AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.573
Data decisione, Autorità: 26.01.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00573 DP 309/95 cm
Lugano 26 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 dicembre 1995 del
__________,
contro
la decisione 22 novembre 1995, no. 6321, del Consiglio di Stato che annulla la risoluzione 9 agosto 1995 con cui il municipio di __________ ha negato agli eredi __________ il rilascio di una licenza edilizia per cambiare la destinazione di un locale ad uso commerciale situato nel nucleo (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
21 dicembre 1995 del Dipartimento del territorio;
23 dicembre 1995 degli __________;
3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Gli eredi fu __________ sono proprietari di un vecchio stabile situato ai margini della strada cantonale che porta a __________, dirimpetto alla zona del nucleo. L'edificio (part. no. __________ RFD), incluso nella zona R2, è stato utilizzato come esercizio pubblico (ristorante __________) a partire dall'inizio del secolo e sino al 1994.
Il 21 settembre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato ai proprietari il permesso di modificarne la destinazione, trasformandolo in abitazione con locali commerciali. Il permesso non è stato subordinato al prelievo di un contributo sostitutivo per posteggi mancanti.
B. Otto mesi dopo, il 23 maggio 1995 la comunione ereditaria proprietaria dell'immobile ha chiesto al municipio di __________ il permesso di adibire nuovamente ad esercizio pubblico (grotto) un ampio locale (90 mq) che da sala da ballo e per banchetti era stato trasformato in "ufficio/locale corsi ed esposizione".
C. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il municipio di __________ ha respinto la domanda con decisione 9 agosto 1995, ritenendo che la mancanza di posteggi ostasse alla prevista trasformazione e che non fossero nemmeno dati i presupposti per il prelievo di un contributo sostitutivo.
D. Con giudizio 22 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di diniego della licenza e rinviato gli atti al municipio di __________ affinché provvedesse al rilascio.
In sostanza, il Governo ha rilevato che l'art. 35 NAPR di __________ non prevede l'obbligo di formare posteggi nel caso di cambiamento di destinazione.
E. Contro il predetto giudizio governativo il Comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente, l'obbligo di dotare le costruzioni dei posteggi necessari sarebbe dato anche in caso di cambiamento di destinazione, poiché il relativo fabbisogno è determinato dall'uso degli edifici e non dal tipo di intervento edilizio.
F. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dagli eredi __________, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti di cui semmai si dirà più avanti.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono invero pacifiche.
"per costruzioni, ricostruzioni e riattazioni è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionate secondo le norme VSS, nelle seguenti quantità minime:
...
d. per esercizi pubblici un posto auto per ogni 6 mq di SUL di ristorante o bar.
Deroghe o eccezioni possono venir concesse dal municipio quando la formazione di posteggi è tecnicamente impossibile.
Per esigenze particolari di salvaguardia estetica ed ambientale, in particolare nei nuclei, può essere fatto divieto di formazione di posteggi od autorimesse.
In tali casi il municipio impone un contributo nella misura del 25 % della spesa presumibilmente necessaria per la formazione di posteggi pubblici (incluso il costo del terreno)."
Riallacciandosi alla consolidata giurisprudenza di questo tribunale, il Consiglio di Stato ha rilevato:
che l'obbligo di creare uno spazio per la sosta/posteggio dei veicoli configura una limitazione del diritto di proprietà garantito dall'art. 22 ter Cost;
che quest'obbligo deve fondarsi su una base legale, rispondere ad un interesse pubblico e rispettare i principi della proporzionalità e della parità di trattamento;
che la base legale è data dall'art. 29 cpv. 1 lett. d LALPT, integrato da una norma edilizia comunale di carattere astratto e generale: in concreto dall'art. 35 NAPR;
che il contributo sostitutivo, imposto quale surrogato della prestazione reale, quando la formazione di posteggi non può essere ragionevolmente pretesa, configura invece un pubblico tributo volto ad assicurare la parità di trattamento fra i proprietari che sono in grado di adempiere l'obbligo primario e quelli che per situazione non possono farvi fronte.
A queste premesse di carattere generale, incontestate ed incontestabili, va unicamente aggiunto che in caso di effettiva impossibilità di realizzare i posteggi prescritti, la deroga accompagnata dal prelievo di un contributo sostitutivo deve per principio essere accordata. Un diniego della licenza per mancanza di posteggi entra in considerazione soltanto per interventi edilizi particolari comportanti un significativo incremento del traffico (cfr. F. Frey, Die Erstellugnspflicht von Abstellplätzen für Motorfahrzeuge nach Zürch. Recht, pag. 82; STA 27.11.1992 in re Ponzio).
Il comune ricorrente contesta questa deduzione appellandosi al fatto che l'art. 35 NAPR fissa il fabbisogno di posteggi in funzione della destinazione delle costruzioni.
La tesi dell'insorgente non può essere accreditata.
E' bensì vero che la norma in esame si riallaccia alla destinazione delle costruzioni per stabilire il numero di posteggi che devono essere approntati, ma non è men vero che l'evento che ingenera l'obbligo di realizzarli deve sempre essere dato da un intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni dichiarato atto a produrre questa conseguenza.
Ora, il legislatore comunale ha limitato a tre i tipi d'intervento suscettibili di far sorgere tale obbligo: la costruzione (ovvero la nuova edificazione), la ricostruzione (ovvero la riedificazione di un'opera edilizia preesistente, demolita o distrutta) e la riattazione (ossia il risanamento di una costruzione esistente). La trasformazione (ovvero il cambiamento di destinazione), a differenza di analoghe norme di altri comuni, non è stata annoverata fra gli interventi edilizi atti a dar luogo all'obbligo di coprire il fabbisogno di posteggi derivante da una determinata utilizzazione.
Nulla permette di stabilire se questa omissione sia il frutto di una semplice svista o se invece discenda da altre considerazioni (sulle quali non mette comunque conto di indagare). Certo è che l'enumerazione degli interventi che determinano l'obbligo in discussione è formulata in termini esaustivi.
Non si tratta di un'indicazione meramente esemplificativa. Nemmeno l'insorgente del resto lo pretende.
Come giustamente rileva il Consiglio di Stato, la mancata inclusione del cambiamento di destinazione configura pertanto una lacuna impropria, ovvero un difetto della norma alla quale l'autorità esecutiva non può porre rimedio: pena la violazione del principio della separazione dei poteri.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 29 LALPT; 35 NAPR di __________; 3, 18, 82, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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