AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.578
Data decisione, Autorità: 28.08.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00578 52.96.00001 DP 314/95-1/96 cm
Lugano 28 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 12 dicembre 1995 di
b) 29 dicembre 1995 di __________ rappr. da: avv.
contro
la decisione 29 novembre 1995 (no. 6451) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________ e __________ avverso la risoluzione 19 giugno 1995 con la quale il Dipartimento del territorio ha ordinato loro di eliminare la cantina della casa d'abitazione sita al mapp. no. __________ RFD e di demolire completamente il muro di sostegno eretto a valle della proprietà;
viste le risposte:
2 gennaio 1996 del Dipartimento del territorio, SPU
3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato
23 gennaio 1996 del Municipio di
al ricorso di __________;
8 gennaio 1996 del Consiglio di Stato
9 gennaio 1996 di __________
16 gennaio 1996 del Municipio di
al ricorso di __________ e __________;
richiamate le sentenze 2 maggio 1994 e 10 novembre 1995 del Tribunale federale, nonché i giudizi 8 ottobre 1993 e 24 agosto 1995 del Tribunale cantonale amministrativo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1989 i ricorrenti __________ hanno ottenuto il permesso di ampliare la loro casa di abitazione sita sul mappale no. __________ RT (ora RFD) di __________, fuori della zona edificabile;
che a lavori ultimati l'ufficio tecnico comunale ha riscontrato che i ricorrenti si erano scostati dal progetto approvato, ampliando lo stabile in misura maggiore di quella autorizzata ed eseguendo un muro di sostegno (alto da 0,40 a 2 ml e lungo 24,5 ml) a valle della proprietà;
che con decisioni del 5 rispettivamente del 28 febbraio 1992 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il municipio di __________ hanno rilasciato ai ricorrenti __________ il permesso in sanatoria per le opere realizzate abusivamente, respingendo le opposizioni presentate da __________, proprietario di un fondo contermine;
che con risoluzione 26 gennaio 1993 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso di costruzione, respingendo l'impugnativa 28 febbraio 1992 contro di esso interposta dall'opponente;
che adito dal soccombente, con sentenza 8 ottobre 1993 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la suddetta pronunzia governativa, l'autorizzazione cantonale a costruire e la licenza edilizia comunale in quanto lesive dell'art. 24 LPT;
che dopo vicissitudini procedurali che non mette conto di rievocare in dettaglio il 19 giugno 1995, il Dipartimento del territorio ha ingiunto a __________ e __________ di eliminare la cantina della loro abitazione (mediante chiusura ermetica della porta d'accesso e riempimento della scala d'accesso esterna con materiale terroso), in modo da ricondurre l'ampliamento abusivo dell'edificio entro i limiti di una trasformazione parziale conforme all'art. 75 LALPT; contemporaneamente, l'autorità cantonale ha ordinato la demolizione completa del muro di sostegno eretto a valle della proprietà;
che contro questa decisione sono insorti davanti al Consiglio di Stato tanto i proprietari gravati dall'ordine di demolizione, quanto il vicino opponente, gli uni chiedendone l'annullamento, l'altro postulandone l'inasprimento;
che con giudizio 29 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il suddetto provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata dai proprietari dell'immobile;
che il Consiglio di Stato ha omesso di evadere il ricorso inoltrato da __________
che contro questo giudizio sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto i proprietari dello stabile, quanto il vicino opponente;
che i coniugi __________ chiedono l'annullamento del giudicato governativo ribadendo in pratica le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza; pretendono quindi di essere protetti nella loro buona fede, sostenendo di aver eretto il muro di sostegno nel 1989 dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte del Municipio di __________; affermano inoltre che la demolizione del manufatto impedirebbe loro di accedere all'autorimessa posta sul retro della casa e renderebbe pericolosamente instabile il terreno; ritengono infine che i provvedimenti ordinati dal dipartimento del territorio siano intempestivi, inadeguati e sproporzionati tenuto conto del fatto che il fondo sarà presto incluso in zona di mantenimento;
che __________ esige invece che i sui diritti ed interessi vengano rispettati; chiede in particolare la definizione del contenzioso nell'ambito di un'unica procedura, la demolizione della canna fumaria, un risarcimento per tutti i danni subiti di almeno 15'000.- fr. e l'emanazione di una sentenza conclusiva entro un termine ragionevole;
che all'accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio ed il Municipio di __________, mentre i privati si avversano vicendevolmente, postulando la reiezione delle rispettive impugnative;
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività delle impugnative sono incontestabilmente date dagli art. 21 e 45 LE, rispettivamente 43 e 46 PAmm;
che i ricorsi sono dunque ricevibili in ordine;
che date le circostanze le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che oggetto della presente vertenza è l'ordine di ripristino 19 giugno 1995 impartito dal Dipartimento del Territorio a __________ e __________ in relazione ad abusi edilizi posti in essere sulla loro proprietà;
che per motivi e fini diametralmente opposti il provvedimento è stato impugnato davanti al Consiglio di Stato tanto dai proprietari gravati, quanto dal vicino __________;
che con il giudizio qui impugnato da entrambe le parti il Consiglio di Stato ha evaso soltanto il ricorso dei primi;
che, statuendo unicamente sul ricorso inoltratogli dai proprietari ed omettendo di evadere con lo stesso giudizio anche il ricorso presentato dal vicino opponente, il Consiglio di Stato è incorso in un diniego di giustizia in danno di quest'ultimo, mettendosi nel contempo nella condizione di non potersi più liberamente pronunciare sull'impugnativa inoltrata dallo stesso;
che per non incorrere nello stesso errore questo tribunale non può dal canto suo evadere il ricorso inoltrato dai coniugi __________ contro la predetta risoluzione governativa sintanto che il Consiglio di Stato non ha statuito sul ricorso inoltrato da __________, tuttora pendente davanti ad esso;
che in tali circostanze appare inevitabile accogliere il ricorso inoltrato da __________, annullando la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinchè renda un nuovo giudizio che evada entrambi i gravami ad essa presentati dalle parti in lite contro la decisione 19 giugno 1995 del Dipartimento del Territorio;
che il ricorso di __________ e __________ beneficiando dell'accoglimento dell'impugnativa inoltrata dal vicino va evaso a'sensi dei considerandi;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;
visti gli art. 4 Cost; 21, 45, 51 LE; 3, 18, 28, 31, 45, 46, 55, 60 e 61 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 29 novembre 1995 del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinchè renda un nuovo giudizio come ai considerandi.
Il ricorso di __________ e __________ è evaso come ai considerandi.
Non si preleva tassa di giudizio.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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