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Numero d'incarto:
52.1995.568
Data decisione, Autorità:
09.02.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00568
DP 303/95
cm
Lugano
9 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 3 dicembre 1995 di
contro
la
decisione 24 novembre 1995, no 229. 95. WEG. 115, con cui l'Ufficio
dell'abitazione ha revocato all'insorgente con effetto al 1° luglio 1995 il
sussidio per l'acquisto dell'abitazione sita al mappale no __________ RFD di
__________ concesso dal Consiglio di Stato con decisione 12 aprile 1994;
viste le osservazioni 18 dicembre 1995
dell'Ufficio dell'abitazione;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 12
aprile 1994 il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta presentata da
__________ tendente all'ottenimento di un sussidio per l'acquisto di un'abitazione
sita al mappale no __________ di __________ per un importo pari a fr. 78'108.--
su un periodo di diciannove anni;
che con successiva
decisione 24 novembre 1994 l'Ufficio dell'abitazione ha fissato sia i costi
d'investimento determinanti (fr. 564'000.--) per l'aiuto cantonale definitivo
pari a fr. 77'832.--, sia il periodo di sussidiamento (1° luglio 1994 - 30
giugno 2013);
che nell'ambito della
periodica verifica delle condizioni di sussidiamento, l'Uffcio dell'abitazione,
con decisione 24 novembre 1995, ha revocato il sussidio in parola ritenuto che
dalla decisione emessa su reclamo dall'Ufficio circondariale di tassazione di
__________ del 25 settembre 1995 è emerso che la sostanza di __________ era
superiore al limite massimo consentito dalla legge;
che contro il predetto
giudizio __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento; a sostegno dell'impugnativa adduce che la decisione
del 25 settembre 1995 non corrisponde alla situazione finanziaria in essere al
momento dell'acquisto della proprietà per la quale ha richiesto il sussidio in
oggetto e che dalla notifica di tassazione 1995/1996 ben si evince che i limiti
massimi di reddito e di sostanza consentiti dalla legge non sono per nulla superati;
che all'accoglimento del
gravame si oppone l'Ufficio dell'abitazione;
Considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 40 cpv. 2 LAb, ritenuto che
l'Ufficio dell'abitazione ha agito per conto del Consiglio di Stato (cfr.
Regolamento del Consiglio di Stato sulla delega di competenze decisionali ad
istanze subordinate e sulla relativa procedura di reclamo del 24 agosto 1994);
che altrettanto sono date
la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa
(art. 43 e 46 PAmm): il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che la concessione
dell'aiuto cantonale per l'acquisto di un'abitazione (art. 11 LAb) è vincolata
all'ottenimento delle riduzioni suppletive stabilite dal diritto federale (art.
44 cpv. 1 LAb);
che giusta il diritto
federale il limite della sostanza per poter beneficiare della riduzione
suppletiva consiste in fr. 144'000.-- , somma che può essere aumentata di fr.
16'900.-- per ogni figlio minorenne o non ancora professionalmente formato ed
al cui sostentamento provvede la famiglia (art. 29 cpv. 1 e 2 dell'Ordinanza
relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e
l'accesso alla loro proprietà del 30. 11. 1981: in seguito OF 30. 11. 1981;
art. 2 dell'Ordinanza concernente i limiti di reddito e di sostanza per le
riduzioni suppletive nella costruzione di abitazioni del 24 settembre 1993);
che la sostanza
computabile ai fini della concessione di una riduzione suppletiva consiste
nella sostanza dedotti unicamente i debiti comprovati (art. 29 cpv. 1 OF 30.
11. 1981);
che il diritto alla
riduzione suppletiva viene stabilito in base all'attestazione di un'autorità
fiscale (art. 28 cpv. 2 OF 30. 11. 1981);
che, determinante ai fini
dell'accertamento dei limiti di reddito e di sostanza ammessi per l'ottenimento
del sussidio, è l'ultima notifica di tassazione (art. 13 cpv. 2 RLA);
che, in concreto, per
poter beneficiare del sussidio in esame l'insorgente non deve disporre di una
sostanza superiore a fr. 177'800.-- ovvero corrispondente all'importo
della sostanza massima consentita ed aumentata di fr. 16'900.-- per ciascuno
dei due figli ancora a suo carico;
che la ricorrente ha
interposto reclamo alla notifica di tassazione relativa al biennio 1993/1994;
che dalla decisione 25 settembre
1995 emessa su reclamo dall'Ufficio circondariale di tassazione __________ la
sostanza computabile della ricorrente risulta essere fr. 230'014.--
ovvero ben superiore al limite massimo di cui già si è detto;
che, infine, non essendo
ancora stata emessa la notifica di tassazione per il biennio 1995/1996, la
predetta decisione su reclamo è l'ultima attestazione fiscale in possesso della
ricorrente;
che, stando così le cose,
è a buon diritto che l'Ufficio dell'abitazione ha proceduto alla revoca del
sussidio in parola; il ricorso non merita pertanto tutela alcuna;
che le tasse di giustizia
e le spese seguono la soccombenza;
visti
gli art. 11, 40, 44 LA; 13 cpv. 2 RLA, 28, 29 OF 30. 11. 1981; 2 OF 24.9.1993;
28, 43, 46, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 400.-- (quattrocento) sono a carico della ricorrente
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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