AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.560
Data decisione, Autorità: 15.10.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00560
Lugano 15 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 novembre 1995 del
__________ rappr. da: avv. __________
Contro
la risoluzione 8 novembre 1995 (n. __________) del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto il ricorso 25 agosto 1995 di __________ e __________ avverso la decisione 10 agosto 1995 con cui il municipio di __________ ha negato loro il rilascio della licenza edilizia per l'utilizzazione di parte del sub. e del mapp. __________ di __________ quale parcheggio per tre autovetture;
viste le risposte:
4 dicembre 1995 del Consiglio di Stato;
13 dicembre 1995 di __________ e
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ e __________ sono proprietari del mapp. __________ di __________, che si affaccia sulla __________. Sul fondo, assegnato dal PR alla zona Nv (nucleo di villaggio), insiste un edificio eretto nel 1948, che dispone anche di una superficie di terreno a forma triangolare, descritta a registro fondiario quale giardino, di mq 188 di superficie (sub. e).
b) In data 4 novembre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato a favore di __________ e di __________ la licenza edilizia per la riattazione di parte dell'edificio al mapp. __________, concedendo agli stessi una deroga volta a liberarli dall'obbligo di formare i posteggi sancito all'art. 52 NAPR ed assoggettandoli in pari tempo al pagamento del relativo contributo sostitutivo di fr. 18'000.--, calcolato in ragione di 12 posteggi mancanti a fr. 1'500.-- cadauno. __________ e __________ sono insorti innanzi al Consiglio di Stato avverso quella decisione nella misura in cui poneva a loro carico il cennato contributo sostitutivo per posteggi non realizzati. Con risoluzione 15 marzo 1995 il Governo ha respinto il gravame. Quel giudicato é successivamente stato confermato da parte di questo Tribunale con sentenza 27 settembre 1995.
c) Il sopralluogo esperito il 21 febbraio 1995 da parte del giurista delegato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato per la soluzione della detta contestazione aveva permesso di accertare che la costruzione al mapp. __________ non beneficiava di posteggi per autovetture (cfr. al relativo verbale). I proprietari avevano quindi manifestato in quella sede, per la prima volta, l'intenzione di formare due posteggi nel giardino al sub. e: realizzazione che i rappresentanti del municipio avevano oltretutto subito contestato, poiché in urto con l'art. 47 NAPR regolamentante le costruzioni nella zona del nucleo. Il Consiglio di Stato non aveva tuttavia conferito una rilevanza a quell'intendimento dei proprietari ai fini del calcolo del numero dei posteggi che essi avrebbero dovuto realizzare a seguito della riattazione e del relativo contributo sostitutivo, per il motivo che per la creazione dei due nuovi posteggi era soggetta al rilascio di una licenza edilizia da parte del municipio (cfr. consid. D in fine della risoluzione 15 marzo 1995). Quella tesi é stata confermata nella sentenza 27 settembre 1995 di questo Tribunale, con la precisazione che sarebbe bastato allo scopo l'esperimento della procedura semplificata della notifica (cfr. consid. 2 di quel giudicato).
B. a) Con scritto 19 marzo 1995 __________, agente per conto di __________ e di __________, ha informato il municipio di __________ che sul giardino al sub. e del mapp. __________, definito "piazzale esistente", avrebbero sostato due autovetture a partire dal 1 aprile successivo. Allo scritto era annesso un estratto della mappa catastale sul quale era stata colorata la superficie interessata, a forma triangolare (circa 11 ml di base e 8 ml di altezza). Con raccomandata del 23 marzo successivo l'Esecutivo ha comunicato che il prospettato stazionamento necessitava del preventivo rilascio di una licenza edilizia, ma che fosse ad ogni buon conto contrario all'art. 47 NAPR, il quale vieta nella zona Nv la modificazione degli spazi liberi.
