AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.575
Data decisione, Autorità: 26.01.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00575 DP 311/95 cm
Lugano 26 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 dicembre 1995 di
__________ rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 23 novembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 6336) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 1. settembre 1995 con cui il municipio di __________ gli ha vietato di utilizzare la sua casa d'abitazione per scopi non abitativi;
viste le risposte:
18 dicembre 1995 del municipio di __________;
19 dicembre 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietario di una modesta casa d'abitazione, situata a __________, nella parte alta del nucleo (part. n. __________ e __________ RF). Da alcuni anni, nella casa vengono allestite mostre d'arte. Gli allestimenti, 4 o 5 all'anno, durano 3 o 4 settimane e sono aperti al pubblico soltanto il sabato (11-15) e la domenica (10-12).
B. Il 28 marzo 1994 il municipio di __________ ha ordinato al ricorrente di sospendere l'attività espositiva e di inoltrare una domanda di costruzione per cambiamento di destinazione.
Contro questi provvedimenti __________ si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
Con giudizio 13 dicembre 1994 il Governo ha parzialmente accolto l'impugnativa, annullando l'ordine di sospensione dell'attività espositiva, ma confermando l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione destinata a permettere una verifica della legittimità del cambiamento di destinazione attuato dal ricorrente.
Il Consiglio di Stato asseriva che in caso di inottemperanza il municipio sarebbe stato abilitato a statuire sulla conformità dell'intervento con il diritto edilizio comunale ed ad imporre misure di ripristino fondate sull'art. 43 LE.
C. Il 27 gennaio 1995 __________ ha inoltrato al municipio di __________ una descrizione dell'attività espositiva esercitata saltuariamente nella sua abitazione. L'autorità comunale ha tuttavia ritenuto che la documentazione inoltrata non bastasse per avviare una procedura di rilascio del permesso di costruzione. Anziché completare la documentazione richiesta il 25 febbraio 1995 __________ ha notificato al municipio di sospendere l'attività di gallerista.
D. Il 1. settembre 1995 il Corriere del Ticino ha annunciato che il giorno seguente sarebbe stata inaugurata nella casa del ricorrente una mostra di disegni dell'artista
Con decisione dello stesso giorno e dichiarata immediatamente esecutiva, il municipio ha diffidato __________ ad astenersi da qualsiasi uso non abitativo della propria casa di vacanza.
In barba all'ordine notificatogli il 2 settembre 1995 per il tramite della polizia cantonale, il ricorrente ha inaugurato la mostra come previsto. Il sindaco appostato nelle vicinanze ha constatato che erano presenti 19 persone.
Contro quest'ordine __________ è comunque nuovamente insorto davanti al Consiglio di Stato.
E. Con giudizio 22 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
Scostandosi dalle considerazioni sviluppate nel precedente giudizio per annullare il primo divieto d'utilizzare la casa di vacanza per attività estranee a quella abitativa, il Governo ha stavolta ritenuto date le premesse per ordinare la cessazione dell'uso non autorizzato. Ha comunque ricordato che qualora il ricorrente non avesse chiesto il permesso in sanatoria, il municipio avrebbe potuto comunque pronunciarsi sulla legittimità dell'attività espositiva ed ordinare misure di ripristino.
F. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del divieto impartitogli dal municipio di __________ e della risoluzione governativa che lo conferma.
Il ricorrente nega che nell'uso saltuario ed occasionale della sua casa di vacanza siano ravvisabili gli estremi di un cambiamento di destinazione. Spiega di non aver dato seguito alla sollecitazione di inoltrare una domanda di costruzione in tal senso, perché non ha nessuna intenzione di trasformare la sua casa d'abitazione in un edificio destinato a mostre ed esposizioni.
Non sarebbero quindi dati i presupposti per ordinare la cessazione di queste attività collaterali.
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che rinuncia a presentare osservazioni.
Alla stessa conclusione perviene il municipio di __________ osservando che il ricorrente ha già annunciato l'allestimento di nuove mostre.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 21 LE, 43 e 46 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Le costruzioni possono essere utilizzate soltanto nei limiti dell'autorizzazione in base alla quale sono state edificate. Lo si deduce chiaramente dagli art. 22 cpv. 1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT ed 1 LE.
