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Numero d'incarto:
52.1995.571
Data decisione, Autorità:
09.02.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00571
DP 306/95
leo
Lugano
9 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 dicembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 15 novembre 1995 (n. 6134) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 agosto
1995 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato di demolire opere
realizzate abusivamente nel sottotetto di uno stabile d'appartamento situato
a __________, fuori della zona edificabile (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
-
14 dicembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
18 dicembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
17 gennaio 1996 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6 maggio 1993 il
municipio di __________ ha autorizzato il ricorrente __________ a ristrutturare
uno stabile di appartamenti situato in località __________, fuori della zona
edificabile (part. n. __________ RFD). L'intervento prevedeva fra l'altro di
posare sul tetto piano un nuovo tetto a falde, dotato di 6 ampi lucernari, da
adibire a solaio ed accessibile soltanto attraverso la scala che lo collega
all'appartamento sottostante.
B. Nell'autunno di quell'anno
l'autorità comunale si è accorta che il sottotetto era stato reso abitabile.
Grazie alla posa di solidi tavolati, erano stati realizzati due locali hobby
(fitness) di 21,5 e 15,5 mq, una sala lettura di 16,8 mq, una doccia di 5,85
mq, un "grottino" di 65 mq munito di camino ed un ripostiglio di 19,8
mq.
Il 25 ottobre 1993 __________ ha chiesto il rilascio di un permesso
in sanatoria. La domanda è stata respinta dal municipio di __________, che con
decisione 13 gennaio 1994 ha fatto proprio il preavviso negativo formulato dal
Dipartimento del territorio.
Il rifiuto della licenza è stato definitivamente confermato
dal Consiglio di Stato, che con giudizio 24 agosto 1994 ha respinto
l'impugnativa inoltratagli dal proprietario dello stabile.
C. Raccolto il preavviso del
Dipartimento del territorio, il 29 agosto 1995 il municipio di __________ ha ordinato
al ricorrente di:
-
demolire
i tavolati di suddivisione interni,
-
smontare
gli apparecchi sanitari e chiudere con tappi le colonne di scarico ed i tubi
dell'acqua calda e fredda,
-
demolire
il camino e chiudere la canna fumaria,
-
smontare
i corpi riscaldanti e chiudere le tubature.
Con giudizio 15 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato
l'ordine di ripristino, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltratagli
dall'obbligato.
Disattese le obiezioni con cui l'insorgente tentava di rimettere
in discussione la decisione di diniego del permesso in sanatoria, il Governo ha
in sostanza ritenuto che l'ordine di ripristino fosse rettamente commisurato
alla gravità dell'infrazione.
D. Contro il predetto giudizio
governativo, il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che l'ordine di demolizione venga annullato o
quantomeno limitato alle infrastrutture sanitarie e di riscaldamento.
Addossata la responsabilità dell'abuso commesso al
progettista, che avrebbe agito con il tacito consenso del tecnico comunale, il
ricorrente nega recisamente di aver voluto rendere abitabile il sottotetto e
ribadisce le censure sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze
in ordine all'adeguatezza dell'ordine di ripristino.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, dal Dipartimento del territorio e dal municipio di
__________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine, giusta gli art. 21 e 45 LE, 43 e 46 PAmm.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono in effetti
chiaramente date.
-
Il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove di cui
l'insorgente chiede l'assunzione (sopralluogo, testi) non appaiono invero atte
a procurare a questo Tribunale la conoscenza di fatti nuovi, rilevanti per il
giudizio.
-
Inammissibili sono le
censure che l'insorgente ripropone in questa sede contro il diniego della
licenza in sanatoria. L'illegittimità delle opere realizzate abusivamente nel
sottotetto è stata definitivamente accertata dal Consiglio di Stato nel
giudizio 24 agosto 1994 con cui ha confermato il rigetto della domanda di costruzione.
L'interesse alla certezza del diritto esclude che questa conclusione può essere
rimessa in discussione nell'ambito di un ricorso contro un ordine di ripristino
conseguente al suddetto giudizio.
-
Irrilevanti sono pure le
disquisizioni che l'insorgente sviluppa in relazione ai suoi rapporti con il
progettista e direttore dei lavori. Nell'ambito del presente giudizio il ricorrente
risponde anche per le eventuali mancanze del suo rappresentante.
Altrettanto prive di rilievo sono le obiezioni che
l'insorgente ripropone in questa sede con riferimento alle assicurazioni che il
tecnico comunale avrebbe dato al progettista.
Al riguardo è sufficiente un rinvio alle pertinenti ed
esaurienti considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio censurato.
In quanto proprietario dell'opera abusiva, l'insorgente non
può comunque sottrarsi ad un ordine volto a ripristinare una situazione
conforme al diritto (DTF 5.2.1990 in re __________ ecc.).
- Ferme queste premesse, resta
quindi unicamente da stabilire se l'ordine censurato rispetti il principio di
proporzionalità. Differenze minime e senza importanza per l'interesse pubblico
non giustificano in effetti l'adozione di provvedimenti di ripristino (art. 43
LE).
Orbene, in concreto, la violazione addebitata al ricorrente
non è né minima, né senza importanza per l'interesse pubblico. Grazie alle
opere in contestazione il ricorrente ha in effetti ricavato nel sottotetto ampi
vani (130 mq), utilizzabili a fini abitativi. A torto l'insorgente contesta
questa destinazione. L'altezza dei locali (almeno 2 m su oltre il 50 % della
superficie), la buona illuminazione offerta da 6 ampi lucernari, le pregevoli
rifiniture (soffitti e pavimenti), gli impianti sanitari (doccia), il riscaldamento
(camino e corpi riscaldanti) e la comoda scala che collega direttamente il
sottotetto al sottostante appartamento dell'insorgente, non permettono in
nessun caso di considerare questi spazi alla stregua di un semplice solaio.
L'interesse pubblico al ripristino di una situazione conforme
al diritto è d'altro canto innegabile.
Ammettere il contrario soltanto in considerazione
dell'importanza degli investimenti effettuati e dei costi di ripristino
significherebbe favorire la violazione della legge e premiare il fatto
compiuto.
Anche dal profilo dell'adeguatezza l'ordine censurato va
quindi confermato. Invano chiede l'insorgente di limitarlo agli impianti
sanitari e di riscaldamento, escludendo i tavolati ed il camino. Per prevenire
un ripristino clandestino dell'abitabilità del sottotetto non si può
prescindere dalla demolizione integrale dei tavolati che delimitano i singoli
locali e dalla rimozione del camino.
Anche la domanda subordinata va quindi respinta.
- In esito alle
considerazioni sin qui esposte, la decisione governativa impugnata, immune da
violazioni del diritto va quindi confermata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 24 LPT; 75 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'000.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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