b) Il 24 marzo 1995 i proprietari del mapp. __________ hanno dunque presentato una domanda di costruzione avente come oggetto la sosta di 3 autovetture sul piazzale in discussione e la rimozione di una scala di accesso allo stabile che si immetteva sul menzionato piazzale. Raccolto l'avviso favorevole del dipartimento, con decisione 10 agosto 1995 il municipio di __________ ha negato il rilascio della licenza edilizia per motivo di contrasto con l'art. 47 NAPR. Nelle more della procedura il municipio di __________, accertata l'esecuzione dei posteggi, aveva emesso alle date 17 e 24 maggio 1995 un ordine di sospensione dei lavori. Dal verbale del sopralluogo svolto in contraddittorio il 9 giugno successivo risulta infatti che i proprietari avevano frattanto eliminato il cancello ed il sottostante gradino di accesso alla proprietà così come la scala esterna di accesso dal piazzale all'edificio.
C. Con ricorso 25 agosto 1995 __________ e __________ sono insorti innanzi al Consiglio di Stato avverso il menzionato diniego, sostenendo che il piazzale esisteva dal 1948. Il Governo ha parzialmente accolto il gravame con risoluzione 8 novembre 1995, per il motivo che la semplice sosta di autovetture sul piazzale in discussione non si poneva in urto con l'art. 47 NAPR, il quale si limita a vietare l'alterazione degli spazi liberi nella forma e nei materiali. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ridotto da 3 a 2 il numero di posteggi autorizzati.
D. a) Con ricorso 27 novembre 1995 il comune di __________ si é aggravato a questo Tribunale contro quel giudicato governativo, del quale ha chiesto l'annullamento e la conferma della propria decisione 10 agosto 1995. Il comune rimprovera all'istanza inferiore di aver ignorato gli interventi edilizi (abusivi) che i resistenti hanno eseguito per poter permettere il parcheggio di veicoli sul piazzale, vietati dall'art. 47 NAPR. L'accesso veicolare crea infine dei problemi di sicurezza stradale.
b) __________, __________ ed il Consiglio di Stato hanno sollecitato la reiezione del gravame. I resistenti __________ hanno inoltre prodotto una documentazione attestante - a loro giudizio - una cattiva applicazione dell'art. 47 NAPR da parte del municipio di __________. Il Tribunale ha quindi invitato il municipio a prendere posizione sul solo caso che presentava delle analogie con la fattispecie, riguardante l'asserita copertura con beole e sassi del giardino al mapp. __________ (erroneamente indicato con il numero di mappa __________), in seguito destinato a posteggio. Le relative osservazioni sono del 26 agosto 1996.
c) Il giorno 11 settembre 1996 ha avuto luogo un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo, delle cui risultanze di dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso é pertanto ricevibile in ordine.
2.1. L'edificazione nella zona Nv é regolamentata dall'art. 47 NAPR. Per quanto interessa la soluzione della presente contestazione quella norma dispone che:
"Gli spazi liberi ed i manufatti esterni esistenti come corti, orti, androni, muri di orti e giardini non possono essere alterati nella loro forma e loro materiali."
2.2. Le fotografie prodotte dal municipio con lettera 29 dicembre 1995 al Tribunale, documentano che il sub. e del mapp. __________ costituiva effettivamente un giardino pianeggiante, tenuto a verde, parzialmente lastricato per permettere il transito pedonale lungo lo stesso. Il giardino era delimitato verso __________ /via __________ da un muro di cinta e sostegno, sormontato da pilastri in cemento collegati da tubi in metallo, che terminavano in corrispondenza della costruzione con un cancello, di circa 2 ml di larghezza, sopraelevato di un gradino rispetto al livello della piazza. Risulta inoltre dal verbale del sopralluogo esperito il 21 febbraio 1995 da parte del giurista delegato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato per la soluzione della contestazione concernente il prelievo di contributi sostituti per posteggi mancanti e dalle ammissioni degli stessi resistenti (cfr. ricorso 25 agosto 1995 al Consiglio di Stato nella presente vertenza, cifre 3 e 4) che quel subalterno non era mai stato utilizzato quale parcheggio per autovetture. Né, del resto, quell'utilizzazione appariva possibile già per il fatto che il cancello, stretto, sopraelevato rispetto alla piazza e posto a ridosso dello stabile (dal quale si dipartivano due scale esterne), formava con questo un angolo acuto di circa 50 gradi. Come é infine già stato spiegato, i proprietari qui resistenti avevano quindi manifestato per la prima volta l'intenzione di formare due posteggi nel giardino al sub. e in occasione della contestazione riguardante il prelievo da parte del comune dei contributi sostitutivi per posteggi mancanti a seguito della riattazione parziale dello stabile al sub. A.
