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Numero d'incarto:
52.1995.547
Data decisione, Autorità:
26.03.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00547
DP 282/95
leo
Lugano
26 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 ottobre 1995 di
rappr.
da: avv. __________,
contro
la
decisione 17 ottobre 1995 (no.5633) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa del ricorrente contro la risoluzione 22 agosto 1995
dell'Ufficio dell'abitazione in materia di riesame delle condizioni di
sussidiamento per la costruzione dell'abitazione sita al mappale no.
__________ RFD di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che in data 6 maggio 1987 __________ ha ottenuto il sussidio
cantonale per l'acquisto di un'abitazione sita al mappale no. __________ RFD di
__________ per un periodo di 10 anni;
che dopo due anni l'Ufficio dell'abitazione gli ha tuttavia
soppresso l'aiuto cantonale in quanto il suo reddito superava il limite
stabilito dall'art. 28 dell'Ordinanza relativa alla legge federale che promuove
la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 30 novembre
1981;
che con istanza 9 agosto 1995 __________ ha chiesto il
ripristino dell'aiuto: istanza accolta dall'Ufficio dell'abitazione con risoluzione
22 agosto 1995;
che avverso la premessa risoluzione l'istante ha interposto
ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo il ripristino del sussidio retroattivamente
al 1. luglio 1993;
che, in sostanza, egli ha sostenuto di non aver potuto
presentare tempestivamente l'istanza in quanto la notifica di tassazione per il
biennio 1993/94 non era ancora cresciuta in giudicato essendovi pendente uno
suo reclamo;
che con risoluzione 17 ottobre 1995 il Consiglio di Stato ha
respinto l'impugnativa. L'esecutivo cantonale ha ritenuto che il ritardo nella
presentazione della richiesta fosse imputabile esclusivamente all'insorgente
dal momento che le condizioni per il ripristino del sussidio già sussistevano
in base al reddito figurante sulla notifica di tassazione 1993/94 pervenutagli
nel mese di dicembre 1993, senza che occorresse attendere l'esito del reclamo;
che contro la suddetta risoluzione governativa __________ si
aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando il
riconoscimento del sussidio a partire dal 1 luglio 1993;
che l'insorgente lamenta la violazione del principio della
buona fede da parte dell'autorità asserendo di essersi fidato del preavviso di
alcuni funzionari che gli avrebbero consigliato di attendere l'esito del
reclamo contro la notifica di tassazione prima di richiedere il ripristino del
sussidio. Per il resto ribadisce, sviluppandole, le argomentazioni già
sollevate senza successo dinanzi all'autorità di prime cure;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato e il dipartimento delle opere sociali, Ufficio dell'abitazione, che
postulano la conferma della risoluzione impugnata senza formulare osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la
legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono
indiscutibilmente date (art. 40 Lab; 43, 46 PAmm): il ricorso é dunque
ricevibile in ordine;
che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm), la richiesta di assunzione di
testi formulata dal ricorrente, per i motivi che verranno in seguito esposti,
deve essere respinta siccome inidonea a procurare a questo Tribunale la
conoscenza di fatti nuovi rilevanti per il giudizio;
che giusta l'art. 13 cpv. 1 RLAb il sussidio per l'accesso
alla proprietà viene erogato dallo Stato soltanto nella misura in cui il
reddito e la sostanza del richiedente non superano i limiti stabiliti dal
diritto federale. Attualmente per il reddito il limite é di fr. 45'000.- (art.
28 dell'Ordinanza relativa alla legge federale
che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla proprietà);
che reddito e sostanza vengono determinati sulla base
dell'ultima notifica di tassazione (art. 13 cpv. 2 RLAb);
che dagli atti emerge che l'insorgente ha ricevuto la
notifica di tassazione relativa al biennio 1993/1994 già nel mese di dicembre
1993 e che dalla stessa risultava un reddito imponibile inferiore al limite
stabilito dal diritto federale;
che invece di inoltrare tempestivamente la propria domanda di
sussidio l'insorgente ha atteso l'esito del reclamo interposto contro la
suddetta tassazione, nella convinzione, errata, che senza una notifica di
tassazione cresciuta formalmente in giudicato la sua domanda sarebbe stata
respinta in ordine;
che verosimilmente l'insorgente si é lasciato condizionare
dalla procedura adottata dall'Ufficio di tassazione il quale, pendente reclamo,
si é rifiutato di allestire i formulari WEG con i dati fiscali per il biennio
1993/94: documenti che per prassi vanno allegati all'istanza allo scopo di
accelerare l'evasione della domanda permettendo una verifica agevolata dei dati
determinanti per l'erogazione del sussidio;
che contrariamente a quanto preteso dall'insorgente non v'é alcuna
norma che subordini la validità della domanda alla presentazione dei formulari
WEG;
che nel caso di specie dunque niente impediva all'insorgente
di inoltrare immediatamente la sua domanda senza attendere l'evasione del
reclamo, il cui esito sarebbe comunque stato ininfluente ai fini dell'erogazione
del sussidio, sussistendo già al momento della notifica di tassazione gli
estremi per poter beneficiare dell'aiuto;
che a nulla giova infine all'insorgente appellarsi al
principio della buona fede, secondo lui leso a seguito di pretese informazioni
fallaci che l'avrebbero indotto ad attendere l'evasione del reclamo prima di
richiedere il ripristino del sussidio;
che infatti prestando la dovuta diligenza egli avrebbe potuto
facilmente rendersi conto dell'inesattezza delle informazioni ricevute;
che per questi motivi la richiesta dell'insorgente tendente
all'ottenimento del ripristino del sussidio retroattivamente al 1.luglio 1993
deve essere respinta e la decisione impugnata, siccome immune da violazioni del
diritto, confermata;
che spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza;
visti
gli art. 43 Lab; 13 RLAb; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 300.--sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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