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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.548
Data decisione, Autorità: 18.01.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00548 DP 283/95 cm
Lugano 18 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Del Tredici, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 novembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 16 ottobre 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dei permessi e dei passaporti, che nega l'autorizzazione ad esporre un'insegna pubblicitaria (cassone luminoso) in piazza __________ a __________;
vista la risposta 20 novembre 1995 del Dipartimento;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione 16 ottobre 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha parzialmente accolto l'istanza della __________, richiedente il permesso di esporre in piazza __________ a __________ (sullo stabile di cui alla part. no. __________ RFD) tre insegne luminose.
Il Dipartimento ha acconsentito all'esposizione:
. di un cassone luminoso bifacciale di dimensioni 90 x 90, con il testo "__________ (logo)" da collocare sotto il portico, da-vanti allo stabile in cui ha sede l'esercizio pubblico;
. di un cassone luminoso bifacciale di dimensioni 60 x 60, con il testo "__________ (logo)" da collocare sotto la terrazza.
E'stata invece negata l'esposizione di un terzo cassone luminoso con la scritta "__________ (logo) __________ " avente le seguenti dimensioni: cassonetto m. 3,85 x 0.80 x 0.80, scritta m. 0,45, che sarebbe stato collocato sulla ringhiera del balcone sito al primo piano, proprio sopra le arcate.
Tale diniego é stato fondato sia sull'incompatibilità del prospettato intervento con la legislazione sulle insegne, sia sui preavvisi sfavorevoli che il Municipio di __________ e la Commissione per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio hanno espresso, l'uno in applicazione delle norme comunali e l'altra per motivi estetici.
B. Contro la premessa risoluzione dipartimentale l'istante insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'accoglimento integrale del permesso richiesto.
Evidenziando che la decisione é carente di motivazioni, lamenta che la stessa viola sia la libertà di farsi pubblicità garantita dalla libertà d'industria e commercio, sia il principio della parità di trattamento: in piazza __________ sarebbero infatti attualmente esposte insegne di dimensioni notevolmente maggiori rispetto a quella in discussione.
Evidenzia che l'opinione del Dipartimento, secondo cui l'effetto sortito dalla postulata pubblicità sarebbe stravagante, é arbitraria.
C. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni che postula la conferma della risoluzione censurata con argomentazioni di cui si dirà, ove necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 LIns e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm), considerato che la situazione dei luoghi, oltre ad essere nota a questo Tribunale, emerge pure con sufficiente chiarezza dalla documentazione annessa all'istanza e al ricorso.
La censura secondo cui la decisione dipartimentale sarebbe insufficientemente motivata é infondata.
Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo primo dell'obbligo della motivazione é quello di permettere al suo destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della stessa e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore (RDAT 1988 N. 45, pag. 133; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, n. 166; Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozessrecht, N. 437).
Ora, contrariamente a quanto assunto dall'insorgente, la decisione in oggetto risulta pertinentemente motivata. Illustra infatti chiaramente i motivi che sono alla base del diniego: ossia l'incompatibilità del prospettato intervento con la legislazione sulle insegne, nonché i preavvisi sfavorevoli che il Municipio di __________ e la Commissione per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio hanno espresso, l'uno in applicazione delle norme comunali e l'altro per motivi di estetica.
Avuto riguardo alle circostanze del caso, questa motivazione é più che sufficiente. Dall'atto ricorsuale non risulta d'altronde che l'insorgente sia stata limitata nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere le motivazioni alla base della decisione di diniego.
L'esercizio di questo potere di apprezzamento può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.
Vi é abuso di potere quando l'apprezzamento ha luogo in dispregio ai principi generali del diritto in quanto riferiti alla sicurezza giuridica, all'equità, alla parità di trattamento ed all'adeguatezza (cfr. Scolari, Commentario della LE, Introd. n. 66 e riferimenti);
In materia di estetica, l'autorità deve esercitare il potere di apprezzamento conferitole dalla legge applicando un metro di valutazione oggettivo, sorretto dall'opinione di una collettività assai vasta esprimente un giudizio generale.
Il criterio di giudizio in materia estetica non é quindi dato dal modo di pensare e di sentire di singole persone dotate di particolare sensibilità artistica (cfr. STA 11 novembre 1988 in re F. e P; Scolari, op. cit. ad art. 45 N 8).
In quest'ordine di idee, l'art. 8 cpv. 1 RLIns dispone che le insegne devono rispettare il carattere degli edifici a cui sono applicate, lasciando in evidenza gli elementi strutturali ed architettonici (cornici, marciapiedi, balconi, ringhiere).
3.2. Nel caso concreto la controversa insegna é costituita da un cassone luminoso con la scritta "__________ (logo) __________ " avente le seguenti dimensioni: cassonetto m. 3,85 x 0.80 x 0.80, scritta m. 0,45. Verrebbe collocata sulla ringhiera del balcone al primo piano, proprio sopra le arcate, in modo tale da coprire interamente il balcone stesso (cfr. fotomontaggio prodotto dalla ricorrente).
Ora, é evidente che l'affissione di questa insegna non può essere consentita in quanto espressamente vietata dalla legge.
L'art. 8 cpv. 1 RLIns dispone infatti che le insegne devono lasciare in evidenza gli elementi strutturali ed architettonici degli edifici a cui sono applicate, tra questi i balconi.
Premesso che il diritto di farsi pubblicità gode della protezione di questa libertà, va ricordato che i diritti costituzionali possono subire delle restrizioni nella misura in cui ciò é previsto da una chiara base legale, é giustificato dall'interesse pubblico e rispetta il principio della proporzionalità (Rhinow, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, N. 154 segg. ad art. 31). Presupposti che, nell'evenienza concreta, sono chiaramente realizzati.
Le singole autorizzazioni accordate in passato per esporre su balconi di edifici affacciati su __________ insegne che ne occultano gli elementi strutturali e architettonici non giustifica un'ulteriore eccezione al principio di legalità.
Principio, questo, che in concreto prevale su quello della parità di trattamento.
Tasse e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 17 LIns; 8 RLIns; 31 CF; 3, 18, 26, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio e le spese di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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