AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.577
Data decisione, Autorità: 19.02.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00577 DP 313/95 leo
Lugano 19 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 dicembre 1995 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 novembre 1995 (n. 6320) del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 13 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente per la costruzione di una casa d'abitazione monofamiliare sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
21 dicembre 1995 del Dipartimento del territorio;
29 dicembre 1995 di __________;
3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato;
15 gennaio 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è proprietario di un terreno in pendio, (part. n. __________ RFD), situato a __________, in zona R2b, a monte di via __________, con la quale confina. A livello del campo stradale, arretrato a 2 m dal ciglio della strada, v'è un muro alto m 3,79, che sostiene il pendio sovrastante e delimita l'accesso ad un'ampia autorimessa interrata. Sulla parte alta del terreno sorge invece una vecchia casa d'abitazione monofamiliare.
Il 21 aprile 1995 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di demolire la vecchia casa per costruirvi una nuova villa. Il progetto inoltrato prevede in particolare di sistemare il pendio sottostante, costruendo, sopra l'autorimessa interrata, ad una distanza di 4 m dal ciglio della strada, un altro muro di sostegno, alto al massimo m 3,56 dal terreno sistemato sopra l'autorimessa (quota m 317,75), rispettivamente m 7,35 dal campo stradale (quota m 313,96). A partire dal filo superiore di questo manufatto (quota di m 321,31), è inoltre prevista la posa di una serie di elementi prefabbricati, formanti una scarpata artificiale inclinata a 45°, che si innalzerebbe sino alla quota m 324,56, ossia ad un'altezza di m 10,60 dal livello della strada.
Sotto questa scarpata, interrato nel pendio retrostante il nuovo muro di sostegno, verrebbe realizzato un locale deposito di m 9,50.m x 3,40. Immediatamente a monte della scarpata verrebbe infine costruita una piccola piscina (m 7,50 x 3,50 x 1.50). Il tutto come meglio risulta dalla sezione riprodotta qui appresso:
Alla domanda si è opposto __________, proprietario di un appartamento in condominio situato a valle di via __________, contestando l'altezza delle opere di sistemanzione esterna previste sopra l'autorimessa.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 13 luglio 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino qui resistente.
C. Con giudizio 22 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal quest'ultimo.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'art. 40 cpv. 2 LE, disciplinante i criteri di misurazione dell'altezza delle costruzioni a gradoni, imponesse di sommare l'altezza della scarpata artificiale (m 3,25) a quella dei sottostanti manufatti (autorimessa e muro di sostegno con locale deposito). Ritenendo superata l'altezza massima prescritta dalle norme di zona (m 7.50) ed esclusa la possibilità di correggere il difetto mediante l'imposizione di clausole accessorie, il Consiglio di Stato ha quindi annullato l'intero permesso.
D. Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciatagli dal municipio di __________.
Chiesta la revoca dell'effetto sospensivo limitatamente alla costruzione della casa d'abitazione, del tutto conforme al diritto, l'insorgente contesta in limine la legittimazione attiva del resistente, a torto riconosciuta dal Consiglio di Stato.
Nel merito, nega invece che l'altezza della scarpata a monte del muro di sostegno previsto sopra l'autorimessa debba essere sommata a quella dei manufatti sottostanti.
In via subordinata, si dichiara comunque disposto a rinunciare alla costruzione del terrapieno, limitandosi a sorreggere la sovrastante piscina con un muro di sostegno alto m 2,50 (misurati a partire dal filo superiore del nuovo muro di sostegno, previsto sopra l'autorimessa interrata).
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal vicino opponente, che chiede la conferma del giudizio impugnato contestando partitamente le tesi dell'insorgente.
Il municipio di __________ si rimette invece al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Sotto questo profilo, il ricorso non può quindi essere accolto.
Almeno nella misura in cui autorizza la casa d'abitazione, il muro di sostegno sopra l'autorimessa ed il retrostante locale deposito, la licenza annullata va quindi senz'altro ripristinata. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, le opere in questione possono infatti essere realizzate indipendentemente dalla costruzione della scarpata e della piscina. Entro questi limiti, il ricorso va quindi senz'altro accolto.
Le NAPR di __________ non disciplinano l'altezza dei muri di sostegno e dei terrapieni. Ciò non significa tuttavia ancora che l'altezza di queste opere edilizie non soggiaccia a limiti di sorta. Significa soltanto che i limiti di altezza devono essere dedotti da altre disposizioni. In particolare dalle norme di carattere generale, che regolano l'altezza delle costruzioni. Considerato che l'impatto di questi manufatti sul quadro del paesaggio e sui fondi vicini non è sostanzialmente diverso da quello che deriva dagli edifici, non si giustificherebbe invero ammettere la costruzione di muri di sostegno e terrapieni di altezza superiore a quella degli edifici (Scolari, Commentario delle LE, ad art. 13-14 N. 4).
4.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, "l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato sino al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto". Determinanti sono quindi gli ingombri verticali compresi tra i due punti di misurazione indicati dalla legge.
Per principio, il punto superiore di misurazione (filo del cornicione di gronda o parapetto) si situa in corrispondenza del perimetro esterno delle costuzioni; riferimento, quest'ultimo, al quale vien fatto capo anche per misurare le distanze. Spesso, il punto superiore di misurazione dell'altezza non coincide tuttavia con gli ingombri verticali effettivi. Le ulteriori sporgenze (falde dei tetti, attici, corpi tecnici) sono tuttavia prese in considerazione soltanto nel caso in cui una norma lo imponga esplicitamente (cfr. per gli attici l'art. 43 RLE).
Il punto inferiore di misurazione è invece dato dal livello del terreno sistemato perpendicolarmente sottostante al punto di misurazione superiore. Il livello del terreno naturale non è tuttavia irrilevante, ma rimane strettamente correlato a quello del terreno sistemato. Riallacciandosi alla definizione generale dell'altezza sancita dall'art. 40 cpv. 1 LE, l'art. 41 LE stabilisce infatti che "la sistemazione di un terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1,50 dal terreno naturale" e precisa che "verso gli edifici, la lunghezza del terrapieno, misurata dal ciglio dovrà essere di almeno 3 m"
Questa norma regola in sostanza le questioni che sorgono nel caso in cui il livello del terreno sistemato non coincide con il livello del terreno naturale. Al pari della norma precedente, anche l'art. 41 LE stabilisce unicamente il modo di misurare l'altezza degli edifici. Non fissa limiti all'altezza. Dispone soltanto che la maggior altezza conseguente alle sistemazioni del terreno ottenute mediante formazione di terrapieni non viene aggiunta a quella delle costruzioni sovrastanti nella misura in cui il ciglio del terrapieno non supera l'altezza di m 1,50 dal terreno naturale e si situa ad una distanza di almeno 3 m dall'edificio (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 13-14 N 8).
"Per edifici contigui", soggiunge poi l'art. 40 cpv. 2 LE, "l'altezza è misurata per ogni singolo edificio".
Questa prescrizione si limita invece a sottolineare che tutte le componenti di un edificio strutturato in singoli corpi contigui disposti orizzontalmente sul terreno sono tenute a rispettare i limiti d'altezza.
"Analogamente" , dispone infine lo stesso art. 40 cpv 2 LE, "si procede per costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, a condizione che si verifichi tra corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno 12 m" (costruzioni a gradoni).
Questa singolare disposizione è stata concepita sopratutto in funzione dell'esigenza di limitare la costruzione di edifici a gradoni su terreni in pendio. Scopo della norma è essenzialmente quello impedire uno sfruttamento inadeguato delle possibilità edificatorie date dalla configurazione del suolo, limitando lo sviluppo verticale di queste costruzioni attraverso l'imposizione di un particolare criterio di misurazione dell'altezza. Per principio, stando alla norma in questione, anche l'altezza della costruzioni a gradoni va misurata per ogni singolo edificio. Subordinando l'applicazione di questa regola alla condizione che si verifichi una rientranza di almeno 12 m tra i corpi situati a quote diverse, l'art. 40 cpv. 2 seconda frase LE introduce tuttavia un'eccezione al principio secondo cui l'altezza deve essere misurata tra il terreno sistemato ed il filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto in corrispondenza di ogni singolo edificio (art. 40 cpv. 2 prima frase LE). In deroga al principio suddetto, essa impone in effetti di riportare sull'altezza della facciata più a valle l'altezza dei gradoni sovrastanti che non rispettano la rientranza minima prescritta. Questa norma - imperfetta e claudicante, poichè non pone la rientranza minima prescritta in rapporto con l'altezza dei singoli corpi edilizi 1) - si applica comunque soltanto agli edifici a gradoni (Hangbauten, Terassenhäuser; cfr. Zimmerlin, Das Baugesetz des Kt. Aargau, II ed. § 166 N. 2). Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato nella risoluzione censurata
permessa non permessa
perchè l'altezza dei singoli gradoni (6 m) perché l'altezza dei singoli gradoni
non si somma (rientranza ³ 12 m) (3 m) si somma (rientranza < 12 m)
ed a quanto aveva inavvertitamente ritenuto questo stesso tribunale in un precedente giudizio (RDAT 1991 I N 37), i particolari criteri di misurazione dell'altezza sanciti dall'art. 40 cpv 2 LE per gli edifici a gradoni non sono per pricipio applicabili alle opere di sistemazione dei terreni in pendio (cfr. STA 5.4.1994 in re Lusenti, Scolari, op. et loc. cit., nota agli schizzi fig. 8-9 e 13-14).
Vero è che i criteri di misurazione dell'altezza fissati dagli art. 40 e 41 LE non valgono soltanto per gli edifici, ma si applicano anche alle altre costruzioni, in particolare ai terrapieni ed ai muri di sostegno L'applicazione dei singolari criteri di misurazione dell'altezza sanciti dall'art. 40 cpv. 2 LE per le costruzioni a gradoni deve tuttavia rimanere riservata a questa particolare categoria di edifici. L'applicazione di questi criteri alle opere di sistemazione del terreno, oltre a porsi in palese contrasto con la prassi invalsa su tutto il territorio cantonale, non appare infatti compatibile con la specifica disciplina sancita dall'art. 41 LE per misurare l'altezza di questi manufatti e quella degli edifici sovrastanti. Questa disciplina impone infatti di computare sull'altezza degli edifici sovrastanti soltanto l'altezza del terrapieno o del muro di sostegno che supera il limite di m 1,50 alla distanza di 3 m dal piede della facciata rivolta verso valle e non anche l'eccedenza di altezza che si riscontra alla distanza di 12 m dal punto in questione. Applicando anche alle opere di sistemazione del terreno le particolari regole sancite dall'art. 40 cpv. 2 seconda frase LE per la misurazione dell'altezza delle costruzioni a gradoni, si giungerebbe peraltro a risultati aberranti, sicuramente non voluti dal legislatore. Imponendo di cumulare l'altezza dei terrapieni e dei muri di sostegno con quella degli edifici sovrastanti, situati a meno di 12 m dal bordo superiore del manufatto,.verrebbero infatti compromesse in misura intollerabile le possibilità edificatorie della maggior parte dei terreni in pendio.
4.2. In concreto, il nuovo muro di sostegno e la scarpata artficiale che il ricorrente intende costruire sopra l'autorimessa interrata non possono essere configurate alla stregua di un edificio a gradoni articolato sulla verticale di un pendio. Sono semplici opere di sistemazione esterna. L'altezza di questi manufatti non va quindi determinata in base ai particolari criteri di misurazione sanciti dall'art. 40 cpv. 2 seconda frase LE, bensì secondo la regola generale enunciata dall'art. 40 cpv. 1 LE: vale a dire a partire dal livello del terreno perpendicolarmente sottostante al punto di misurazione. L'altezza della scarpata artificiale che si innalzerebbe oltre il nuovo muro di sostegno non risulta pertanto dalla somma dell'altezza del muro con quella dell' ulteriore sporgenza, ma dalla differenza tra il livello del ciglio superiore del manufatto (m 324,56) ed il livello del terreno perpendicolarmente sottostante al punto di misurazione (m 321 circa). Terreno che, essendo stato sistemato in epoca remota e non scostandosi in misura significativa dal presumibile andamento del pendio, può essere assimilato al terreno naturale.
Sia che la si misuri per rapporto all'attuale livello del terreno (circa m 3,50), sia che la si determini per rapporto al presumibile andamento del pendio originario, l'altezza della scarpata artificiale, rilevabile in corrispondenza del suo ciglio superiore, risulta quindi abbondantemente contenuta nel limite di m 7.50 fissato dall'art. 40 NAPR.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 40 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 novembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 6320) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 13 luglio 1995 del municipio di __________ è confermata.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico del resistente che rifonderà fr. 800.-- al ricorrente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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