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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.547
Data decisione, Autorità: 26.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00547 DP 282/95 leo
Lugano 26 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 ottobre 1995 di
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione 17 ottobre 1995 (no.5633) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa del ricorrente contro la risoluzione 22 agosto 1995 dell'Ufficio dell'abitazione in materia di riesame delle condizioni di sussidiamento per la costruzione dell'abitazione sita al mappale no. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
10 novembre 1995 del Dipartimento opere sociali;
14 novembre 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che in data 6 maggio 1987 __________ ha ottenuto il sussidio cantonale per l'acquisto di un'abitazione sita al mappale no. __________ RFD di __________ per un periodo di 10 anni;
che dopo due anni l'Ufficio dell'abitazione gli ha tuttavia soppresso l'aiuto cantonale in quanto il suo reddito superava il limite stabilito dall'art. 28 dell'Ordinanza relativa alla legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 30 novembre 1981;
che con istanza 9 agosto 1995 __________ ha chiesto il ripristino dell'aiuto: istanza accolta dall'Ufficio dell'abitazione con risoluzione 22 agosto 1995;
che avverso la premessa risoluzione l'istante ha interposto ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo il ripristino del sussidio retroattivamente al 1. luglio 1993;
che, in sostanza, egli ha sostenuto di non aver potuto presentare tempestivamente l'istanza in quanto la notifica di tassazione per il biennio 1993/94 non era ancora cresciuta in giudicato essendovi pendente uno suo reclamo;
che con risoluzione 17 ottobre 1995 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa. L'esecutivo cantonale ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della richiesta fosse imputabile esclusivamente all'insorgente dal momento che le condizioni per il ripristino del sussidio già sussistevano in base al reddito figurante sulla notifica di tassazione 1993/94 pervenutagli nel mese di dicembre 1993, senza che occorresse attendere l'esito del reclamo;
che contro la suddetta risoluzione governativa __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando il riconoscimento del sussidio a partire dal 1 luglio 1993;
che l'insorgente lamenta la violazione del principio della buona fede da parte dell'autorità asserendo di essersi fidato del preavviso di alcuni funzionari che gli avrebbero consigliato di attendere l'esito del reclamo contro la notifica di tassazione prima di richiedere il ripristino del sussidio. Per il resto ribadisce, sviluppandole, le argomentazioni già sollevate senza successo dinanzi all'autorità di prime cure;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il dipartimento delle opere sociali, Ufficio dell'abitazione, che postulano la conferma della risoluzione impugnata senza formulare osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 40 Lab; 43, 46 PAmm): il ricorso é dunque ricevibile in ordine;
che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm), la richiesta di assunzione di testi formulata dal ricorrente, per i motivi che verranno in seguito esposti, deve essere respinta siccome inidonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza di fatti nuovi rilevanti per il giudizio;
che giusta l'art. 13 cpv. 1 RLAb il sussidio per l'accesso alla proprietà viene erogato dallo Stato soltanto nella misura in cui il reddito e la sostanza del richiedente non superano i limiti stabiliti dal diritto federale. Attualmente per il reddito il limite é di fr. 45'000.- (art. 28 dell'Ordinanza relativa alla legge federale
che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla proprietà);
che reddito e sostanza vengono determinati sulla base dell'ultima notifica di tassazione (art. 13 cpv. 2 RLAb);
che dagli atti emerge che l'insorgente ha ricevuto la notifica di tassazione relativa al biennio 1993/1994 già nel mese di dicembre 1993 e che dalla stessa risultava un reddito imponibile inferiore al limite stabilito dal diritto federale;
che invece di inoltrare tempestivamente la propria domanda di sussidio l'insorgente ha atteso l'esito del reclamo interposto contro la suddetta tassazione, nella convinzione, errata, che senza una notifica di tassazione cresciuta formalmente in giudicato la sua domanda sarebbe stata respinta in ordine;
che verosimilmente l'insorgente si é lasciato condizionare dalla procedura adottata dall'Ufficio di tassazione il quale, pendente reclamo, si é rifiutato di allestire i formulari WEG con i dati fiscali per il biennio 1993/94: documenti che per prassi vanno allegati all'istanza allo scopo di accelerare l'evasione della domanda permettendo una verifica agevolata dei dati determinanti per l'erogazione del sussidio;
che contrariamente a quanto preteso dall'insorgente non v'é alcuna norma che subordini la validità della domanda alla presentazione dei formulari WEG;
che nel caso di specie dunque niente impediva all'insorgente di inoltrare immediatamente la sua domanda senza attendere l'evasione del reclamo, il cui esito sarebbe comunque stato ininfluente ai fini dell'erogazione del sussidio, sussistendo già al momento della notifica di tassazione gli estremi per poter beneficiare dell'aiuto;
che a nulla giova infine all'insorgente appellarsi al principio della buona fede, secondo lui leso a seguito di pretese informazioni fallaci che l'avrebbero indotto ad attendere l'evasione del reclamo prima di richiedere il ripristino del sussidio;
che infatti prestando la dovuta diligenza egli avrebbe potuto facilmente rendersi conto dell'inesattezza delle informazioni ricevute;
che per questi motivi la richiesta dell'insorgente tendente all'ottenimento del ripristino del sussidio retroattivamente al 1.luglio 1993 deve essere respinta e la decisione impugnata, siccome immune da violazioni del diritto, confermata;
che spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza;
visti gli art. 43 Lab; 13 RLAb; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.--sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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