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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.549
Data decisione, Autorità: 10.11.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00549 DP 284/95 leo
Lugano 10 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 novembre 1995 di
per ritardata giustizia
contro
il Consiglio di Stato per non aver evaso le sue petizioni 25 maggio 1994 e 31 maggio 1995;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ ha presentato due petizioni al Consiglio di Stato, in data 25 maggio 1994 e 31 maggio 1995, sul problema delle "Comunità religiose", da lui ritenuto grave e preoccupante tanto quanto quello della droga;
che con il presente ricorso per denegata giustizia il ricorrente chiede venga fatto ordine all'esecutivo cantonale di rispondere alle sue petizioni, finora rimaste inevase;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 45 PAmm l'autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per denegata o ritardata giustizia;
che in sostanza occorre che l'autorità (in casu il Tribunale cantonale amministrativo) sia competente a giudicare il merito della controversia affinché possa essere investita della conoscenza di un reclamo per denegata giustizia;
che giusta l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato solamente nei casi previsti dalla legge contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (clausola enumerativa);
che il Tribunale cantonale amministrativo può d'altro canto respingere immediatamente o dopo richiamo degli atti i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati (art. 48 PAmm);
che nel nostro ordinamento costituzionale il diritto di petizione é garantito dall'art. 57 della Costituzione federale rispettivamente dall'art. 7 della Costituzione cantonale;
che, per principio, la petizione é un atto che può essere presentato presso qualsiasi autorità (cfr. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II pag. 953);
che, mentre le petizioni indirizzate al legislativo cantonale sono disciplinate dalla legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984, quelle che, come nel caso di specie, sono presentate all'autorità governativa non sottostanno ad alcuna regolamentazione specifica;
che non vi é di conseguenza alcuna norma di legge che consenta di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo una decisione del Consiglio di Stato consecutiva all'inoltro di una petizione;
che d'altro canto nemmeno poteva essere altrimenti siccome
il diritto di petizione non conferisce alcun diritto all'ottenimento di una prestazione positiva e quindi all'emanazione di una decisione d'ordine o di merito: l'autorità a cui la petizione viene indirizzata ha per contro il solo dovere di prenderne conoscenza entro ragionevole termine (cfr. parere Guido Corti CdS pubblicato in RDAT II-1991, pag. 343 e riferimenti ivi citati);
che in siffatte evenienze il ricorso inoltrato da __________ va dichiarato improponibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza;
visti gli art. 57 Cost. federale; 7 Cost. Cantonale; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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