2.3. Il sopralluogo esperito il giorno 11 settembre 1996 ha permesso di constatare che i proprietari hanno asportato il cancello, il muro di cinta e sostegno ed i pilastri onde realizzare un'entrata sul fondo di ml 5 di larghezza, le scale esterne adiacenti l'edificio, completato - per quanto necessario - la lastricatura per una profondità di circa 11, 5 ml rispetto all'entrata, infine modificato su tutta quella profondità il livello del giardino creando una pendenza (rampa) tale da permettere l'accesso con autoveicoli sul fondo. Ciò facendo i resistenti hanno vistosamente disatteso il divieto di alterare le superfici libere ed i manufatti esterni sancito all'art. 47 NAPR.
2.4. Il ricorso del comune di __________ deve dunque essere accolto già per questo motivo. D'altra parte, come é stato sostenuto dai rappresentanti del comune presenti all'udienza 11 settembre 1996, l'accesso realizzato dai resistenti disattende pure, in principio (ma é riservata la possibilità per il municipio di concedere delle deroghe a questo riguardo), l'art. 51 NAPR, che regolamenta gli accessi a strade e piazze pubbliche, secondo cui la loro larghezza minima é di ml 6 ed devono inoltre essere provvisti di inviti arrotondati aventi un raggio di curvatura minimo di ml 1,50 sui 2 lati rispettivamente di ml 3 su di un solo lato. Il sopralluogo ha invece evidenziato che il controverso accesso non crea pericolo o disturbo per la circolazione sulla piazza.
2.5. La risoluzione del Consiglio di Stato, che ha ignorato gli interventi eseguiti dai resistenti per creare il controverso parcheggio (lavori oggetto oltretutto di un ordine di sospensione dei lavori), deve dunque essere annullata. Non può inoltre essere accreditata la tesi sostenuta dai proprietari, volta a minimizzare quelle opere, secondo cui si é trattato in realtà di togliere semplicemente uno o due paletti di demarcazione (cfr. risposta, pagina 6). Per quanto concerne infine il riferimento alla riattazione eseguita al mapp. __________, dall'incarto acquisito agli atti in occasione dell'udienza dell'11 settembre 1996 risulta che nell'ambito del rilascio della licenza edilizia il municipio di __________ approvò espressamente la realizzazione di 5 posteggi al sub. c, giardino, di quella proprietà ed anzi ne richiese la formazione di altri 3. Tuttavia, come é stato precisato dal municipio nelle osservazioni 26 agosto 1996 e come hanno ammesso i rappresentanti dei resistenti all'udienza, il mapp. __________ disponeva già di un sufficiente accesso carrozzabile: si trattava semplicemente di sostituire l'asfalto con il lastricato. Non si é quindi dovuto procedere, come é invece il caso nella fattispecie, alla demolizione di manufatti esterni ed all'escavazione del terreno formante il giardino per poter creare l'accesso carrozzabile al fondo: premessa indispensabile per la realizzazione dei posteggi. Il fatto quindi - sostenuto dai resistenti, condiviso dal Consiglio di Stato e confermato dalla licenza edilizia appena citata - secondo cui l'art. 47 NAPR non vieta la formazione di posteggi nella zona del nucleo non basta dunque agli stessi per spuntare la sollecitata, controversa licenza edilizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. E' annullata la risoluzione 8 novembre 1995 (n. __________) del Consiglio di Stato.
§§. E' di conseguenza confermata la decisione 10 agosto 1995 del municipio di __________ che nega il rilascio della licenza edilizia per la formazione di 3 posteggi al mapp. __________ di __________.
La tassa di giustizia, di fr. 800.--, é posta a carico di __________ e di __________, con vincolo di solidarietà, i quali sono inoltre condannati a versare al comune di __________ identico importo per il titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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