AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.89
Data decisione, Autorità: 23.03.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00089 DP 54/95 cm
Lugano 23 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 febbraio 1995 del
Comune di __________ rappr. dal __________
contro
la risoluzione 24 gennaio 1995, no. 497, del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso 4 luglio 1994 di __________ avverso la decisione su reclamo 21 giugno 1994 del municipio di __________ in materia di imposizione della tassa d'uso della fognatura per l'anno 1994 relativa ad un'abitazione al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
22 febbraio 1995 del Consiglio di Stato;
27 febbraio 1995 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ é proprietario di due abitazioni appena costruite ai sub A) e B) del mapp. __________ del comune di __________, stimate fr. 170'000.-- ciascuna.
B. a) Ad una data non precisata della primavera del 1994 il municipio di __________ ha emesso a carico di __________ a la tassa d'uso della fognatura per l'anno 1994, calcolata in applicazione dell'art. 26 cpv. 3 del regolamento delle canalizzazioni (RC) e della relativa Ordinanza di applicazione, ossia nella misura del 0,4 % del valore ufficiale di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione. La tassa assommava pertanto a fr. 680.-- per la prima abitazione (fattura n. 445/94) ed a fr. 681.-- per la seconda abitazione (fattura n. 446/94).
b) Il 30 maggio 1994 __________ ha presentato reclamo avverso la predetta imposizione. Premesso che le due abitazioni presentavano un unico allacciamento alla canalizzazione comunale, egli ha rilevato che, trattandosi di nuove costruzioni, la loro stima era superiore a quella degli altri stabili allacciati nel comune. Egli ha quindi sollecitato una riduzione dell'imposizione a fr. 680.-- per entrambe le abitazioni. E questo fintanto che il comune non avesse introdotto il calcolo della tassa sulla base del consumo effettivo di acqua potabile. Con scritto 16 giugno 1994 __________ ha inoltre invocato l'applicabilità in suo favore dell'art. 11 cpv. 3 del decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977 (in seguito: DE 1977), giusta il quale quando vi é una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i criteri definiti al cpv. 2 della stessa disposizione e l'uso degli impianti la tassa deve essere proporzionalmente aumentata o diminuita.
c) Con decisione 21 giugno 1994 il municipio di __________ ha respinto il reclamo, confermando nel contempo la bontà dei criteri di imposizione sanciti all'art. 26 RC.
C. a) __________ ha impugnato quella decisione con ricorso 4 luglio 1994 al Consiglio di Stato, domandando una riduzione della tassa d'uso della fognatura concernente la seconda abitazione. E questo in applicazione dell'art. 11 cpv. 3 DE 1977.
b) Con risoluzione 24 agosto 1994 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Affermata la legittimità di principio dell'imposizione della tassa d'uso delle canalizzazioni sulla scorta del valore della stima ufficiale, esso ha considerato che la circostanza secondo cui le abitazioni del ricorrente fossero stimate in misura maggiore degli altri immobili ubicati nel comune non bastava per rendere applicabile - sotto l'aspetto del principio dell'uguaglianza - l'art. 11 cpv. 3 DE 1977, dal momento che le stime di tutti i fondi devono essere periodicamente aggiornate.
D. a) __________ é insorto avverso la predetta risoluzione con ricorso 7 settembre 1994 davanti a questo Tribunale, ribadendo ed ampliando i motivi già avanzati nella precedente sede ricorsuale. Egli ha ricordato inoltre come sua moglie pagava una tassa annua d'uso delle canalizzazioni di soli fr. 240.-- in quanto proprietaria di una casa d'abitazione al mapp. __________, stimata fr. 60'000.--, sebbene quello stabile disponeva di due appartamenti (complessivamente due cucine e due bagni con WC). Per una sola abitazione al mapp. __________, ciascuna composta da un solo appartamento (una cucina e due bagni con WC), egli era invece chiamato a sopportare un'imposizione di fr. 680.--, ossia di quasi tre volte superiore.
b) Con sentenza 23 novembre 1994 questo Giudice ha accolto il ricorso di __________. Premesso che l'impugnativa poteva concernere solo la tassa d'uso concernente la seconda abitazione, oggetto della fattura n. 446/94, di fr. 681.-- (concretamente l'abitazione al sub. B) del mapp. __________, il Tribunale ha considerato quanto segue:
"
...
2.2. Il RC di __________ ricalca il quadro impositivo fissato a livello cantonale. Esso prevede infatti che la tassa d'uso, da prelevare conformemente all'art. 110 LALIA (art. 26 cpv. 1 RC), consiste in un importo variabile tra il 0,3% ed il 0,6% del valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto un minimo di fr. 50.-- (art. 26 cpv. 3 RC). La tassa d'uso é fissata annualmente tramite ordinanza municipale in funzione dei risultati d'esercizio previsti (art. 26 cpv. 2 RC). Giusta infine l'art. 26 cpv. 6 RC, quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il cpv. 3 della stessa disposizione e l'intensità d'uso degli impianti, il municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.
