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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.562
Data decisione, Autorità: 02.05.1996, TRAM
f
Incarto n. 52.95.00562 DP 297/95 cm
Lugano 2 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 novembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 8 novembre 1995 del Consiglio di Stato (no. 5907) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 1° settembre 1995 con cui il municipio di __________ gli ha fatto ordine di astenersi da qualsiasi intervento che possa intralciare lo svago sulla particella no.__________ RFD di __________;
viste le risposte:
6 dicembre 1995 del Consiglio di Stato,
14 dicembre 1995 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente __________ abita a __________ in una casa di proprietà del figlio __________ (part. no __________ RFD), situata nella zona residenziale intensiva del PR;
che il fondo confina con un vasto terreno prativo (part. no __________ RFD) di proprietà del comune, destinato ad area di svago di interesse generale ed arredato con tre panchine ed alcune altalene;
che, infastidito dal rumore provocato da una decina di ragazzi che giocavano al pallone sul prato in questione, il 24 agosto 1995 il ricorrente ha affrontato i giovani, minacciando di prenderli a bastonate o a fucilate se non avessero smesso di giocare;
che, venuto a conoscenza di quest'episodio, il 1°settembre 1995 il municipio di __________ ha ordinato ad __________, sotto comminatoria dell'art. 292 CPS, "di astenersi da qualsiasi intervento che possa intimorire o intralciare il gioco e lo svago sulla particella no __________ RFD di __________, in modo particolare da qualsiasi azione o minaccia che possa intimorire i bambini";
che con giudizio 8 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'ingiunzione fosse opportuna ed idonea al raggiungimento dello scopo prefissato, ovvero quello di permettere l'utilizzazione del sedime comunale in oggetto conformemente alla sua destinazione quale area di svago;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa decisione municipale;
che, censurato il carente accertamento dei fatti operato dalle precedenti istanze, l'insorgente rimprovera all'autorità comunale di essere prevenuta nei suoi confronti, di non aver valutato la maleducazione dei ragazzi, che calciano il pallone contro il suo muro di cinta, e di non aver tenuto conto nè della sua età (88 anni), nè del suo stato di salute (sofferente di cuore);
che all'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio di __________, che contesta le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 208 LOC; 43 e 46 PAmm): da questo profilo, il ricorso è senz'altro ricevibile in ordine;
che dubbia appare l'impugnabilità della risoluzione con cui il municipio ha ingiunto al ricorrente di astenersi da qualsiasi intervento volto ad ostacolare le attività ricreative praticate sul terreno del comune;
che, limitandosi ad ingiungere al ricorrente di comportarsi secondo le regole della civile convivenza e ad astenersi da interventi volti a farsi giustizia da sè, l'atto in esame non gli impone infatti obblighi supplementari rispetto a quelli che gravano qualsiasi altro cittadino in ordine alle regole della civile convivenza, nè sopprime un suo diritto a farsi giustizia da sè, ostacolando le attività ricreative a lui sgradite: esso non sembra quindi presentare le connotazioni di una decisione impugnabile, ovvero di un provvedimento mediante il quale l'autorità amministrativa costituisce, modifica od annulla diritti od obblighi, (cfr. art. 5 PA; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 35 B I seg; Scolari, Diritto amministrativo, vol I N. 200);
che, tenuto conto della comminatoria dell'art. 292 CPS assortita al provvedimento in esame, l'impugnabilità di quest'ultimo può nondimeno essere ammessa nella misura in cui venga considerato alla stregua di una decisione di accertamento, ovvero di un atto mediante il quale il municipio di __________ ha stabilito che il ricorrente ha l'obbligo di comportarsi secondo le regole della civile convivenza e non ha diritto di farsi giustizia da sè attraverso interventi volti ad impedire od ostacolare le attività ricreative praticate sull'area di svago;
che, considerata la natura delle questioni poste a giudizio, il ricorso può peraltro essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); un sopralluogo non è in effetti necessario, poichè la situazione dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali; l'audizione delle parti, sollecitata dal ricorrente, non entra d'altro canto in considerazione, poichè non costituisce un mezzo di prova suscettibile di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che da respingere, siccome inidonea ad agevolare la resa del presente giudizio, è pure la richiesta di congiungere il presente gravame con quello presentato dal figlio __________ contro un'analoga decisione del municipio di __________.
che giusta l'art. 107 LOC, il municipio esercita le funzioni di polizia locale, che hanno, fra l'altro per oggetto: "a) il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali ..." e "c) le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo"
che analoghe prerogative sono conferite al municipio dagli art. 57 e 132 del regolamento comunale di __________;
che l'esercizio dei poteri di polizia conferiti all'esecutivo comunale si esplicita in genere attraverso misure concrete, che limitano le libertà fondamentali in modo idoneo ed adeguato al conseguimento delle finalità perseguite;
che nel caso in esame il municipio di __________, preso atto delle gravi minacce, che incontestatamente il ricorrente aveva proferito nei confronti di alcuni ragazzi intenti a giocare sul prato antistante la sua abitazione, ha ingiunto a quest'ultimo di astenersi da qualsiasi intervento volto ad inibirne od intralciarne un'utilizzazione conforme alla sua destinazione;
che il provvedimento, finalizzato ad assicurare da un lato il mantenimento dell'ordine e dall'altro la fruizione indisturbata di un bene di uso comune, è senz'altro conforme al diritto: si fonda su una chiara base legale, è retto da un indiscutibile interesse pubblico e rispetta compiutamente il principio di proporzionalità;
che le eccezioni sollevate dall'insorgente con riferimento ad un preteso accertamento insufficiente di tutti gli aspetti della vertenza non sono comunque atte a scalfire la validità del provvedimento, poichè comunque questo rimarrebbe sempre ancora giustificato dalla gravità delle minacce proferite nei confronti dei ragazzi intenti a giocare e degli adulti presenti in quell'occasione;
che, quand'anche il ricorrente fosse stato provocato da quest'ultimi, nulla lo autorizzava a proferire le minacce che hanno indotto il municipio ad ingiungergli di astenersi da interventi volti a farsi giustizia da sè;
che in nessun caso si potrebbe riconoscere al ricorrente il diritto di intervenire ad inibire le attività ricreative sul terreno comunale, minacciando od intimorendo i bambini;
che, così stando le cose, la decisione governativa impugnata va senz'altro confermata, siccome immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm)
visti gli art. 107, 145 e 208 LOC; 25 RALOC; 57, 132, 173 Regolamento comunale di __________; 292 CPS; 13, 52 NAPR di __________; 3, 18, 28 43, 46, 51, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.-- (quattrocento) sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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