Dipartimento delle istituzioni e la Ristorante __________, che
postulano la conferma dell'autorizzazione censurata.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, é ricevibile
in ordine conformemente all'art. 60 LEP e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
La legittimazione attiva della ricorrente va senz'altro
riconosciuta. Essendo proprietaria di un condominio ubicato nelle immediate
vicinanze del previsto locale notturno, la sua situazione giuridica risulta
collegata con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto
sufficientemente stretto ed intenso. Tale insomma da farla apparire portatrice
di un interesse attuale, diretto e concreto a dolersi del pregiudizio effettivo
che il provvedimento censurato le arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere
(cfr. STA 1. aprile 1993 in re Comunione dei comproprietari del condominio Ramogna,
STA 27 aprile 1987 in re Giudici e LLCC, DTF 104 Ib 249).
- L'insorgente si oppone al
rilascio dell'assicurazione di massima per l'apertura del locale notturno con
considerazioni attinenti alla tutela della pubblica quiete.
Ora, lo scopo dell'autorizzazione di massima é quello di
accertare, sulla base di una richiesta sommaria, se in una determinata
situazione siano dati i presupposti per il rilascio di una patente, evitando in
tal modo al richiedente investimenti inutili.
La LEP non subordina il rilascio di patenti per esercizi
pubblici a particolari condizioni volte a prevenire immissioni moleste.
Essa si limita a stabilire il principio della responsabilità
del titolare della patente e del gerente per il mantenimento dell'ordine all'interno
del locale.
In tali circostanze, soltanto la clausola generale di polizia
può ostare al rilascio dell'autorizzazione richiesta (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz.
Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 132 B. III).
L'applicazione di tale clausola, di natura sussidiaria,
presuppone tuttavia una situazione di pericolo, particolarmente grave, diretto
ed imminente per i beni di polizia: pericolo evitabile unicamente mediante il
rifiuto del permesso.
In sostanza, si deve poter ritenere pressoché certo che dalla
concessione dell'autorizzazione richiesta possa derivare al vicinato una
molestia intollerabile dal profilo della tutela dell'ordine pubblico (cfr. Imboden
- Rhinow, op. cit., N. 136 B. V e riferimenti).
Nel caso concreto questo presupposto non é stato reso verosimile.
Le esigue dimensioni del locale (80 mq) non permettono di ritenere
che il disturbo arrecato al vicinato dalla sua attività sia di portata tale da
giustificare il diniego della patente in applicazione della clausola generale
di polizia.
Sotto questo profilo, la decisione dipartimentale impugnata
va quindi confermata.
- Parimenti da respingere è
l'impugnativa nella misura in cui chiede che venga fissato un orario d'apertura
massimo fino alle 02.00.
La determinazione degli orari di apertura e di chiusura
avverrà nell'ambito della decisione che l'autorità cantonale deve ancora
rendere sulla patente definitiva: atto contro il quale i ricorrenti potranno
semmai nuovamente insorgere.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22, 60 LEP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale
rifonderà alla controparte fr. 250.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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