2.3. Il ricorrente eccepisce la sussistenza, a suo beneficio, dei requisiti di applicazione dell'art. 11 cpv. 3 DE 1977, ripreso all'art. 26 cpv. 6 RC. E questo per il motivo che lo stabile al sub. B) del mapp. __________, di recente costruzione ed oggetto di stima in sede di F.N. II. sem. 1992, é stimato in misura nettamente superiore agli altri stabili allacciati alla rete delle canalizzazioni, la cui ultima stima a seguito di revisione generale é entrata in vigore il 1 gennaio 1979. Concretamente quindi il ricorrente solleva una violazione del principio della proporzionalità, che nella terminologia comunemente invalsa in materia di tasse prende il nome di equivalenza (DTF 111 Ia 326 cons. 7 = RDAT 1986 N. 38 pag. 67): giusta detto principio l'importo di una tassa non deve eccedere il valore oggettivo della prestazione di cui costituisce il corrispettivo (Grisel, Traité de droit administratif suisse, pag. 612). Va inoltre da sé che una eventuale disattenzione del principio della proporzionalità costituisce nel contempo, nel caso di specie, una lesione del principio di uguaglianza.
2.4. Nell'ambito della determinazione delle tasse dottrina e giurisprudenza riconoscono al legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti dall'esperienza (Grisel, ibidem; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwal-tungsrechtsprechung, Nr. 110 B V). Il ricorso a detti criteri, di cui fa uso anche l'art. 26 cpv. 3 RC, costituisce in effetti un'irrinunciabile necessità, soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché il principio dell'equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa - calcolata secondo criteri schematici - appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell'equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta (Grisel, ibidem; Imboden/Rhinow/Krähenmann, ibidem). Detta considerazione, che permette di tenere debitamente conto di singole situazioni eccezionali, è recepita in modo chiaro agli art. 11 cpv. 3 DE 1977 e 26 cpv. 6 RC. Il valore di stima di un immobile é infine riconosciuto quale valida base di calcolo per la determinazione della tassa d'uso delle canalizzazioni, per lo meno quando i fondi allacciati non dispongono - com'é il caso a __________ - di contatori dell'acqua potabile (cfr. in particolare Stuedeli, Rapport sur les contributions des proprietaires fonciers et les taxes relatives aux équipements techniques, Mémoire N. 18 edito dall'ASPAN, pag. 75, lett. B), c); inoltre RDAT 1984 N. 43 consid. G, Grisel, op. cit., pag. 612 seg. e relativi riferimenti; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 445 e relativi riferimenti).
3.2. Omettendo di accertare i fatti rilevanti, il Governo non ha chiaramente potuto procedere, di conseguenza, ad una debita verifica circa la ricorrenza degli estremi di applicazione dell'art. 11 cpv. 3 DE 1977 e 26 cpv. 6 RC: esso si é infatti precluso la possibilità di eseguire un confronto tra la tassa d'uso dovuta dal ricorrente e quelle pagate dagli altri proprietari, così da potersi determinare circa la sussistenza di una sproporzione manifesta tra quei tributi implicante un obbligo di riduzione della tassa reclamata dal comune di __________ da __________ in ossequio alle predette disposizioni ed in omaggio ai principi della proporzionalità e dell'uguaglianza. Il giudizio impugnato deve dunque essere annullato e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato medesimo affinché emetta una nuova decisione previo accertamento della fattispecie (art. 65 cpv. 2 PAmm).
..."
E. Con decisione 24 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha indi accolto il ricorso 4 luglio 1994 di __________ con la seguente motivazione (cfr. consid. 7):
"7. Ritornando alla fattispecie in esame, come rilevato in precedenza, a __________ vige il sistema della determinazione della tassa d'uso fognatura fondato sul valore di stima dell'immobile allacciato (art. 26 Regolamento).
Il Tribunale cantonale amministrativo nella sua sentenza DP 254/94 del 23 novembre 1994 ha sottolineato che il sistema delle stime, con conseguente rischio di maggiore aggravio della tassa d'uso per un utente rispetto ad altri proprietari poiché il suo immobile è stato realizzato e stimato di recente, è ammissibile nella misura in cui il maggiore aggravio non appaia manifesto.
Oltre questo limite infatti scatta per l'autorità l'obbligo di ridurre la tassa d'uso in applicazione degli art. 11 cpv. 3 DELALIA e 26 cpv. 6 Regolamento.
Ciò deve essere fatto per conformare la tassa all'uso fatto degli impianti, così come stabilito dall'art. 110 cpv. 2 LALIA (RDAT 1984 no. 43).