Utilizzazioni non autorizzate sono per principio abusive. In quanto tali richiamano l'adozione di provvedimenti da parte dell'autorità. La situazione è analoga a quella che si verifica nel caso di lavori edilizi eseguiti senza licenza o in contrasto con la licenza ricevuta.
Analoga è anche la natura dei provvedimenti richiamati da un'utilizzazione abusiva: cautelari e di merito. Entrambi si traducono di regola in un divieto d'uso. Diversi sono tuttavia i presupposti e diverse sono le finalità perseguite.
I divieti d'uso di natura cautelare presuppongono l'esistenza di una violazione formale del diritto edilizio, ovvero la mancanza di un permesso che legittimi una determinata utilizzazione. Non occorre che venga dimostrata l'inammissibilità dell'uso del profilo del diritto edilizio materialmente applicabile. Questi provvedimenti devono tuttavia essere giustificati dall'esigenza di tutelare interessi prevalenti su quello del proprietario della costruzione a continuare l'utilizzazione formalmente abusiva sintanto che non ne venga accertata la conformità con le prescrizioni del diritto materialmente applicabile. Mutatis mutandis, si tratta in definitiva di provvedimenti che dal profilo giuridico si pongono sullo stesso piano degli ordini di sospensione dei lavori.
I divieti d'uso di natura sostanziale presuppongono invece l'esistenza di una violazione materiale del diritto. Dal profilo giuridico, si tratta di provvedimenti finalizzati al ripristino di una situazione conforme al diritto materialmente applicabile. Analogamente agli ordini di demolizione e di rettifica, occorre quindi che venga preliminarmente accertata l'esistenza di una difformità insanabile fra la destinazione impressa alla costruzione senza il necessario permesso e la funzione assegnata alla zona di utilizzazione.
Deve insomma essere dimostrato che l'utilizzazione abusiva non può essere posta al beneficio di una licenza in sanatoria.
La motivazione addotta dall'autorità comunale a sostegno della risoluzione censurata induce ad attribuirle valenza di provvedimenti cautelare. Manca in effetti qualsiasi riferimento a normative di diritto sostanziale che farebbero apparire inammissibile l'attività espositiva in contestazione.
Si tratta quindi di un provvedimento che riprende e rinnova la misura cautelare adottata dal municipio di __________ il 28 marzo 1994; misura, che il Consiglio di Stato aveva annullato con giudizio del 13 dicembre di quell'anno.
Se si giustificasse o meno annullare quel provvedimento è questione che non dev'essere qui esaminata. In questa sede basta rilevare che a distanza di quasi un anno da quel giudizio del Consiglio di Stato non v'era alcun valido motivo per adottare un nuovo provvedimento del tutto simile a quello annullato.
Che il ricorrente non intendesse desistere dall'allestire mostre d'arte nella sua casa di vacanza era ormai certo. Altrettanto certo appariva il suo rifiuto di inoltrare una domanda volta ad ottenere un'autorizzazione in sanatoria per continuare ad utilizzare la sua casa per questo genere di manifestazioni.
In queste circostanze, al municipio non rimaneva altro che stabilire una volta per tutte se l'attività espositiva esercitata a titolo accessorio e saltuario in un edificio ad uso abitativo situato nel nucleo sia compatibile con la destinazione di zona definita dalle NAPR, adottando, in caso di risposta negativa, le necessaire misure di ripristino (limitazione o divieto d'uso). Un nuovo provvedimento cautelare, non suffragato da particolari esigenze d'interesse pubblico, si appalesa come una misura inconferente, ovvero illegittima in quanto volta in definitiva ad eludere una decisione di merito sulla conformità di questo genere di attività con le disposizioni di zona.
Così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando il provvedimento censurato e la decisione governativa che la conferma. Gli atti vanno retrocessi al municipio affinché proceda come indicato dal dispositivo 1.3. della decisione 13 dicembre 1994 del Consiglio di Stato.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 1. settembre 1995 del municipio di __________;
1.2. la decisione 22 novembre 1995 (no. 6335) del Consiglio di Stato.
Gli atti sono rinviati al municipio di __________ affinché proceda come indicato dai considerandi.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Il municipio rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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