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Numero d'incarto:
52.1995.550
Data decisione, Autorità:
19.12.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00550
DP 285/95
leo
Lugano
19 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 novembre 1995 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la
decisione 24 ottobre 1995 (n. 5708) del Presidente del Consiglio di Stato che
nega all'insorgente di conferire effetto sospensivo alla decisione 22
settembre 1995 con cui il municipio di __________ gli ordina di cessare
l'attività di tassametrista concessionario;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 27 settembre 1994 il municipio di __________ ha
disdetto per la fine di quell'anno tutte le concessioni per il servizio taxi
accordate sul territorio comunale; fra queste, anche quella rilasciata a suo
tempo al ricorrente;
che il 14 febbraio 1995 lo stesso municipio ha pubblicato un
bando di concorso per il rilascio di nuove concessioni;
che con decisione 28 marzo 1995 ha accordato sette concessioni,
disattendendo la candidatura inoltrata da __________;
che con risoluzione 24 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata
da questo concorrente, che contestava la legittimità della scelta operata
dall'autorità comunale in favore di altri concorrenti, a suo avviso, non
rispondenti ai requisiti del bando;
che con giudizio 30 agosto 1995 il Tribunale cantonale amministrativo
ha accolto il ricorso inoltrato da __________ contro la predetta risoluzione
governativa, annullandola e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché,
chiamati in causa i concorrenti prescelti, avesse a rendere una nuova decisione
parimenti impugnabile;
che con risoluzione 22 settembre 1995 il municipio di
__________ ha ordinato ad __________ di cessare l'attività di tassametrista
concessionario; la decisione avvertiva che un eventuale ricorso non avrebbe
avuto effetto sospensivo;
che contro questa risoluzione municipale __________ è insorto
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando, in via
provvisionale, che il Presidente del Consiglio di Stato conferisse effetto
sospensivo al ricorso;
che con risoluzione 24 ottobre 1995 il Presidente del
Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo,
ritenendo che la disdetta della concessione avesse privato l'insorgente di
qualsiasi titolo autorizzativo ad esercitare ulteriormente la professione;
che contro questa risoluzione __________ è insorto davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; richiamati i
principi che reggono la materia del contendere l'insorgente nega che sussistano
motivi tali da giustificare il diniego dell'effetto sospensivo; alla fin fine,
argomenta, tutti i tassametristi attualmente in servizio a __________
eserciterebbero l'attività senza essere in possesso di un valido titolo
autorizzativo;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Presidente
del Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che contesta succintamente
le tesi dell'insorgente;
Considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la
legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono
invero pacifiche; il ricorso è dunque ricevibile in ordine giusta gli art. 21
cpv. 4 PAmm, essendo la vertenza impugnabile nel merito (art. 208 LOC);
che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm l'autorità amministrativa
può conferire immediata esecutività alle proprie decisioni, disponendo che un
eventuale ricorso non esplichi l'effetto sospensivo previsto dalla legge;
che la preventiva soppressione dell'effetto sospensivo
dev'essere sorretta da motivi impellenti, finalizzati alla tutela di interessi
generali o comunque prevalenti su quelli di chi è chiamato a sopportare
l'immediata esecutività del provvedimento (DTF 99 Ib 220 consid. 5; Scolari,
Diritto amministrativo, vol. I N. 369; Rhinow, Oeffenflicher Prozzessrecht § 18
N. 1070, pag. 229; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, § 25 N. 3 pag. 244
seg.);
che la revoca dell'effetto sospensivo costituisce un provvedimento
di natura cautelare; in quanto tale procede in larga misura dal potere
discrezionale che la legge riserva all'autorità decidente in ordine
all'adozione delle misure necessarie ad evitare che nelle more del procedimento
di ricorso interessi pubblici o privati vengano irrimediabilmente pregiudicati
dal differimento dell'esecuzione della decisione;
che l'autorità di ricorso chiamata a statuire su
un'impugnativa proposta contro una decisione confermativa di un provvedimento
cautelare adottato dall'istanza inferiore deve limitarsi a verificare che la
decisione censurata non violi il diritto; l'autorità di ricorso deve in
particolare rispettare la latitudine di giudizio che dev'essere riconosciuta
all'autorità inferiore in punto all'adozione di provvedimenti cautelari;
che oggetto del presente giudizio è unicamente la decisione
con cui il Presidente del Consiglio di Stato ha confermato la provvisoria
esecutività conferita dal municipio di __________ all'ordine impartito al
ricorrente di cessare l'attività di tassametrista;
che la risoluzione municipale censurata prende lo spunto
dalla sentenza 30 agosto 1995 di questo Tribunale, ove fra l'altro si rilevava:
"Il resistente chiede in via provvisionale che il
Presidente del Tribunale cantonale amministrativo abbia ad ordinare all'insorgente
di cessare immediatamente la sua attività di tassametrista nel Comune di
__________.
Una simile misura esula manifestamente dalle competenze giurisdizionali
della scrivente autorità di ricorso, chiamata unicamente a pronunciarsi sulla
legittimità della decisione di diniego della concessione adottata dal Municipio
di __________.
La concessione che negli ultimi anni ha consentito ad
__________ di svolgere la propria professione è stata infatti disdetta per il
31 dicembre 1994. A far tempo da quel momento il ricorrente lavora senza essere
al beneficio di alcun titolo autorizzativo, per cui spetta manifestamente
all'autorità comunale adottare i provvedimenti che più ritiene opportuni per
ovviare a tale situazione e questo indipendentemente dalla presente procedura
ricorsuale."
(cfr. consid. 2);
che con queste considerazioni al Tribunale cantonale amministrativo
intendeva essenzialmente rilevare che nell'attesa che le autorità di ricorso
evadessero l'impugnativa inoltrata da __________ contro la delibera 30 marzo
1995 del municipio di __________ spettava all'autorità comunale disciplinare
l'attività dei tassametristi in servizio sulla piazza;
che con l'ordine di cessare l'attività impartito al
ricorrente __________ e da questi impugnato davanti al Consiglio di Stato, il
municipio di __________ ha considerato che questi esercitava l'attività senza
essere in possesso di alcun titolo autorizzativo, stante che la precedente
concessione era ormai stata da tempo disdetta;
che fondandosi su queste considerazioni l'autorità comunale
ha preventivamente revocato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso,
rendendo quindi esecutivo l'ordine prima della sua crescita in giudicato;
che il Presidente del Consiglio di Stato ha a sua volta
ritenuto che l'assenza di qualsiasi titolo autorizzativo che legittimasse il
ricorrente a continuare l'attività di tassametrista abilitasse il municipio ad
anticipare l'esecutività dell'ordine censurato;
che la disdetta e la conseguente mancanza di autorizzazione
sono semmai atte a giustificare l'ordine in quanto tale, ma non bastano a
legittimare l'anticipata esecutività del provvedimento;
che il semplice fatto che l'ordine censurato possa apparire manifestamente
fondato non costituisce in effetti un motivo sufficiente per revocare
preventivamente l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;
che il conferimento dell'immediata esecutività ad un ordine o
ad un divieto si giustifica invero soltanto quando un ritardo nell'esecuzione
del provvedimento appare atto a pregiudicare irrimediabilmente interessi
pubblici o privati prevalenti su quelli dell'obbligato;
che, in concreto, non è dato di vedere quali interessi
vengano irreparabilmente pregiudicati dal fatto che il ricorrente, benché privo
della necessaria autorizzazione, continui ad esercitare l'attività di
tassametrista nell'attesa che l'autorità di ricorso evada non già l'impugnativa
pendente contro il diniego della nuova concessione, bensì quella inoltrata contro
l'ordine di cessare l'uso accresciuto del suolo pubblico;
che i problemi d'ordine suscitati dalla continuazione
temporanea di un'attività ormai non più autorizzata non sono tutto sommato di
portata tale da giustificare l'anticipata esecuzione dell'ordine censurato;
che non v'è motivo per riservare al ricorrente un trattamento
più penalizzante di quello che nelle stesse circostanze verrebbe verosimilmente
riservato a qualsiasi tassametrista abusivo che impugnasse un ordine di cessare
l'attività; tanto meno quando si consideri che nemmeno gli altri tassametristi
dispongono di un'autorizzazione cresciuta in giudicato;
che, così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando
la decisione del Presidente del Consiglio di Stato e riconfermando all'impugnativa
pendente l'effetto sospensivo preventivamente toltole dall'autorità comunale;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia; le ripetibili seguono invece la soccombenza;
visti
gli art. 208 LOC; 3, 18, 21, 28, 30, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. la
decisione 24 ottobre 1995 del Presidente del Consiglio di Stato (n. 5708) è
annullata;
1.2. è
conferito effetto sospensivo al ricorso inoltrato da __________ contro l'ordine
22 settembre 1995 impartitogli dal municipio di __________.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Il comune di __________
rifonderà fr. 300.-- al ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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