Nel caso di __________, questa situazione di manifesto maggiore aggravio per il signor __________ è data, in particolare se si prende in considerazione la prova apportata dallo stesso ricorrente relativa alla tassa pagata (fr. 240.--) per l'abitazione di proprietà della moglie (mapp. no. __________), la cui stima risale si al 1979, ma che presenta una situazione di uso degli impianti di evacuazione e depurazione delle acque pressoché identica a quella dell'abitazione di cui al mapp. no. __________ sub. B (numero di cucine e bagni con WC).
Da quanto esposto consegue che l'impugnata imposizione deve essere annullata, fermo restando la possibilità per il municipio di __________ di emettere una nuova tassa per l'immobile di cui al mapp. no. __________ sub. B, dopo avere verificato a quanto assommino le tasse d'uso fognatura percepite presso i proprietari di stabili che utilizzano in maniera analoga gli impianti di evacuazione e depurazione delle acque rispetto all'immobile del ricorrente."
Il Consiglio di Stato ha di conseguenza annullato la decisione su reclamo 21 giugno 1994 del municipio di __________ nella misura in cui fissava la tassa d'uso della fognatura per l'anno 1994 relativa all'abitazione al sub. B del mapp. __________.
F. Con ricorso 10 febbraio 1995 il comune di __________ é insorto avverso la predetta decisione governativa innanzi al Tribunale amministrativo, al quale ha domandato di annullarla. Esso mette in primo luogo in rilievo che il Consiglio di Stato, "pur non portando nuovi elementi rispetto a quelli conosciuti", ha ora deciso a favore delle tesi di __________. Il comune mette inoltre in evidenza, citando tre esempi, che nel comune vi sono parecchi altri proprietari di abitazioni che pagano una tassa d'uso nell'ordine di quella pretesa verso il resistente. Infine che giusta l'art. 11 cpv. 3 DE 1977 la tassa deve essere diminuita solo quando sussista una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il cpv. 2 della stessa disposizione e l'intensità d'uso degli impianti: non invece tra la tassa calcolata secondo il metodo suddetto e il valore di stima. Il comune chiede pure, in via subordinata, che venga stabilito un metodo di calcolo a valere per tutti i casi simili a quello qui litigioso.
Tanto __________ quanto il Consiglio di Stato hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LOC). La legittimazione del comune ricorrente è certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa è di conseguenza ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa sulla base della documentazione agli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Come risulta dall'esposizione dei fatti, il Consiglio di Stato non ha minimamente ossequiato le istruzioni vincolanti che il Tribunale aveva disposto nella sentenza 23 novembre 1994. Il Governo non ha infatti stabilito a quanto assommano le tasse d'uso delle canalizzazioni percepite dal comune di __________ presso i proprietari di stabili che gravano gli impianti di evacuazione e depurazione delle acque con un'intensità paragonabile all'abitazione del ricorrente. In assenza di quell'accertamento il Governo non ha quindi potuto procedere alla debita verifica circa la ricorrenza degli estremi di applicazione dell'art. 11 cpv. 3 DE 1977 e 26 cpv. 6 RC.
2.2. Per giustificare l'esito del giudizio impugnato - questa volta completamente opposto a quello della risoluzione 24 agosto 1994 - il Consiglio di Stato si é invero appoggiato alla sola prova offerta dal ricorrente, secondo cui a parità circa di intensità d'uso degli impianti sua moglie paga, in quanto proprietaria del mapp. __________, una tassa annua d'uso delle canalizzazioni di fr. 240.--, ossia un terzo circa di quanto egli sia chiamato a versare in quanto proprietario del mapp. __________ sub. B). Quel ragionamento appare tuttavia inspiegabile. In effetti se, ai fini del giudizio, il Tribunale avesse considerato decisiva quella offerta di prova - che é comunque servita al Tribunale per invalidare il giudizio governativo 24 settembre 1994 - esso lo avrebbe detto già nella sentenza 23 novembre 1994, senza rinviare gli atti al Governo per ulteriori accertamenti.
3.2. Sia infine rammentato all'intenzione del solo Consiglio di Stato che la disattenzione delle istruzioni di cui alle sentenze di rinvio, che purtroppo il Tribunale ha dovuto riscontrare in talune recenti risoluzioni governative concernenti oggetti analoghi, potrà comportare solo l'annullamento di queste ultime. Tenga inoltre presente il Governo che, dopo un'istruttoria, alle parti deve sempre essere concesso il diritto di esprimersi sulle risultanze della stessa (art. 52 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208, 209 LOC; 110 LALIA; 11 DE 1977; 18, 28, 46 PAmm, nonché il RC di __________
dichiara e pronuncia:
§. La risoluzione 24 gennaio 1995 (n. 497) del Consiglio di Stato è annullata;
§§. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché emetta un nuovo giudizio previo accertamento della fattispecie
Non si preleva una tassa di giudizio.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster