AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1995.554
Data decisione, Autorità:
05.02.1997, TRAM
Incarto n.
52.95.00554
Lugano
5 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 15 novembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 25 ottobre 1995 (no. 5727) del Consiglio di Stato, che ha
parzialmente accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le
risoluzioni 13 marzo 1995 con le quali il municipio di __________ ha
rilasciato a __________ e __________ il permesso di costruire una casa
d'abitazione al mapp. no. __________ RFD, nonché quattro posteggi coperti e
un ascensore nell'angolo S del mapp. no. __________ RFD (in precedenza: no.
__________ RFD);
viste le risposte:
-
21 novembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
24 novembre 1995 del municipio di
__________;
-
24 novembre 1995 di __________ e
__________;
-
13 dicembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
preso atto della replica 12 gennaio 1996 di __________ e delle
dupliche:
-
22
gennaio 1996 di __________ e __________;
-
22
gennaio 1996 del Dipartimento del territorio;
-
24
gennaio 1996 del Consiglio di Stato;
-
29
gennaio 1996 del municipio di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 17 giugno 1994 __________
e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire
una casa d'abitazione su un loro terreno in declivio sovrastante la strada cantonale
(mapp. no. __________; zona R2). Lo stesso giorno, quali beneficiari di una
servitù personale di superficie hanno postulato il rilascio di una licenza
edilizia per realizzare un ascensore e tre posteggi coperti nell'angolo S della
contermine part. no. __________ di proprietà della famiglia __________.
Alle domande si è opposta __________, proprietaria di un
fondo edificato (mapp. no. __________) posto immediatamente a valle della part.
__________, adducendo numerose argomentazioni d'ordine formale e materiale. La
stessa vicina ha contestato pure una successiva variante inoltrata il 21
ottobre 1994 allo scopo di modificare il progetto della casa (con l'inserimento
di un rifugio di PC e la riduzione dell'edificio in altezza) ed ottenere una
deroga alla formazione di un posto auto mancante. Quest'ultima richiesta è
stata respinta dall'autorità comunale con risoluzione 29 novembre 1994. Gli
istanti in licenza hanno quindi presentato un'ulteriore variante per creare un
quarto posteggio coperto che al pari della precedente è stata pubblicata
seguendo la procedura della notifica.
B. Raccolto il preavviso
favorevole del Dipartimento del territorio, in data 13 marzo 1995 il municipio
di __________ ha rilasciato le licenze richieste, respingendo nel contempo le
opposizioni pervenutegli.
C. Adito da __________, con
pronunzia 25 ottobre 1995 il Consiglio di Stato ha parzialmente riformato le
impugnate decisioni municipali, negando il permesso per la costruzione
dell'ascensore ed imponendo condizioni volte a contenere la SUL del corpo
abitativo.
Narrati i fatti ed esposte le censure sollevate dalla
ricorrente, il Governo ha ritenuto innanzi tutto che i progetti allegati alle domande
di costruzione permettessero di comprendere chiaramente la natura e l'estensione
delle opere previste.
In relazione alla variante concernente i posteggi, ha
reputato corretta la procedura di notifica seguita dall'autorità comunale
poiché le caratteristiche essenziali del progetto originario erano rimaste
sostanzialmente immutate e l'aggiunta di un posteggio (per un totale di
quattro, di cui tre al servizio della costruenda abitazione) era stata sollecitata
dall'opponente medesima.
L'autorità di ricorso di prime cure ha poi accertato che la
SUL della villa è di 246.81 mq, donde la necessità (soddisfatta) di formare
almeno tre posti auto in virtù dell'art. 41 NAPR di __________. Constatato
tuttavia come la lavanderia al PT fosse oggettivamente abitabile, ha imposto
che il locale venisse mantenuto allo stato grezzo e dotato di una semplice
griglia di aerazione. Ha inoltre annullato il permesso di edificare la torre contenente
l'ascensore prevista a fianco dei posteggi, trattandosi a suo giudizio di
costruzione a sé stante che non avrebbe rispettato l'altezza massima sancita
per questo genere di opere dalle NAPR di __________.
Il Consiglio di Stato ha infine disatteso la tesi ricorsuale
secondo cui i muri a valle dell'abitazione avrebbero violato le distanze da
confine, annotando che i manufatti di sostegno alti fino a 2.50 m non devono
ossequiare le distanze previste per gli edifici; la loro altezza - ha aggiunto
- può tutt'al più essere computata in quella della costruzione abitativa.
Quanto al fatto che la prospettata sistemazione sarebbe incompatibile con la
servitù prediale di sporgenza gravante il fondo dedotto in edificazione, ha
escluso che una simile contestazione di mera natura civile potesse giustificare
il diniego della licenza edilizia.
D. Avverso il predetto giudizio
governativo __________ è insorta innanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che venisse annullato unitamente alle controverse licenze.
In sostanza la ricorrente ha riproposto e sviluppato in
questa sede gli argomenti allegati senza successo in prima istanza. Ha
contestato quindi la grafica dei piani, che non permetterebbe di leggere
chiaramente il limite delle opere in relazione alla situazione esistente in
loco, così come la procedura di notifica applicata alla variante concernente i
posteggi.
La proprietaria della part. __________ ha ribadito pure che i
muri di sostegno e il balcone al PT disattendono le distanze legali. Il
manufatto più a valle verrebbe in parte eretto a m 1.40/0.70 dal confine e non
rispetterebbe quindi la distanza minima di m 1.50 prescritta per le costruzioni
accessorie dall’art. 16 NAPR. In corrispondenza della cantina e della
lavanderia, la terrazza/balcone al PT sorretta da un terrapieno e integrata
nell’edificio abitativo violerebbe invece la distanza minima di m 6.00 verso la
sua casa.
Ricordato come il Consiglio di Stato abbia annullato il
permesso di costruire l’ascensore volto a collegare l’abitazione con i sottostanti
posteggi attigui alla strada cantonale, l’insorgente ha sostenuto infine che la
proprietà è priva di accesso sufficiente e non è pertanto edificabile per carenza
di urbanizzazione.
E. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato, che ha postulato la conferma della
decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti __________ e
__________, i quali hanno contestato partitamente le tesi dell’insorgente
annotando in specie che il fondo dedotto in edificazione è raggiungibile a N
attraverso il mapp. no. __________ di loro proprietà e a S mediante una scala
chiaramente contemplata dai piani.
La reiezione del gravame è stata proposta anche dal municipio
di __________, mentre il Dipartimento del territorio - vista la natura del
contenzioso - ha rinunciato a prendere posizione.
In sede di replica e di duplica le parti si sono
essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni.
F. La ricorrente __________ è
deceduta il 3 gennaio 1997. Il suo patrocinatore ha comunicato al Tribunale
cantonale amministrativo che per disposizione testamentaria il mapp. __________
RFD di __________ pertoccherà in proprietà esclusiva a __________, la quale ha
manifestato la volontà di subentrare a tutti gli effetti nella procedura
ricorsuale promossa dalla defunta.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43
e 46 PAmm.
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti senza procedere all’assunzione delle prove notificate dalla
ricorrente (sopralluogo, richiamo documenti dal geometra revisore), che non
appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di
ulteriori elementi rilevanti per il giudizio. La configurazione delle proprietà
edificande emerge infatti con sufficiente chiarezza dai piani e dalle
fotografie contenuti nell’incarto, mentre la situazione complessiva esistente
nel comune di __________ quo agli accessi delle proprietà private è perfettamente
nota al Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Progetti
La ricorrente insiste nell’affermare che i progetti non
permettono di definire con chiarezza la natura e l’estensione delle opere
prospettate, nonché il loro impatto sul fondo.
I progetti allegati alla domanda di costruzione della casa
sono corredati della pianta di ogni piano (con le misure principali e la
destinazione dei singoli vani), di due sezioni (dalle quali è possibile
desumere l'altezza dell'edificio, dei piani e delle opere murarie, così come
l'andamento del terreno naturale) e dei disegni delle tre facciate visibili.
Analoga documentazione è acclusa alla domanda di costruzione dei posteggi e
dell'ascensore.
A dispetto delle critiche avanzate dall'insorgente, i piani
in oggetto sono stati allestiti in maniera chiara, precisa e completa. Sono
perfettamente intelligibili e forniscono tutte le indicazioni da cui dedurre i
vari elementi costruttivi, segnatamente l'aspetto, i volumi, le altezze e le
distanze delle opere, nonché il livello del terreno naturale. Adempiono insomma
le esigenze informative imposte dagli art. 11 e 12 RLE.
Certo, come ben annota la ricorrente, i disegni delle
facciate contengono esuberanti quanto inutili abbozzi di vegetazione. La
grafica utilizzata non impedisce tuttavia una corretta interpretazione dei
piani quo all'aspetto che avrà la costruzione, né tanto meno pregiudica l'esame
di dettagli che sarebbero decisivi ai fini del rilascio del permesso.
La procedura applicata non ha del resto pregiudicato
l'insorgente nell'esercizo dei suoi diritti di difesa.
In quanto volto a contestare i progetti sotto il profilo
della loro comprensibilità e completezza, il gravame va pertanto respinto.
- Procedura applicata alla
variante concernente i posteggi
__________ contesta la procedura di notifica applicata alla variante
concernente i posteggi, sostenendo che le modifiche proposte avrebbero dovuto
essere pubblicate e notificate ai vicini.
3.1. La pubblicazione dev'essere ripetuta solo se i progetti
vengono modificati in maniera essenziale. Le varianti secondarie, ovvero quelle
che lasciano immutati gli aspetti basilari del progetto, non soggiacciono alla
procedura ordinaria ma a quella della notifica (art. 16 cpv. 2 LE). Di regola,
non è neppure necessario pubblicare progetti emendati nel senso delle domande
degli opponenti (Scolari, La nuova procedura della licenza di costruzione, RDAT
II-1991 p. 424; DTF 99 Ia 135, 91 I 346).
3.2. Nell'evenienza concreta, la variante 12 dicembre 1994 presentata
dagli istanti in licenza prevedeva semplicemente la formazione di un posteggio
supplementare (per un totale di quattro, di cui tre al servizio della futura
casa d'abitazione e uno a favore della proprietà __________) mediante un
allargamento di 1.20 m dell'area di sosta e una modica riduzione delle
dimensioni dei singoli stalli, al fine di soddisfare in natura l'obbligo di
realizzare almeno tre posti auto sancito dall'art. 41 NAPR. Per il resto (altezza,
profondità, distanza dalla strada, ecc.), il progetto iniziale restava immutato
mantenendo così le caratteristiche e l'impostazione costruttiva d'origine.
E' quindi a giusto titolo che l'autorità comunale ha
applicato a questa variante secondaria la procedura della notifica. L'osservanza
delle rigide formalità prescritte dalla procedura ordinaria non era affatto
necessaria, vuoi perché la creazione di un parcheggio supplementare era stata
pretesa dalla ricorrente stessa in sede di opposizione (!), vuoi perché la
modifica proposta era oggettivamente irrilevante e rispetto al progetto
primitivo non coinvolgeva nuovi interessi pubblici o privati particolari. Senza
parlare del fatto che prima del suo inoltro al municipio la variante di cui si
tratta era stata cautelativamente sottoposta all'esame del Dipartimento del
territorio, il quale aveva formalmente espresso il proprio preavviso favorevole
al rilascio del permesso.
La procedura applicata non ha del resto pregiudicato
l'insorgente nell'esercizio dei suoi diritti di difesa.
L'impugnativa va pertanto respinta anche laddove propugna l'illegittimità
della procedura seguita dal municipio.
- Distanze
A mente della ricorrente, le opere di sostegno previste a
valle dell'edificio non rispettano la distanza di 3.00 m dal confine (art. 37
NAPR), né quella di 6.00 m dalla sua abitazione (art. 10 NAPR).
4.1. Le NAPR di __________ non disciplinano l'altezza dei
muri di sostegno e dei terrapieni, né contengono disposizioni circa la distanza
che simili opere devono mantenere dal confine e dagli edifici, limitandosi ad
imporre il loro inserimento armonico nel paesaggio circostante (cfr. art. 32
NAPR).
