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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.568
Data decisione, Autorità: 09.02.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00568 DP 303/95 cm
Lugano 9 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 dicembre 1995 di
contro
la decisione 24 novembre 1995, no 229. 95. WEG. 115, con cui l'Ufficio dell'abitazione ha revocato all'insorgente con effetto al 1° luglio 1995 il sussidio per l'acquisto dell'abitazione sita al mappale no __________ RFD di __________ concesso dal Consiglio di Stato con decisione 12 aprile 1994;
viste le osservazioni 18 dicembre 1995 dell'Ufficio dell'abitazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 12 aprile 1994 il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta presentata da __________ tendente all'ottenimento di un sussidio per l'acquisto di un'abitazione sita al mappale no __________ di __________ per un importo pari a fr. 78'108.-- su un periodo di diciannove anni;
che con successiva decisione 24 novembre 1994 l'Ufficio dell'abitazione ha fissato sia i costi d'investimento determinanti (fr. 564'000.--) per l'aiuto cantonale definitivo pari a fr. 77'832.--, sia il periodo di sussidiamento (1° luglio 1994 - 30 giugno 2013);
che nell'ambito della periodica verifica delle condizioni di sussidiamento, l'Uffcio dell'abitazione, con decisione 24 novembre 1995, ha revocato il sussidio in parola ritenuto che dalla decisione emessa su reclamo dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ del 25 settembre 1995 è emerso che la sostanza di __________ era superiore al limite massimo consentito dalla legge;
che contro il predetto giudizio __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; a sostegno dell'impugnativa adduce che la decisione del 25 settembre 1995 non corrisponde alla situazione finanziaria in essere al momento dell'acquisto della proprietà per la quale ha richiesto il sussidio in oggetto e che dalla notifica di tassazione 1995/1996 ben si evince che i limiti massimi di reddito e di sostanza consentiti dalla legge non sono per nulla superati;
che all'accoglimento del gravame si oppone l'Ufficio dell'abitazione;
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 40 cpv. 2 LAb, ritenuto che l'Ufficio dell'abitazione ha agito per conto del Consiglio di Stato (cfr. Regolamento del Consiglio di Stato sulla delega di competenze decisionali ad istanze subordinate e sulla relativa procedura di reclamo del 24 agosto 1994);
che altrettanto sono date la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa (art. 43 e 46 PAmm): il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che la concessione dell'aiuto cantonale per l'acquisto di un'abitazione (art. 11 LAb) è vincolata all'ottenimento delle riduzioni suppletive stabilite dal diritto federale (art. 44 cpv. 1 LAb);
che giusta il diritto federale il limite della sostanza per poter beneficiare della riduzione suppletiva consiste in fr. 144'000.-- , somma che può essere aumentata di fr. 16'900.-- per ogni figlio minorenne o non ancora professionalmente formato ed al cui sostentamento provvede la famiglia (art. 29 cpv. 1 e 2 dell'Ordinanza relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 30. 11. 1981: in seguito OF 30. 11. 1981; art. 2 dell'Ordinanza concernente i limiti di reddito e di sostanza per le riduzioni suppletive nella costruzione di abitazioni del 24 settembre 1993);
che la sostanza computabile ai fini della concessione di una riduzione suppletiva consiste nella sostanza dedotti unicamente i debiti comprovati (art. 29 cpv. 1 OF 30. 11. 1981);
che il diritto alla riduzione suppletiva viene stabilito in base all'attestazione di un'autorità fiscale (art. 28 cpv. 2 OF 30. 11. 1981);
che, determinante ai fini dell'accertamento dei limiti di reddito e di sostanza ammessi per l'ottenimento del sussidio, è l'ultima notifica di tassazione (art. 13 cpv. 2 RLA);
che, in concreto, per poter beneficiare del sussidio in esame l'insorgente non deve disporre di una sostanza superiore a fr. 177'800.-- ovvero corrispondente all'importo della sostanza massima consentita ed aumentata di fr. 16'900.-- per ciascuno dei due figli ancora a suo carico;
che la ricorrente ha interposto reclamo alla notifica di tassazione relativa al biennio 1993/1994;
che dalla decisione 25 settembre 1995 emessa su reclamo dall'Ufficio circondariale di tassazione __________ la sostanza computabile della ricorrente risulta essere fr. 230'014.-- ovvero ben superiore al limite massimo di cui già si è detto;
che, infine, non essendo ancora stata emessa la notifica di tassazione per il biennio 1995/1996, la predetta decisione su reclamo è l'ultima attestazione fiscale in possesso della ricorrente;
che, stando così le cose, è a buon diritto che l'Ufficio dell'abitazione ha proceduto alla revoca del sussidio in parola; il ricorso non merita pertanto tutela alcuna;
che le tasse di giustizia e le spese seguono la soccombenza;
visti gli art. 11, 40, 44 LA; 13 cpv. 2 RLA, 28, 29 OF 30. 11. 1981; 2 OF 24.9.1993; 28, 43, 46, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.-- (quattrocento) sono a carico della ricorrente
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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