L'art. 37 NAPR, regolante l'attività edilizia nella zona
residenziale a 2 piani (R2) in cui sono situate le proprietà delle parti in
causa, prescrive tuttavia che le costruzioni devono mantenere una distanza
minima dal confine di m 3.00; tra edifici la distanza minima dev'essere invece
di m 6.00 (art. 10 NAPR). Agli stessi limiti devono ritenersi assoggettati
anche i terrapieni ed i muri di sostegno nella misura in cui superano l'altezza
ammessa per i muri di cinta, ovvero quella di m 2.50 di cui all'art. 134 cpv. 2
LAC, applicabile alla fattispecie in mancanza di norme specifiche nel diritto
autonomo comunale. Le ripercussioni derivanti da questi manufatti sui fondi
circostanti sono in effetti analoghe a quelle prodotte dagli edifici in genere
(Scolari, Commentario della LE, N. 3 ss. ad art. 12 e rimandi; STA 7.11.1990 in
re __________).
4.2. In concreto, il muro più valle - alto ca. 2.00 m -
sorgerebbe ad una distanza variante tra 0.70 e 1.70 m dal sottostante confine
con il mapp. no. __________, a ridosso del quale si trova l'abitazione
__________. Quello più a monte - avente un'altezza di ca. 3.00 m e distante da
2.80 a 4.10 m dal primo - verrebbe eretto nei pressi della facciata S della
costruenda villa __________, in modo da sostenere un passaggio dirimpetto
all'intero PT dell'edificio che verso E si allarga formando un vasto terrazzo coperto
dal balcone del locale pranzo/ soggiorno posto al piano superiore e verso W
porta ad una scala mediante la quale si raggiunge un'altra terrazza parzialmente
pergolata predisposta a lato della camera da letto del 1° piano. Così come
progettato, questo muro di sostegno verrebbe in parte a trovarsi ad una distanza
da casa __________ inferiore ai 6.00 m; in corrispondenza della cantina vino e
della lavanderia al PT l'opera presenta infatti un distacco dal sottostante
confine che varia da un minimo di m 4.40 ad un massimo di m 6.00.
Quanto a distanze, il muro più a valle non presta il fianco a
critiche di sorta. Dato che in ogni punto la sua altezza non eccede il limite di
m 2.50, avrebbe potuto addirittura sorgere a confine senza per questo violare
alcun disposto di legge.
Quello previsto nei pressi della nuova abitazione, in
corrispondenza dell'ala W non rispetta invece la distanza minima di m 6.00
dalla casa della ricorrente. Il manufatto, in quanto alto ca. 3.00 m e distante
solo 1.80 m dalla facciata del corpo W della villa, si configura infatti alla
stregua di una costruzione che chiama distanza e la cui altezza deve essere
aggiunta a quella dell'edificio sovrastante (cfr., a quest'ultimo proposito,
STA 19.2.1996 in re __________ e rinvii). Questo difetto può tuttavia essere
corretto senza eccessive difficoltà, subordinando la licenza alla condizione di
arretrare il muro di sostegno prospiciente la cantina e la lavanderia in modo
che lo stesso mantenga una distanza di almeno m 6.00 dalla sottostante
residenza dell'insorgente. Così facendo, i resistenti dovranno rinunciare al
cammino esterno che conduce al terrazzo pergolato, ma potranno comunque
accedervi dalla camera da letto o, con opportuni accorgimenti, dal passaggio
che corre lungo la facciata N della residenza.
Su questo punto il ricorso va quindi parzialmente accolto.
- Accesso
Il Consiglio di Stato ha annullato il permesso di costruire
l’ascensore inteso a collegare l’abitazione con i posteggi contigui alla strada
cantonale. Preso atto di questa decisione, l’insorgente sostiene ora che la
proprietà __________ è priva di accesso sufficiente e non è pertanto
edificabile per carenza di urbanizzazione.
5.1. Giusta gli art. 22 cpv. 2 lett. b e 19 cpv. 1 LPT, il
permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se il fondo è dotato di
accesso sufficiente.
L’adeguatezza dell’accesso è un concetto giuridico indeterminato
che l’autorità preposta al rilascio del permesso di costruzione deve
concretamente definire di volta in volta, apprezzando la situazione specifica
del fondo dedotto in edificazione e la prevista destinazione dell’opera alla
luce delle finalità perseguite da questo specifico requisito d’urbanizzazione:
finalità, che si ricollegano soprattutto a considerazioni inerenti la polizia
del traffico, sanitaria e del fuoco (DTF 116 I b 166 consid. 6 b; RDAT 1985 N.
46 e 111; STA 19.4.85 in re __________ e 24.8.92 in re Comune di __________;
DFGP/UPT, Commento LPT, N. 22 ad art. 19; Zimmerlin, Das Baugesetz des Kantons
Aargau, § 156 N. 8a; Scolari, Commentario della LE, N. 35 ad art. 29).
In linea di massima, l’accesso deve essere veicolare (cfr.
art. 19 LPT nella versione tedesca: Zufahrt e non Zugang) e deve
consentire di avvicinarsi convenientemente all’opera edilizia e non soltanto al
fondo dedotto in edificazione.
Ciò non significa tuttavia ancora che ogni edificio ad uso
abitativo debba essere raggiungibile con un veicolo. Accessi pedonali possono
bastare soprattutto nelle regioni impervie, dove la realizzazione di strade di
accesso è resa difficoltosa dalla configurazione e dalle condizioni del suolo
(RDAT II-1994 N. 42, 1985 N. 46; DFGP/UPT, op. cit., N. 13 ad art. 19;
Zimmerlin, op. cit.,
§ 156 N. 8c).
5.2. I resistenti non hanno impugnato il giudizio 25 ottobre
1995 del Consiglio di Stato e quindi non potranno edificare l'ascensore che nel
progetto avrebbe dovuto congiungere i posteggi adiacenti alla strada cantonale
con la sovrastante casa d'abitazione.
L'edificio è tuttavia raggiungibile tramite una scalinata,
chiaramente prevista nei piani lungo il confine E della proprietà, che
dall'area di sosta dei veicoli posta a lato della cantonale sale sino
all'ingresso della residenza. Non vi sono, pertanto, ostacoli di fatto o di
diritto che impediscano di accedere al fondo dedotto in edificazione; la
servitù di superficie di cui beneficiano i resistenti consente loro di arrivare
alla strada principale facendo capo all'autorimessa che sarà realizzata nell'angolo
S della part. __________ ed alla scala di cui si è appena detto. Tenuto conto
della particolare configurazione dei luoghi e delle effettive esigenze che una
villa pone in fatto di agibilità, le condizioni di accesso alla futura casa di
abitazione non differiscono sostanzialmente da quelle di cui fruiscono molti
altri proprietari di terreni in declivio posti nella regione di __________. In
siffatte evenienze, non si può ragionevolmente sostenere che non siano concretamente
dati i presupposti richiesti dalla legge in ordine all'edificabilità del fondo
__________ dal punto di vista dell'accesso. Ammettendo il contrario, si
creerebbe d'altronde un'urtante disparità di trattamento tra i resistenti e
tutti coloro che sui pendii che caratterizzano la zona hanno potuto costruire
la loro dimora disponendo solo di un accesso pedonale.
Di conseguenza, nulla osta all'edificazione della part. no.
__________ sotto il profilo della sua urbanizzazione.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso va parzialmente accolto, confermando il giudizio governativo
impugnato e subordinando il rilascio del permesso di costruzione della casa
d'abitazione all'ulteriore condizione di arretrare il muro di sostegno
prospiciente la cantina e la lavanderia in modo che lo stesso mantenga una
distanza di almeno m 6.00 dalla sottostante residenza __________.
L'accoglimento solo parziale del gravame impone di ripartire
tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della predominante
soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm). Per le stesse ragioni si giustifica
l'assegnazione di congrue ripetibili ai resistenti, che hanno dovuto farsi
patrocinare da un legale (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 Cost; 19, 22 LPT; 134 LAC; 16, 21 LE; 11, 12 RLE; 10, 16, 32, 37, 41
NAPR di Ronco s/Ascona; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 ottobre 1995 (no.
__________) del Consiglio di Stato è confermata;
1.2. la licenza edilizia 13 marzo 1995
con la quale il municipio di __________ ha autorizzato __________ e __________
a costruire una casa d'abitazione al mapp. no. __________ è confermata
all'ulteriore condizione di arretrare il muro di sostegno prospiciente la
cantina e la lavanderia in modo che lo stesso mantenga una distanza di almeno m
6.00 dalla sottostante residenza __________.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'200.- è posta per 2/3 a carico di __________ e per il resto a carico di
__________ e __________ in solido. __________ verserà ai resistenti fr. 1'000.-
a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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